La problematica è quella della responsabilità dell’assicuratore nei confronti sia dell’assicurato che del terzo danneggiato nella gestione della lite. Si tratterà, quindi, dapprima della struttura codici-stica anteriore
alla legislazione speciale (L.990/1969 e ss.), passando poi a connotare la figura della “gestione della lite” e della natura giuridica della responsabilità per mala gestio e, per ritardo, includendo anche l’intervento del “fondo di garanzia”. Indi si analizzerà la struttura degli obblighi del-l’assicuratore, le tipologie di azione, i
legittimati attivi ed i termini di prescrizione dell’azione.
Infine un cenno fugace al bonus-malus e la sua connessione con la problematica in oggetto.
Il presente, sintetico studio, deriva da un’esigenza pratica che chi scrive ha ravvisato e continua a ravvisare nella sua professione.
Art.1917 c.c. e struttura codicistica della figura di mala gestio: Il problema della mala gestio si pose all’indomani dell’introduzione della disciplina positiva del peculiare ramo assicurativo della r.c. che, uscendo
dalle esperienze maturate sotto il codice di commercio, venne ad assumere una fisionomia più chiara col disposto dell’art. 1917 c.c.1, ma non tale da assegnare all’assicuratore il ruolo di guida nella trattazione del danno e nella conduzione delle dife-se. La prassi contrattuale ha fatto così ricorso all’adozione, nella polizza, del patto di “gestione” della lite, onde la conseguente linea di autodeterminazione dell’istituto assicuratore andrebbe vista in funzione del mandato ricevuto, definito come procura in rem propriam: figura atipica di rappresentanza contemperante la tutela dei concorrenti interessi del mandante e del mandatario.
Qualora nell’assicurazione della r.c.a. l’assicurato si trovi a subire, a causa del comportamento pretestuosamente dilatorio dell’assicuratore, un danno che con una condotta diligente, avrebbe potu-to essere evitato, l’assicuratore è tenuto ad indennizzare l’assicurato dei maggiori danni ai
sensi dello art.1224 c.c.2. In particolare nei casi in cui l’assicurato, che a causa del ritardo nella liquidazione del danno, deve pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all’epoca
del sinistro, va indennizzato del danno derivante dalla svalutazione monetaria causata dal ritardo nella liquidazione del danno e, ciò anche oltre i limiti del massimale, ove il ritardo derivi da fatto imputabile
all’assicuratore, il quale deve essere considerato inadempiente dal momento in cui, senza il suo comportamento colpevole, il danno sarebbe stato determinato e, quindi, il suo debito sarebbe divenuto liquido ed esigibile.
In tal caso, ai sensi dell’art.1224 c.c., l’assicuratore è tenuto ad indennizzare l’assicurato dei maggiori danni, fra i quali gli effetti pregiudizievoli della svalutazione monetaria 3.
Esiste, dunque, una divaricazione della responsabilità per mala gestio, che nel caso di ordinaria assicurazione di responsabilità civile è ricondotta all’art.1224 c.c., mentre nel caso di r.c.a. è spiega-ta con la violazione
degli obblighi di buona fede. La concessione al danneggiato dell’azione diretta nei confronti
dell’assicuratore, ovvero l’inno-vazione più rilevante della L.990/1969, ha reso obbligatoria la partecipazione al processo dell’as-sicuratore, cosa che era ben possibile anche facendo riferimento alle ipotesi contemplate
dall’art. 1917 c.2 e 3 c.c..
E’ chiaro che in entrambi i casi il dovere di comportarsi secondo buona fede gravante sull’assicuratore nasce dalle medesime norme generali: artt.1175 4 e 1375 5 c.c..
Gestione della lite e natura giuridica della responsabilità per mala gestio: La mala gestio può rilevare unicamente nell’ipotesi in cui tra l’assicurato e l’assicuratore per la r.c.a. intercorra un patto di gestione della lite 6. La responsabilità per mala gestio dell’assicuratore è di natura contrattuale 7 e sorge nei confronti dell’assicurato 8. La gestione del sinistro da parte dell’assicuratore trova, normalmente, origine in una clausola di polizza generalmente presente in tutte le garanzie per la r.c.a. verso terzi e, corrispondente ad un interesse dell’assicuratore 9 il quale, essendo tenuto, al verificarsi del sinistro, a liberare il proprio assicurato dall’obbligo risarcitorio, ha un evidente interesse a gestire, anche nel corso del giudizio risarcitorio,
l’accertamento circa la responsabilità dell’assicurato e la quantificazione del risarcimento vantato dal terzo.
