La libertà di associazione è prevista costituzionalmente in Brasile fin dalla Costituzione del 1891.
A partire dalla Costituzione del 1891, tutte le successive prevedevano la libertà di associazione al proprio interno, giungendo all’apice con la Costituzione Federale brasiliana del 1988, dove è stata disciplinata in maniera più ampia.
L’importanza della libertà di associazione nella Costituzione brasiliana del 1988 può essere percepita:
a) per il fatto di possedere carattere costituzionale, poiché alcuni Paesi non contemplano queste tipo di persone giuridiche nella propria Costituzione, e pochi istituti giuridici hanno disciplina costituzionale;
b) per il fatto di collocarsi al vertice della piramide normativa, ad essere considerato un diritto fondamentale;
c) per il fatto di avere applicazione immediata (art. 5º, §1º della Costituzione brasiliana del 1988) ed essere considerata clausola ferrea (art. 60, §4º da CF);
d) per il fatto di essere, tale Costituzione, quella che prevede maggior disciplina e protezione nei confronti della libertà di associazione in tutto il mondo (di cui si abbia notizia);
e) per il contenuto privilegiato delle disposizioni costituzionali nei confronti della libertà di associazione.
Tale tenore privilegiato delle disposizioni costituzionali che fanno riferimento alla libertà di associazione, si riassume nelle seguenti affermazioni:
a) libertà di associazione (vietata ai paramilitari);
b) non necessità di autorizzazione per la creazione di associazioni;
c) veto all’interferenza statale riguardo il loro funzionamento;
d) eccezionalità della loro dissoluzione compulsoria o della sospensione delle loro attività;
e) possibilità di rappresentazione giudiziale o extragiudiziale degli associati, qualora sia autorizzata;
f) autonomia delle associazioni sportive, in quanto alla loro organizzazione e funzionamento;
g) appoggio ed incentivo all’associazionismo.
L’importanza della libertà di associazione è evidente nell’ordinamento giuridico mondiale, principalmente nei Paesi in via di sviluppo, dove le entità associative realizzano attività che, dapprincipio, sarebbero di obbligo da parte dello Stato.
Così, il costituente brasiliano ha voluto che le entità associative possedessero trattamento differenziato per la rilevanza delle attività che sviluppano, normalmente in sostituzione dello Stato.
La libertà di associazione in Brasile si estrinseca per tramite di 4 (quattro) principi, secondo José Afonso da Silva: “quello di formare associazioni, che non è soggetto ad autorizzazione; quello di aderire a qualunque associazione, dal momento che nessuno potrà essere obbligato ad associarsi; quello di congedarsi dall’associazione, dal momento che nessuno potrà essere costretto a rimanere associato; quello di sciogliere spontaneamente l’associazione, dal momento che non si può costringere la medesima a rimanere in esistenza”.1
Il comma XVII dell’art.5º della CF dispone che “è piena la libertà di associazione per fini leciti, vietata quella di carattere paramilitare”.
L’ordinamento giuridico brasiliano, orientandosi a concretizzare le norme costituzionali che incentivino la libertà di associazione, prevede triplice sanzione nei confronti di chiunque leda tale libertà: amministrativa, civile e penale. L’art. 3º, riga “f” della Legge brasiliana 4898/65 dispone che costituisce crimine di abuso di autorità qualsiasi attentato alla libertà di associazione, il che, ancora una volta, denota l’importanza delle associazioni.
Per l’appunto l’utilizzo dell’espressione “è piena la libertà di associazione”, oltre ad enfatizzare la rilevanza di tal specifica libertà, lascia preclaro lo spirito costituzionale di non tollerare limitazioni od opponimenti alla libertà di associazione, salvo eccezioni previste dalla Legge (ad es. associazioni illecite e paramilitari).
Alla stregua di tutte le libertà, anche la libertà di associazione non è assoluta, in quanto possiede dei limiti.
I limite alla libertà di associzione, imposti dalla norma costituzionale o legale, sono lecito, mentre quelli spogliati del supporto legislativo sono illegali.
