DDL S. 1784 XVII Legislatura – Modifica dell’articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa
Dopo i recenti fatti di cronaca relativi ad aggressioni in abitazioni private e a rapine presso attività commerciali che sempre più spesso sono perpetrate a danno dei cittadini, finalmente in Parlamento si sta discutendo sulla modifica dell’art. 52 c.p. in materia di legittima difesa.
Nella versione attuale, la norma dispone che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale.”
Secondo il disegno di legge n. 1784 presentato al Senato e rinviato alla Commissione Giustizia lo scorso 21 aprile, all’art. 52 c.p. è aggiunto il seguente comma: “Si presume abbia agito per legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’ingresso di sconosciuti in una abitazione privata, o in ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, mediante effrazione ovvero contro la volontà del proprietario, se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite”.
Lo scopo di questa integrazione, limitata alle ipotesi in cui “la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite”, è rispondere al crescente allarme sociale causato dalle frequenti incursioni (anche notturne) in abitazioni private o attività commerciali, predisponendo strumenti giuridici adeguati alla tutela degli aggrediti nei casi in cui sussistano un pericolo imminente e l’impossibilità di richiedere il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine.
Nel disegno di legge in esame, infatti, si propone di modificare il concetto di proporzionalità tra difesa ed offesa per la constatazione che l’esimente prevista dall’art. 52 c.p. è stata de facto inapplicata in molte situazioni: è del tutto evidente, invero, che l’attuale normativa imponga all’aggredito valutazioni dell’entità del pericolo concreto che si sta prospettando che non sempre possono essere compiute con lucidità nel momento dell’aggressione a causa del turbamento psicologico della persona offesa.
Pertanto, si ritiene necessario modificare l’art. 52 c.p. introducendo una norma che preveda la presunzione di legittima difesa per gli atti diretti a respingere le aggressioni in abitazioni private o presso attività commerciali, professionali o imprenditoriali.
Tale riforma, tratta da un’analoga previsione del codice penale francese, rende interessante approfondire la disciplina della legittima difesa domiciliare in altri Paesi, al fine di avere una visione di diritto comparato dell’istituto oggetto del presente elaborato.
Il codice penale francese prevede due norme in materia di legittima difesa. La regola generale è prevista dall’art. 122-5, che distingue le due ipotesi di difesa della persona e del patrimonio: “Non risponde penalmente la persona che, a fronte di un attacco ingiustificato contro di sé o un’altra persona, compie, nello stesso momento, un atto imposto dalla necessità della legittima difesa per sé stesso o un’altra persona, salvo che vi sia sproporzione tra i mezzi impiegati per la difesa e la gravità dell’attacco. Non risponde penalmente la persona che, per interrompere l’esecuzione di un crimine o di un delitto contro un bene, commette un atto di difesa, diverso da un omicidio volontario, allorché questo atto sia strettamente necessario allo scopo perseguito, fin quando i mezzi sono proporzionati alla gravità dell’infrazione”. La tutela del domicilio e, congiuntamente, della persona e del patrimonio, è accordata dall’art. 122-6, secondo cui: “Si presume che abbia agito in stato di legittima difesa colui il quale ha commesso l’atto: 1° per respingere, di notte, l’ingresso con effrazione, violenza o inganno in un luogo abitato; 2° per difendersi dagli autori di furto o saccheggio eseguiti con violenza”. Tale presunzione è prevista, appunto, nel disegno di legge n. 1784 attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato.
Il codice penale spagnolo disciplina la legittima difesa all’art. 20 c. 4: “Sono esenti da responsabilità penale: (…) 4° Chi agisce in difesa della persona o di diritti propri o altrui, sempre che ricorrano i seguenti requisiti: Primo. Aggressione ingiusta. Quando si difendono dei beni, si considera aggressione ingiusta l’attacco ai medesimi che costituisce delitto e li espone a un pericolo grave e imminente di perdita o distruzione. In caso di difesa della dimora o delle sue dipendenze si considera aggressione ingiusta l’indebita introduzione in esse. Secondo. Ragionevole necessità del mezzo impiegato per impedirla o respingerla. Terzo. Mancanza di adeguata provocazione da parte dell’aggredito”. In Spagna, pertanto, è possibile difendersi da qualsiasi aggressione ingiusta alla persona e al patrimonio e dall’indebita introduzione nella dimora.
Secondo il codice penale tedesco si definisce legittima difesa quella necessaria per respingere da sé o da altri un attacco presente: pertanto, ai sensi dell’art. 32, non agisce in maniera antigiuridica chi commette un fatto imposto dalla legittima difesa e non si fa alcuna menzione della proporzionalità fra difesa ed offesa; inoltre, il successivo art. 33 stabilisce che non è punito chi ecceda i limiti della difesa per turbamento, paura o panico.