Per il sorgere di siffatta responsabilità è sufficiente che l’assicurazione sia stata messa in grado di valutare, stando l’ordinaria diligenza ed osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della
richiesta risarcitoria del danneggiato, conosciuta in qualsivoglia modo 10, oppure quando l’assicuratore ometta di pagare o di mettere a disposizione del danneggiato il massimale, nonostante che i dati obiettivi conosciuti consentano di desumere l’esistenza della responsabilità dell’assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nei limiti del massimale di polizza.
In tal caso, l’assicuratore, stante la natura di debito di valuta della sua obbligazione, può essere tenuto al pagamento degli interessi ed al maggior danno, ai sensi dell’art.1224 c.c., con decorrenza dello “spatium
deliberandi” di sessanta giorni, di cui all’art.22 c.1 L.990/1969 citata, come modifi-cato dall’art.17 L.26.02.1977 n°39 11. Quindi, sulla scorta di Cass. 3353/1997, si può tranquilla-mente affermare che la responsabilità per mala gestio dell’assicuratore deriva dall’inadempimento degli obblighi di correttezza e diligenza sanciti dagli artt.1175, 117612 e 1375 c.c.. Ma non solo. Tale responsabilità sorge ogniqualvolta sia imputabile all’assicuratore la mancata ottemperanza del dovere di assumere, nel corso della gestione del sinistro, una condotta equilibrata ed oculata, idonea a garantire al proprio assicurato la migliore tutela rispetto agli effetti dannosi dell’evento a lui ascrivibile in termini di responsabilità.
Tipicamente, si ha quindi mala gestio dell’assicuratore e la conseguente responsabilità, nel caso in cui nella gestione della vertenza con il terzo, non si applichi 13 o violi il patto 14, con svantaggio in capo
all’assicurato.
A seguito di questo tipo di comportamenti, palesemente omissivi in modo colposo, l’assicuratore risponde nei confronti del proprio assicurato, anche oltre i limiti di massimale, del danno arrecato con la sua condotta, per un importo che si determina con la maggior somma rispetto a quella risultante dal massimale, che l’assicurato è tenuto a corrispondere al terzo danneggiato.
Per quel che attiene ai criteri di valutazione del comportamento posto in essere dall’assicuratore per la r.c.a., la responsabilità va valutata in base agli elementi di giudizio risultanti al momento della decisione di
resistere alle pretese risarcitorie.
Prima dell’entrata in vigore della L.990/1969, la responsabilità per mala gestio dell’assicurazione era da valutarsi con riferimento alla situazione preesistente ed alla probabilità dell’esito della lite secondo un parametro di diligenza media propria di un assicuratore, tenendo conto di ogni circostanza 15.
Responsabilità dell’assicuratore nei confronti del danneggiato per ritardo (ed ipotesi di intervento del “Fondo di garanzia): Accostata ma distinta da questa (in quanto tutela del tutto distinta e diversa), vi è la figura della responsabilità nei confronti del danneggiato, fondata sul ritardo nel risarcire il sinistro stradale (art.22 L.24.12.1969 n°990 16) o di ingiustificato ritardo nell’adempimento dell’obbligo risarcitorio gravante sul “Fondo di garanzia” 17.
Questa figura trova il suo titolo nei principi generali dettati in tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, con riferimento ad un generale dovere di correttezza, di diligenza, di buona fede nel loro adempimento (art.22 L.990/1969 ed art.3 Legge 39/1977 17bis).
In dottrina viene ritenuto che il solo terzo danneggiato, nella sua qualità di creditore dell’istituto assicuratore, possa avere la legittimazione attiva alla proposizione di questo tipo di domanda.
