La mancata proposizione della richiesta di riesame del provvedimento applicativo di una misura cautelare non ne preclude la sua revoca successiva

La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti.

(Annullamento con rinvio)

(Normativa di riferimento: Cod. proc. pen. artt. 299, c. 1; 321, c. 3)

Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Nell’ambito del procedimento penale instaurato a carico di M. D. e M. F., quali amministratori della società E. N. G., per i delitti di cui agli art. 4, 10-ter e 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, era stata accolta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Latina la richiesta di sequestro preventivo dell’importo costituente il profitto conseguito dalla commissione degli illeciti indicati, pari al valore di C 3.133.738,94; l’esecuzione del provvedimento cautelare, emesso il 10 marzo 2017, è stata disposta su somme di denaro, beni immobili o mobili riconducibili alla società E. N. s.r.l. ed alla società E. N. G. s.r.I..
Con atto del 30 maggio 2017, quest’ultima società aveva formulato al Giudice dell’udienza preliminare istanza di revoca del provvedimento di sequestro poiché aveva rivendicato la propria estraneità al procedimento penale, che riguardava gli amministratori della E. N. s.r.I., compagine dalla cui scissione era sorta la società istante; tale scissione era stata eseguita mediante assegnazione alla nuova compagine del ramo di azienda inerente alla costruzione di edifici per conto proprio e di terzi, movimento terra e trasporto di rifiuti non pericolosi e ciò, secondo l’istante, aveva condotto alla creazione di un nuovo soggetto giuridico, del tutto estraneo alle violazioni contestate.
Era stato inoltre rilevato che, a mente dell’art. 173, commi 12 e 13, d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nelle condizioni descritte, nessun vincolo di solidarietà passiva può sorgere in relazione al reato tributario, a carico della nuova compagine per le pregresse violazioni finanziarie della società originaria, con correlata impossibilità di imporre il vincolo alla società estranea al rapporto giuridico richiamato.
L’istanza era stata però respinta dal Giudice dell’udienza preliminare, sul presupposto della mancata valorizzazione, nella richiesta di revoca del provvedimento cautelare, di elementi di novità rispetto alla data di imposizione del vincolo, che potessero indurre ad una diversa considerazione delle esigenze cautelari.
La società istante aveva quindi proposto impugnazione ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., avverso il citato provvedimento, valutata inammissibile dal Tribunale di Latina con la pronuncia emarginata, sul presupposto che, nel giudizio di appello avverso un provvedimento in tema di sequestro, debbano dedursi circostanze nuove, e non quelle attinenti alla legittimità del vincolo, poiché tali deduzioni sono riservate al rimedio del riesame, di cui si segnala la mancata attivazione nei termini.
Secondo i giudici, nella situazione di fatto descritta, si sarebbe invece verificata una preclusione processuale alla proposizione di censure sugli elementi legittimanti il provvedimento, per effetto del decorso del termine per impugnare l’atto impositivo, con il rimedio processuale specifico.
Avverso tale decisione era stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si deduceva violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, comma 3, e 322-bis cod. proc. pen..
In particolare, si contestava la legittimità della valutazione di inammissibilità del gravame, facendo leva su quanto contrariamente concluso da pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte (e, segnatamente, Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, omissis, Rv. 228117), contrastate da decisioni delle sezioni semplici di segno opposto, che, nel superare la difforme interpretazione, non si confrontano con tale principio di diritto.
Con memoria depositata nei termini, la difesa aveva reiterato le proprie deduzioni e aveva richiamato una recente pronuncia delle sezioni semplici di questa Corte (Sez. 5, n. 3838 del 20/10/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 269086) che, in linea con quanto espresso in precedenza, aveva escluso la presenza di preclusioni processuali derivanti dalla mancata proposizione dell’istanza di riesame.

Le questioni prospettate nell’ordinanza di rimessione

La Terza Sezione penale, cui è stato assegnato il procedimento, preso atto del contrasto interpretativo in ordine alla possibilità di ritenere l’inammissibilità dell’appello cautelare nell’ipotesi di mancata proposizione dell’istanza di riesame, qualora l’impugnazione non sia fondata su fatti sopravvenuti rispetto all’applicazione della misura, aveva rimesso il procedimento alla cognizione delle Sezioni Unite.

Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite

Prima di entrare nel merito della questione proposta, le Sezioni Unite delimitavano il quesito proposto nei seguenti termini: “se la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, legittimi il tribunale del riesame a dichiarare inammissibile il successivo appello cautelare non fondato su elementi nuovi, ma su argomenti tendenti a dimostrare, sulla base di elementi già esistenti, la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura”.
Posto ciò, si osservava come già le Sezioni Unite avessero risolto questioni attinenti alla individuazione di conseguenze processuali derivanti dalla mancata attivazione della procedura del riesame, sia con riguardo alle misure reali, che a quelle personali, ed in entrambi i casi avevano concluso nel senso della mancanza di preclusione alla proposizione, dopo il decorso del termine previsto per la richiamata impugnazione, di istanze al giudice della cautela, volte alla revoca delle misure e, nello specifico, le misure reali, stante il fatto che, nella pronuncia Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, era stato stabilito il principio in forza del quale la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti specificandosi al contempo che l’unico effetto delimitativo del petitum è rapportabile alla possibilità di proporre motivi già dedotti in sede di riesame posto che, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, è inammissibile la formulazione di istanze che abbiano ad oggetto elementi su cui si sia già pronunciato il giudice in sede di impugnazione, con decisione del giudice del riesame o della Corte di legittimità.
Si evidenziava oltre tutto come analogo principio fosse stato fissato, in tema di misure cautelari personali, con la sentenza Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, omissis, Rv. 198213 (in senso conforme anche, Sez. U, n.12 dell’08/07/1994, omissis e Sez. U, n. 13 dell’08/071994, omissis) che aveva precisato che il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare non incontra alcuna preclusione – quanto all’accertamento della carenza originaria (oltre che persistente) di indizi o di esigenze cautelari – nella mancata impugnazione dell’ordinanza cautelare nei termini previsti dagli artt. 309, comma 1, e 311, comma 2, cod. proc. pen. posto che una preclusione processuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, ma essa ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, intendendosi queste ultime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte.
Tal che se faceva conseguire come le pronunzie in esame – se non impugnabili o, a loro volta, non impugnate – spiegassero un’efficacia preclusiva sulle suindicate questioni e che, pertanto, come non fosse consentita l’adozione di una nuova ordinanza cautelare sulla base degli stessi elementi ritenuti insussistenti o irrilevanti in sede di gravame così come tali le questioni restano precluse in sede di adozione di ogni successivo provvedimento relativo alla stessa misura e allo stesso soggetto.
Orbene, le Sezioni Unite, nella decisione qui in esame, prendevano atto come queste decisioni risultassero saldamente fondate sulle disposizioni testuali rispettivamente degli artt. 321, comma 3, e 299, comma 1, cod. proc. pen. che consentono alle parti, con previsione simmetricamente e testualmente riprodotta per entrambe le tipologie di provvedimenti, di sollecitare al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare una diversa valutazione, anche per fatti sopravvenuti e dunque l’inciso impone di considerare tale istanza come una sollecitazione a rimeditare gli elementi legittimanti il provvedimento restrittivo, sulla base delle osservazioni proposte dall’interessato dopo la sua piena cognizione, permettendo inoltre al pubblico ministero anche sulla base di una rivisitazione critica – in ipotesi determinata da successive acquisizioni, anche provenienti dalla parte, a seguito dell’ostensione alla stessa degli elementi fondanti l’intervento cautelare – una diversa considerazione sulla esigenza stessa di persistenza di tale misura.
Posto ciò, si rilevava altresì come nella giurisprudenza successiva si fosse invece ritenuto, ancorché in termini non univoci, che, nell’ipotesi in cui l’interessato non abbia proposto riesame avverso la misura applicativa, non sia possibile impugnare il provvedimento di rigetto dell’istanza di rivalutazione della legittimità genetica del provvedimento applicativo del vincolo reale precisandosi però che le pronunce, che hanno originato il contrasto, in realtà, richiamano un approdo interpretativo antecedente alla sentenza Romagnoli e non contrastano le argomentazioni espresse in quest’ultima pronuncia dato che, secondo tale diverso orientamento giurisprudenziale, è inammissibile l’appello con il quale vengono dedotti per la prima volta motivi inerenti alla carenza delle condizioni previste dall’art. 321 cod. proc. pen. nel momento genetico della misura (Sez. 3, n. 29234 del 11/06/2003, Rv. 226353; Sez. 3, n. 17364 del 08/03/2007, omissis, Rv. 236602; Sez. 6, n. 5016 del 26/10/2011, omissis, Rv. 251783; Sez. 5, n. 31725 del 22/04/2015, omissis, Rv. 265303).
