La pubblicazione su un sito web di una fotografia, già precedentemente pubblicata su altro sito web, costituisce violazione del diritto d’autore?
La Corte di Giustizia Europea, in un caso avente ad oggetto la pubblicazione da parte di un’alunna di una fotografia su un sito web della scuola, che era stata realizzata da un fotografo e, precedentemente pubblicata su un altro sito web, si è interrogata se possa ritenersi lesiva del diritto d’autore la pubblicazione di un’opera precedentemente pubblicata su un altro sito internet che viene effettuata da un soggetto terzo in assenza del consenso da parte dell’autore dell’opera.
La Giurisprudenza europea per arrivare alla soluzione del caso è partita da quanto stabilito dalla normativa comunitaria sul punto, ed in particolare dall’art. 3 par. 1 della Direttiva UE n. 29/2001, che riconosce all’autore il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico dell’opera, compresa la messa a disposizione del pubblico, in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
La Corte di Giustizia nella sentenza n. 634/2018, stante il fatto che la Direttiva Europea, non precisa la nozione di “comunicazione al pubblico” ha stabilito che, a tale concetto deve essere data una definizione molto ampia, tale da ricomprendere la messa in rete su un sito internet di una fotografia che è stata precedentemente pubblicata su un altro sito web, con l’autorizzazione da parte dell’autore.
Alla luce del principio statuito dalla Corte di Giustizia Europea, in virtù del diritto esclusivo riconosciuto all’autore dell’opera di autorizzarne o meno la comunicazione al pubblico, l’autore potrà, pertanto, vietare, ad un soggetto terzo qualsivoglia utilizzazione di una fotografia, che era stata precedentemente pubblicata su un altro sito web, con la sua autorizzazione.
Ne deriva, che, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa in materia di diritto d’autore, la pubblicazione di un’opera, senza il predetto consenso è da ritenersi lesiva dei diritti dell’autore dell’opera.
Tale principio si basa sul fatto che, il diritto riconosciuto all’autore di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico dell’opera, sarebbe privo di alcun senso, nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere legittima e non lesiva del diritto d’autore, la pubblicazione su internet di un’opera precedentemente pubblicata su un altro sito web con l’autorizzazione dell’autore, in quanto l’autore si troverebbe a non poter vietare la comunicazione al pubblico della propria opera.
La pubblicazione su un altro sito web di un’opera comporta una nuova comunicazione, indipendente rispetto alla comunicazione inizialmente autorizzata dall’autore.
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L’orientamento della Corte di Giustizia Europea
La Corte, infatti, ha ribadito che: “L’autore dell’opera deve poter porre fine all’esercizio, da parte di un terzo dei diritti di sfruttamento in forma digitale che detenga su detta opera e vietagliene in tal modo qualsiasi utilizzazione futura in siffatta forma”. In tal senso Corte di Giustizia Europea nella sentenza n. 634/2018.
Principio avvalorato dal fatto che l’art. dall’art. 3 par. 1 della Direttiva UE n. 29/200116 precisa che il diritto esclusivo riconosciuto all’autore di autorizzare o negare la comunicazione al pubblico dell’opera non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
Non rileva, infatti, ad escludere la condotta lesiva del soggetto terzo, la circostanza che l’opera sia precedentemente pubblicata su un altro sito web, in quanto la pubblicazione su un diverso sito web comporta una nuova comunicazione al pubblico che deve essere autorizzata dall’autore (In tal senso Sentenza Corte di Giustizia Europea C-634-18 nella causa C-161-17).
Alla luce di quanto disposto dalla Corte di Giustizia Europea, deve considerarsi lesiva del diritto d’autore la pubblicazione di un’opera precedentemente pubblicata su un altro sito internet che viene effettuata da un soggetto terzo in assenza del consenso dalla parte dell’autore dell’opera.
a cura dell’Avv. Flavia Fiammetta Di Malta
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