Chi scrive non è d’accordo, in quanto anche l’assicurato può proporre nei confronti della propria assicurazione una simile e distinta domanda.
Conseguentemente, con l’accoglimento di questa domanda, l’assicuratore ha unicamente la condan na al pagamento, oltre l’importo risarcitorio, anche di quell’ulteriore danno che si sostanzia nel pagamento degli interessi moratori, del maggiore danno da svalutazione monetaria intervenuta durante
il tempo del processo e delle spese legali dovute al danneggiato. Solo relativamente a queste voci l’assicuratore, nel caso in cui il massimale risulti incapiente, potrà essere tenuto oltre l’importo assicurato previsto nel contratto di garanzia concluso col soggetto responsabile del danno.
Ovviamente, tutto ciò, sempre che l’assicuratore non provi che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile 18.
Corollario di tale responsabilità è il fatto che l’assicurato non incontra alcun limite da massimale (con riguardo alle somme dovute per interessi e rivalutazione monetaria) nel chiedere la rivalsa per l’intero risarcimento spettante al danneggiato anche quando l’obbligo di risarcimento gravi sul “Fondo di garanzia”, pure nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia succeduto ad impresa assicurativa posta in l.c.a. ed abbia, a sua volta, tenuto un comportamento defatigatorio 19. Il “Fondo di garanzia”, nel caso di mala gestio è anche tenuto a risarcire gli interessi moratori e la svalutazione monetaria anche ultramassimale, trattandosi di danno ulteriore che trova causa, distinta ed autonoma rispetto a quella originaria, nel fatto colposo dell’ente 20.
E’ poi configurabile un caso di mala gestio da parte dell’assicurazione designata a norma dell’art.20 L.990/1969, qualora, sebbene dalle modalità del sinistro si potesse agevolmente ricono-scere un concorso di colpa (basato sulla presunzione di cui all’art.2054 c.c.), ove la stessa assicurazione non abbia offerto alcuna somma in vista del ristoro del danno patito, pure in presenza della rituale richiesta di risarcimento effettuata
dal danneggiato 21 .
In caso di l.c.a. dell’assicurazione della r.c.a., con cessione del portafoglio ex art.1 D.L. 26.09. 1978 n°57622, la responsabilità per mala gestio dell’impresa cedente è configurabile sino al momento in cui è avvenuta la cessione del portafoglio 23. Quella dell’impresa cessionaria può sorgere solo dopo il decorso dello “spatium deliberandi” di sei mesi, previsto dall’art.8 D.L. 576/1978 citato 24 ed il danno va calcolato sulla base del massimale minimo legale di cui all’art.21 L.24.12.1969 n°99025 e, non sul massimale previsto dalla polizza 26.
Si discute se possa rientrare nella mala gestio dell’assicuratore o, comunque nel ritardato adempimento da parte dello stesso, l’ipotesi in cui, conclusasi l’istruttoria amministrativa sul danno risentito dal terzo,
questi richieda al danneggiante ed al suo assicuratore, un risarcimento ultra massimale, mentre il valore del danno può stimarsi intorno al massimale.
L’assicurato, proprio per evitare una sua pesante esposizione risarcitoria in proprio, assume la gestione della lite al posto dell’assicuratore, per la parte non coperta del massimale (litisconsorzio ad adiuvandum), e liquidi conservativamente il danno con il terzo nei limiti del massimale. Poi costituisca in mora l’assicuratore e lo inviti a dare esecuzione all’accordo. Qualora quest’ultimo non dia esecuzione all’accordo che risulti, a posteriori vantaggioso, sarà tenuto a corrispondere al terzo in toto et totaliter il danno al terzo danneggiato.
E’ opinione di chi scrive che tale fattispecie possa essere inquadrata nel colpevole ritardato adempimento dell’assicuratore.
