Anche dopo il 14 maggio 2011 va esclusa l’offerta priva (della copia fotostatica) del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
l’allegazione della copia fotostatica del documento di identità viene ad assumere il valore di onere necessario per il sottoscrittore, al fine di conferire legale autenticità al suo scritto
l’ allegazione della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore serve ad evidenziare l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica
Gli artt. 38, comma 3, e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000 enucleano infatti, allo scopo ora delineato, una fattispecie normativa complessa che pone a carico dell’interessato un preciso obbligo documentale, finalizzato a porre in evidenza il nesso tra dichiarazione e soggetto cui attribuirla.
Ne consegue che la mancata previsione di una sanzione espulsiva nella lex specialis appare elemento inconferente, venendo a mancare, in assenza del documento di identità, sia la riconducibilità al dichiarante, sia l’attribuibilità dell’intento partecipativo; non vi è dunque necessità di una sanzione espressa, trattandosi di conseguenza derivante ex lege dal mancato rispetto delle disposizioni cogenti in tema di documentazione amministrativa.
Tale criterio ermeneutico ha trovato conferma anche dopo l’introduzione, da parte del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106), peraltro inapplicabile ratione temporis, con l’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, del principio di tassatività delle cause di esclusione nelle gare di appalto; si è infatti ritenuto che la mancata allegazione della fotocopia di un valido documento di identità riguardante le generalità del sottoscrittore concreta proprio la fattispecie, prevista dalla novella legislativa, della “incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali” (T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 6 dicembre 2011, n. 9597).
Passaggio tratto dalla sentenza numero 46 del 14 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Umbria,Perugia
Con il primo motivo del ricorso incidentale l’A.T.I. aggiudicataria deduce che il R.T.I. Ricorrente, ricorrente principale, doveva essere escluso dalla gara per avere violato le disposizioni della lex specialis sulle modalità di documentazione del curriculum; in particolare lamenta che, contrariamente a quanto prescritto dalla lettera di invito (Parte III, Capo I) e dal modello “C” allegato alla stessa lettera di invito, la documentazione (melius, le schede descrittive) inserita nella busta “C” dal R.T.I. Ricorrente era priva (della copia fotostatica) del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, né tale documento è stato rinvenuto in alcuna parte del plico contenente il curriculum; in presenza di tale omissione il Capo IV, punto b4), della Parte I della lettera di invito commina l’esclusione dell’offerta dalla gara; illegittimamente, dunque, la Commissione giudicatrice ha consentito la partecipazione alla gara di tale concorrente.
La censura è fondata, e meritevole pertanto di positiva valutazione.
Si evince infatti dalla busta “C-Curricula” (nella copia estratta in sede di accesso documentale) versata in atti dalla ricorrente incidentale come effettivamente l’A.T.I. con capogruppo mandataria la Ricorrente S.r.l. abbia prodotto le schede (contenenti i dati relativi ad interveti realizzati ed affini a quello oggetto di gara) secondo il modello “C”, sottoscritte e timbrate, ma non corredate dalla copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
Tale omissione si pone in contrasto con la lex specialis della gara, ed in particolare con le già ricordate prescrizioni della Parte Terza, Capo I della lettera di invito, alla cui stregua, tra l’altro, tutte le dichiarazioni richieste : «a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità»; la difformità è altresì evidente rispetto al modello “C” allegato alla lettera di invito, al quale fa espresso rinvio anche il Capo III della Parte I, in fondo al quale vi è un “N.B.” del seguente letterale (e grafico) tenore : «Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, potrà essere costituito da un massimo di ulteriori due pagine formato UNI A4 e pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere siglato, timbrato e corredato da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445».
Il Capo IV della Parte I della lettera di invito, al punto b.4), prevede la esclusione dalla gara delle offerte «con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali siano prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente».
Ad avviso del Collegio, all’interno di tale comminatoria di esclusione rientra anche la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, la quale serve ad evidenziare l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica; a tale esito si perviene, del resto, in forza della specifica ed autonoma clausola di esclusione contenuta nel modello “C”, che è parte integrante della lettera di invito.
In ogni caso, è noto l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di partecipazione alle gare di appalto, l’allegazione della copia fotostatica del documento di identità viene ad assumere il valore di onere necessario per il sottoscrittore, al fine di conferire legale autenticità al suo scritto e di permettere l’imputabilità soggettiva della dichiarazione, così che la mancata allegazione della copia del documento di identità rende del tutto inutile la produzione della documentazione per la partecipazione alla gara (ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 478; Sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4967).
Gli artt. 38, comma 3, e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000 enucleano infatti, allo scopo ora delineato, una fattispecie normativa complessa che pone a carico dell’interessato un preciso obbligo documentale, finalizzato a porre in evidenza il nesso tra dichiarazione e soggetto cui attribuirla.
Ne consegue che la mancata previsione di una sanzione espulsiva nella lex specialis appare elemento inconferente, venendo a mancare, in assenza del documento di identità, sia la riconducibilità al dichiarante, sia l’attribuibilità dell’intento partecipativo; non vi è dunque necessità di una sanzione espressa, trattandosi di conseguenza derivante ex lege dal mancato rispetto delle disposizioni cogenti in tema di documentazione amministrativa.
Tale criterio ermeneutico ha trovato conferma anche dopo l’introduzione, da parte del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106), peraltro inapplicabile ratione temporis, con l’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, del principio di tassatività delle cause di esclusione nelle gare di appalto; si è infatti ritenuto che la mancata allegazione della fotocopia di un valido documento di identità riguardante le generalità del sottoscrittore concreta proprio la fattispecie, prevista dalla novella legislativa, della “incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali” (T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 6 dicembre 2011, n. 9597).
Da quanto esposto emerge che illegittimamente il R.T.I. Ricorrente è stato ammesso alla gara oggetto del presente giudizio.
Riportiamo qui di seguito il testo integrale della sentenza numero 46 del 14 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Umbria,Perugia.
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