La prescrizione è interrotta anche se la lettera di messa in mora sia stata sottoscritta soltanto dal difensore senza il conferimento di una formale procura e non anche dai diretti interessati. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 2965 del 3 febbraio 2017.
Ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’intimazione scritta ad adempiere può infatti essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, a condizione che il beneficiario intenda approfittarne.
Non occorre quindi il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora: essa potrà ben risultare anche soltanto da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l’atto è compiuto a beneficio di un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti.
Alla costituzione in mora, per la sua natura meramente intimatoria e non negoziale, non si applica infatti l’art. 1324 c.c., che estende ai soli atti unilaterali patrimoniali negoziali la disciplina dei contratti.
Di conseguenza, a parere della Corte, nonostante per la costituzione in mora, che ha natura di atto giuridico in senso stretto, sia prevista la forma scritta per interrompere la prescrizione, analoga formalità non può ritenersi prescritta anche per conferimento della relativa procura.
Sul punto, la Cassazione ha altresì precisato che l’esistenza di un potere rappresentativo a detti fini possa essere provato con ogni mezzo di prova, anche mediante presunzioni.
Nel caso in esame, a seguito della lettera di messa in mora, firmata ed inoltrata in nome e per conto dei ricorrenti interessati da parte dei difensori, era stata conferita apposita procura alle liti con la quale questi ultimi avevano poi agito in giudizio nell’interesse dei medesimi.
Alla luce di quanto rilevato, ha pertanto errato la Corte d’Appello a negare valore di atto interruttivo alle lettere di messa in mora firmate soltanto dall’avvocato, per il solo fatto che non risultasse provata a quella data l’esistenza di procure già conferite al medesimo.
La Corte di legittimità ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
Per la questione del diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare la divisa, trattata in un altro capo della medesima sentenza in commento, leggi qui.
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