Struttura degli obblighi dell’assicuratore r.c.a.: risarcimento dovuto al danneggiato ed all’assicurato per mala gestio: In una fattispecie come quella in esame, sull’assicuratore possono gravare diverse obbligazioni, ognuna delle quali avente una diversa fonte. La prima, è la prestazione principale dedotta nel contratto di assicurazione r.c.a. e consiste nell’obbligo di risarcire il terzo dei danni subiti per il comportamento colpevole dell’assicurato ed ha natura di obbligazione di valuta. Essa trova fonte nel contratto ed il suo ammontare massimo, stante la previsione del massimale, deve considerarsi predeterminato ed insuperabile. Anche se impedisce che l’obbligazione principale possa arrivare ad avere un superiore ammontare, non fa valere tale impedimento a seguito dell’inadempimento o del ritardo di siffatta obbligazione.
Infatti, la presenza del massimale non osta a che possano sorgere a carico dell’assicuratore altre obbligazioni di carattere risarcitorio ed accessorio. Queste obbligazioni trovano la loro fonte esclusivamente nell’art.1224 c.c.. Ne consegue che l’assicuratore è tenuto al pagamento degli interessi legali sull’indennizzo liqui-dato od ove sussistente al maggior danno ex art.1224 c.2 c.c. 27.
Il ritardo dell’assicuratore nel risarcire il danneggiato si traduce nell’accessorio obbligo di risarcire anche gli interessi moratori ed il maggior danno da svalutazione monetaria (art.1224 c.c.), se tempestivamente
richiesti – con decorrenza dalla scadenza del termine stabilito dall’art.22 L.990/ 1969, salvo che l’assicuratore dimostri che detto ritardo non gli è imputabile (art.1218 c.c.28), o che lo è divenuto successivamente alla
scadenza predetta 29. Il computo degli interessi moratori e del danno da svalutazione, vanno calcolati anche oltre il massimale30 .
Oltre a questa obbligazione accessoria a carico dell’assicuratore, emerge la responsabilità e, la conseguente obbligazione di risarcire il danno patito per sua colpa dall’assicurato. Trova la sua fonte nella violazione degli
obblighi accessori posti ex lege a carico delle parti e, in particolare, nel dovere di correttezza imposto dagli artt.1175 e 1375 c.c. 31.
Ultima categoria di obbligazioni accessorie e di carattere risarcitorio, in capo all’assicurazione, e non soggetta a limiti di alcun genere in quanto del tutto a sé stante rispetto sia all’obbligazione principale che al relativo massimale, è quella relativa alla mala gestio dell’assicuratore che cagiona un danno all’assicurato od abbia esposto l’assicurato ad una responsabilità cui egli si sarebbe sottratto se l’assicuratore si fosse attivato con la doverosa diligenza, trovando fondamento nel disposto di cui all’art.1218 c.c. 32.
Ne aggiungerei una quarta, desumibile dalla giurisprudenza. La S.C. ha, infatti, sostenuto che il principio secondo cui l’assicuratore risponde oltre il massimale di polizza per interessi di mora e maggior danno ex
art.1224 c.c., qualora ingiustificatamente ritardi nell’adempimento della prestazione dopo la data di scadenza, se il credito del danneggiato già superi a tale data, il limite del massi male, l’obbligazione
dell’assicuratore va liquidata provvedendo alla c.d. rivalutazione del massima-le, in relazione al sopravvenuto deprezzamento della moneta (con l’aggiunta degli interessi di mora) ferma restando sul massimale così
rivalutato, la debenza degli interessi legali dalla decisione sino al saldo 33.
Infine, una quinta. Una non recente pronuncia della S.C. 34 adotta addirittura il criterio impiegato per giudicare la responsabilità del professionista in chiave di applicazione dell’art.1176 c.c., giacché rientra
nell’attività professionale esercitata dall’assicuratore, l’assolvimento del patto di lite: il che involgerebbe l’adozione di un comportamento particolarmente qualificato dal punto di vista tecnico.
Azione proponibile dal danneggiato e dall’assicurato: L’azione che il danneggiato, in un sinistro derivante da circolazione di veicoli (con assicurazione obbligatoria), propone ex art.1224 c.c., contro l’assicuratore per i danni conseguiti dal ritardato pagamento dell’indennizzo, avendo la propria fonte nel colpevole ritardo
nell’adempimento dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore costituito in mora, ai sensi dell’art.22 L.990/1969, non impedisce all’assicurato l’esercizio nei confronti dell’assicuratore della diversa azione di risarcimento del danno per mala gestio 35.