Nel common law britannico è prevista la non imputabilità o limitazione della responsabilità penale qualora sussistano i presupposti – secondo il discrezionale apprezzamento del giudice – per l’applicazione della cosiddetta common law defence of self-defence (esimente di auto-difesa).
Con l’introduzione del Criminal Law Act 1967 è stato disposto che “Una persona può utilizzare una determinata forza qualora sia ragionevole nelle circostanze del caso a prevenire il reato”. Nonostante la previsione normativa, la tradizione giurisprudenziale anglosassone ha confermato il ruolo del giudice nell’accertamento della proporzionalità del grado di forza utilizzato dall’imputato alla pericolosità della fattispecie concreta.
Successivamente il Criminal Justice and Immigration Act 2008 ha precisato la nozione di reasonable force for the purposes of self-defense (ragionevolezza della forza impiegata a difesa propria o altrui), fondata sul criterio della percezione genuina e non alterata della persona offesa rispetto al pericolo a cui essa è stata esposta in diretta conseguenza dell’aggressione di terzi, avendo riguardo alle circostanze concrete, e individuando, in particolare, alcuni indici di non imputabilità nella possibilità che il soggetto che ha inteso difendersi non fosse in condizione di poter effettivamente valutare la misura della propria reazione, nel carattere istintivo di tale reazione e nella buona fede del comportamento.
In seguito, il Legal Aid, Sentencing and Punishment of the Offenders Act 2012 ha incluso, tra gli elementi costitutivi della legittima difesa, la common law defence of defence of property (esimente generalmente riconosciuta dalla giurisprudenza penale per i comportamenti posti in essere a difesa dei propri beni).
Infine, nel Crime and Courts Act 2013 sono state stabilite come finalità legittime di un uso anche non proporzionato della forza la difesa del proprio luogo di residenza, c.d. household, dall’intrusione non autorizzata di terzi, c.d. trespassers.
Si precisa che l’esimente penale continua a non potersi invocare in determinate ipotesi di grossly disproportionate force (uso sproporzionato della forza), già considerate dalla giurisprudenza come casi di omicidio volontario: uso della forza da parte di colui che si difende rivolto ad una persona in fuga, imboscate o agguati nei confronti di intrusi in procinto di commettere reati.
Sempre nell’ambito del diritto anglosassone, è interessante esaminare la Castle Doctrine in vigore negli Stati Uniti d’America.
L’espressione deriva dalla frase del common law inglese “An Englishman’s home is his castle” (“La casa di un inglese è il suo castello”): questo concetto è stato stabilito come legge inglese dal giurista Sir Edward Coke nel XVII secolo nell’opera “The Institutes of the Laws of England”, in cui l’autore afferma che “Per un uomo la casa è il suo castello e la propria casa è per ogni uomo il rifugio più sicuro”.
In sintesi, la Castle Doctrine (conosciuta anche come Castle Law o Defense of Habitation Law) è una dottrina giuridica di orientamento libertario che indica la dimora di una persona come un luogo in cui il proprietario ha diritto, in determinate circostanze, di usare la forza (anche letale), per difendersi contro un’illegittima intrusione, senza per questo essere giudicato responsabile dalla legge penale ed essere condannato e punito.
Questa dottrina è legata a due concetti legali opposti: da un lato, il duty to retreat (dovere di ritirarsi), per cui la persona offesa, nonostante si senta minacciata ed in pericolo di vita, deve tentare di ritirasi dalla situazione, prima di reagire con l’utilizzo della forza (come accade, per esempio, nello Stato di New York e in California); dall’altro, lo stand your ground (difendere la propria posizione), ai sensi del quale un individuo che si senta aggredito o minacciato non ha il dovere legale di evitare lo scontro ed ha il diritto di difendersi anche con l’uso della forza (tale principio è esteso, in alcuni Stati, ai tentativi di furto, stupro e omicidio e in Texas anche alla difesa del luogo di lavoro e dell’automobile), secondo una filosofia politica orientata alla difesa della proprietà privata.
Nell’ordinamento giuridico italiano, la Legge 13 febbraio 2006 n. 59 in tema di legittima difesa ha stabilito la sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione di domicilio dell’aggressore, ossia l’effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà dei soggetti legittimati ad escluderne la presenza (cfr. Cass. 12489/2007; Cass. 25339/2007).
Nonostante ciò, negli ultimi anni sembra essere cresciuto l’allarme sociale causato dalle frequenti aggressioni in abitazioni private e presso attività commerciali, perciò si ritiene necessario modificare la legislazione vigente introducendo la presunzione di legittima difesa a favore di colui che compie un atto per difendere se stesso, i propri affetti ed il proprio patrimonio.
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