Le limitazioni della costituzione brasiliana alla libertà di associazione sono:
a) inaccettabilità delle associazioni illecite e di carattere paramilitare (art. 5º, comma XVII della Costituzione brasiliana del 1988), laddove l’illecita non soltanto è quella confinata all’ambito penale, bensì comprende tutti gli ulteriori ambiti (civili, lavorativi, tributari, etc.);
b) la violazione della Legge o la eventuale condanna della entità associativa per se stessa non la rende illegale, essendo necessario che la illecitudine sia relazionata al fine perseguito da detta entità deviandola dalla sua natura originaria.
Nel caso l’associazione sia da considerare come di fini illeciti, questa potrà essere sciolta in casi estremi, e da quando definitivamente accertata tale prova, dato che la liceità dei fini dell’associazione è presunta in osservanza a quanto previsto costituzionalmente con privilegio verso tali entità (art. 174, §2º della Costituzione brasiliana del 1988).
Nell’ambito delle tipologie di associazioni illecite, quella che suscita maggior ripugnanza è di carattere paramilitare, tanto che la sua proibizione è stata espressamente prevista nella Costituzione.
L’inaccettabilità delle associazioni di carattere paramilitare altresì consta nella Costituzione italiana (art. 18), nella Legge francese del 1901 (art. 3º) e nella Costituzione di Haiti (art. 30).
L’associazione di carattere paramilitare è definita da Cretella Junior come una “qualità di organizzazione o corporazione armata, addestrata ed inquadrata con le caratteristiche di disciplina e di gerarchia delle forze armate, ma non appartenente a queste ultime; in generale, al servizio di un sistema politico non democratico”.2
L’avversione verso associazioni paramilitari si deve al fatto che questo tipo (illecito) di associazione reca offesa ad uno dei pilastri della Costituzione Federale del 1988, la democrazia, e mette a rischio la sicurezza nazionale a favore di obbiettivi politici.
Le associazioni politiche che difendono una forma di governo diversa dalla democratica sono altresì illecite, in accordo con le parole di Zanobini3, concetto che si applica anche al Brasile.
Quindi, nonostante lo stimolo alla creazione delle associazioni, le associazioni illecite e le loro sottospecie (paramilitari, etc.) sono vietate.
Un’altra limitazione costituzionale alla libertà di associazione, si riferisce all’obbligo di ingresso in una data entità associativa per l’esercizio di una determinata professione.
In Brasile, in tempi remoti, quando sorse la libertà di professione si arrivò, in alcune regioni, al colmo di permettere l’esercizio della Medicina a chi non fosse medico, e dell’Avvocatura a chi non fosse laureato in legge4.
Attualmente, la legalità dell’obbligo di ingresso in una data associazione per l’esercizio di una determinata professione si percepisce dalla interpretazione dell’art. 5º, comma XVII unitamente all’art. 5º comma XIII della Costituzione brasiliana del 1988.
L’art. 5º comma XIII della Costituzione brasiliana del 1988 dispone che “è libero l’esercizio di qualsiasi lavoro, ufficio o professione, una volta che siano rispettate le qualifiche professionali che la Legge stabilisce”.
In questo modo, la prescrizione legale, esigendo l’ingresso in una determinata associazione per l’esercizio di una professione, è considerata come qualifica professionale, essendo per via consequenziale pienamente legale.
Altresì, sono considerate come limitazione costituzionale alla libertà di associazione le disposizioni previste nella legislazione civile.
Queste sono, quindi, alcuni lineamenti relativi alla libertà di associazione nella Costituzione brasiliana.
Wendel de Brito Lemos Teixeira
1 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2002; p. 236.
2 SIDOU, J.M. Othon. Dicionário jurídico: Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003; p. 621.
3 ZANOBINI, Guido. Corso di Diritto Amministrativo. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1959; p. 108.
4 JACQUES, Paulino. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1967; p. 229.
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