Perché una siffatta domanda possa essere proposta, è sufficiente che il danneggiato deduca il ritar-do della società assicuratrice nel corrispondere il risarcimento (causa petendi) e chieda il risarcimento sotto forma di
rivalutazione ed interessi, salvo qualsiasi danno ulteriore risarcibile ex art.1224 c.c. (petitum), oltreché la prova ex art.2697 c.c.36 del fatto obiettivo dell’inadempimento della pro-pria assicurazione, all’obbligo di
diligenza e di garanzia assunto pattiziamente nel contratto.
Spetterà all’assicurazione dimostrare la non imputabilità a suo carico del pregiudizio derivato al proprio assicurato. In merito all’imputabilità del ritardo, incombe in capo all’assicurazione dimostrare l’eventuale causa non imputabile (ex art.1218 c.c.).
Il termine di prescrizione per l’azione: Considerato che l’addebito di mala gestio può essere mosso all’assicuratore solo dall’assicurato, in forza del contratto di assicurazione, il termine prescrizionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla negligente gestione della lite da parte del proprio istituto assicuratore per la r.c., è quello annuale, secondo quanto stabilito dall’art. 2952 c.2 c.c.37. Erra quella parte della dottrina e della giurisprudenza che ravvisa il fondamento nell’art.2947 c.c.38, ponendo un termine quinquennale 39.
Regime probatorio e criteri guida in funzione della prova liberatoria: La parte più delicata della problematica inerisce le condizioni giuridiche e di fatto che possono implicare la responsabilità dell’assicuratore (e quelle
negative ridondanti sul patrimonio dell’assi-curato, in corrispondenza del superamento del massimale) o la sua esposizione diretta ex art.18 L.990/196940, nei confronti del danneggiato, che possono determinare
l’obbligo di corrispondere un indennizzo per importi superiori ai limiti convenuti nel contratto assicurativo.
Abbiamo già detto prima che l’impostazione dominante è quella di considerare la posizione dell’as sicuratore al pari di quella di un obbligato, soggetto alla presunzione di cui all’art.1218 c.c., allorquando si rende
inadempiente.
Occorre, allora, stabilire i contenuti della prova liberatoria che l’assicuratore deve offrire affinché vada esente dagli addebiti di mala gestio e veda affermata la non colpevolezza del ritardo nell’adempimento della prestazione indennitaria.
Ragionando a contrario, ovvero alla stregua dell’inadempimento, abbiamo già sottolineato che ipotesi di mala gestio sono il rifiuto e la mancata realizzazione di una vantaggiosa/ragionevole transazione, come pure di comportamento pretestuoso/dilatorio o offerta fatta in misura esigua, come pure, nel caso di piena ricognizione della consistenza del danno e dell’an debeatur la non tradu-zione in atti liquidativi. Pur’anche hanno rilievo la compromissione certa delle sorti della lite, privilegiando la resistenza ad oltranza. Questa casistica non esaurisce certo l’ampio spettro della casistica ravvisata sia in giurisprudenza che in dottrina.
Bonus-malus e mala gestio assicurativa: Le clausole dei contratti di assicurazione della r.ca. per la circolazione di veicoli a motore, le quali prevedano, in conformità del dettato legislativo (art.11 L.990/1969 41), la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri in un dato periodo di tempo (c.d. clausole “bonus-malus”) operano nel primo caso solo nella ipotesi di responsabilità dell’assicurato per un danno risarcibile a terzi.
Pertanto, qualora la compagnia assicuratrice abbia ricevuto una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato, quest’ultimo ha interesse a contestarne l’esi-stenza onde evitare il maggior onere.
Se ciò nonostante l’assicurazione ritenga opportuno stipulare una transazione con il terzo, igno-rando o considerando infondata l’opposizione dell’assicurato, la variazione in aumento di premio, in applicazione della clausola anzidetta, può ritenersi legittima solo se risulti provato che l’assicuratore ha agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell’accertamento del danno e la tutela degli interessi dell’assicurato 42.
In tema non risultano precedenti.
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