- Introduzione al tema: legge Cirinnà
- Affinità e divergenze tra unione civile e matrimonio
- Il discusso comma 20 della Legge n. 76/2016
Introduzione al tema: legge Cirinnà
Il 2016 è stato in cui l’ordinamento italiano ha visto approdare il riconoscimento e la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze per opera della legge 20 maggio 2016, n. 76 c.d. “legge Cirinnà” recante il titolo «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».
Fino a questo intervento legislativo nel nostro ordinamento era presente un sostanziale vuoto normativo data l’assenza di una legge che regolamentasse la stabile convivenza fondata su un legame affettivo e su un comune progetto di vita; per tale ragione la legge in esame ha costituito una importante novità.
In tal modo, alla regolamentazione della famiglia basata sul matrimonio tra due soggetti di sesso diverso (art. 29 Cost., art. 79 ss. c.c.), è stata affiancata una nuova espressione di formazione sociale: le unioni civili tra due persone maggiorenni dello stesso sesso (art. 1, commi 1-35, l. n. 76/2016), nonché la regolamentazione normativa delle coppie di fatto, sia eterosessuali che omosessuali (art. 1, commi 36-65, l. n. 76/1016).
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Affinità e divergenze tra unione civile e matrimonio
Il legislatore si è preoccupato di affermare in maniera inequivocabile che l’unione civile determini un legame parzialmente diverso dal matrimonio, nonostante ciò comunque i due istituti presentano alcune somiglianze: analoga al matrimonio è la disciplina degli impedimenti, delle condizioni e degli effetti dell’unione civile; viene altersì richiamato l’obbligo di assistenza morale e materiale, di coabitazione, di contribuzione ai bisogni comuni, gli ordini di protezione familiare nonché il diritto successorio.
Con riguardo invece alle divergenze tra matrimonio ed unione civile, è stato espunto l’obbligo di fedeltà e collaborazione dal novero dei doveri reciproci della coppia prevedendo inoltre una disciplina più snella di quella contemplata per lo scioglimento del matrimonio che può essere richiesto direttamente, senza passare attraverso la previa separazione legale (c.d. “divorzio immediato”), ferma restando la pausa di riflessione di tre mesi. Infine, non essendo richiamato l’art. 78 c.c. che disciplina l’affinità non si attribuisce all’unione civile la capacità espansiva – propria del matrimonio – di creare vincoli tra le parti dell’unione ed i familiari dell’altra parte.
La principale differenza che tuttavia emerge dal confronto tra i due istituti riguarda i rapporti con i figli: non vengono richiamate la presunzione di paternità (art. 231 c.c.), la disciplina degli effetti del matrimonio nei confronti dei figli (artt. 147, 148 c.c.), nonché l’impossibilità per gli uniti civilmente di poter richiedere al Tribunale l’adozione del figlio biologico del partner sulla base della c.d. stepchild adoption. prevista nella stesura iniziale della proposta di legge analogamente a quanto disciplinato per il figlio del coniuge contemplata nella lettera b) dell’art. 44, primo comma, l. n. 184/1983).
Il discusso comma 20 della Legge n. 76/2016
La delicatezza del tema ha comportato delle distanze insanabili tra le varie parti politiche, con la conseguenza che è stato necessario provvedere allo stralcio dell’art. 5 d.d.l. Cirinnà – contemplante proprio la stepchild adoption – dalla stesura finale del testo normativo. I lavori parlamentari sono poi stati riassunti nel comma 20 della legge in parola, il cui primo periodo emana una regola di equivalenza terminologica, attraverso la quale il legislatore scongiura qualsiasi tipo di discriminazione di trattamento tra le coppie unite in matrimonio e civilmente nelle materie affrontate dalla legge: «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso[1]».
La seconda parte del comma 20, contempla due eccezioni alla regola dell’equivalenza, precisando come il periodo precedente non trovi applicazione «alle norme del Codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché le disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184[2]».
Infine, l’ultimo periodo del comma 20, statuisce che «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti[3]», tenendo dunque fuori dall’eccezione del secondo periodo l’adozione di minori in casi particolari, nonché i principi generali come quello contenuto nell’art. 57, n. 2 della legge sulle adozioni, secondo cui il giudice deve verificare «se l’adozione realizza il preminente interesse del minore».
La disposizione prevista dal comma 20 costituirebbe dunque una sorta di “clausola di salvaguardia” in quanto consentirebbe di adottare il figlio del convivente eterosessuale o omosessuale in presenza del presupposto dell’impossibilità di affidamento preadottivo ed in assenza di uno stato di abbandono attraverso l’utilizzo dell’art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983, ciò in virtù del fatto che non contiene alcun riferimento al matrimonio né tantomeno le parole “coniuge” o “coniugi”. Ad oggi dunque l’unico strumento che le coppie omosessuali hanno per ottenere il riconoscimento giuridico della genitorialità sociale a favore del figlio biologico del partner è l’art. 20, terzo comma legge Cirinnà.
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[1] Così, art. 1, comma 20, L. n. 76/2016.
[2] Art. 1, comma 20, L. n. 76/2016.
[3] Art. 1, comma 20, L. n. 76/2016.
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