Pertanto, osserva la Corte, se è vero che la pronuncia del più alto consesso riconosce il diritto alla presentazione dell’istanza di rivalutazione al giudice emittente, pur se non si è proposto riesame, la giurisprudenza appena richiamata, esclude l’ammissibilità dell’appello avverso il provvedimento non favorevole, fondandosi sulla delimitazione dell’oggetto del gravame alla persistenza delle condizioni legittimanti il vincolo, e riserva il rimedio processuale inerente alla contestazione dei presupposti applicativi della misura, ed in particolare la contestazione relativa alla sussistenza del fumus del reato, alla fase del riesame, con la conseguenza di rendere intangibile tale valutazione anche per effetto della mancata proposizione del riesame nel termine previsto.
In particolare si osservava che se la più risalente di tali sentenze (Sez. 3, n. 29234 del 11/06/2003, Rv. 226353), cui le successive si richiamano, è antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite Romagnoli, cosicché prescinde dalle sue argomentazioni e valuta che «il riscontro del fumus delicti è materia riservata alla fase del riesame, impugnativa che nella presente vicenda non risulta se sia stata esperita, mentre invece in sede di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., gravame residuale in materia di sequestro preventivo, possono essere solo dedotte questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell’imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura; la proposizione, per la prima volta in sede di appello, o riproposizione (nei casi in cui il riesame sia stato esperito con esito negativo), di soli motivi attinenti alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni di cui all’art. 321 c.p.p., si traduce nell’inammissibilità del gravame», la successiva pronuncia (Sez. 3, n. 17364 del 08/03/2007, omissis, Rv. 236602) fonda le sue determinazioni oltre che sul richiamo alla precedente decisione, sulla previsione del termine di decadenza per proporre riesame, sulla natura dell’appello quale rimedio per far valere circostanze sopravvenute e preesistenti, ma conosciute successivamente. In termini sostanzialmente adesivi si muovono le decisioni del medesimo tenore cronologicamente più recenti (Sez. 6, n. 5016 del 26/10/2011, omissis, Rv. 251783 e Sez. 5, n. 31725 del 22/04/2015, omissis, Rv. 265303).
A fronte di ciò, si evidenziava come le decisioni da ultimo indicate non affrontassero in realtà la questione della ammissibilità dell’istanza di revoca del sequestro al medesimo giudice procedente, fondata sulla base dei medesimi elementi di fatto già noti o preesistenti all’emissione della misura; l’indubbia proponibilità di tale istanza, secondo quanto si desume sia dalle disposizioni normative richiamate, che dai principi delle pronunce a Sezioni Unite cui si è fatto riferimento, deve necessariamente condurre ad escludere che possa valutarsi inammissibile l’appello avverso i provvedimenti di rigetto mettendosi altresì in risalto il fatto che la conclusione dell’inammissibilità dell’appello viene logicamente connessa alla natura decadenziale del termine per proporre il riesame previsto dall’art. 99 disp. att. cod. proc. pen., che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata, non può che essere rigorosamente delimitata nei suoi effetti alla proposizione di quel mezzo di impugnazione ove, sulla base dei chiari richiami normativi già esposti, si ritenga possibile formulare al giudice che emise il provvedimento istanze fondate su fatti anche non sopravvenuti.
Tal che, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, la Cassazione riteneva come dovesse escludersi l’inammissibilità dell’appello cautelare ove l’istanza di revoca sia fondata su elementi di fatto non sopravvenuti, astrattamente proponibili, ma non proposti, in sede di riesame reputandosi siffatta conclusione il naturale sviluppo dei principi fissati nelle più volte richiamate sentenze a Sezioni Unite Buffa e Romagnoli che avevano già evidenziato il parallelismo tra revoca della misura cautelare personale e della misura cautelare reale sulla base delle seguenti argomentazioni: a. la definizione della revoca delle misure cautelari personali contenuta nella Relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale; b. l’analoga e simmetrica formulazione dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen. cui si è fatto cenno; c. l’identità di ratio dei due istituti (esigenza di una verifica costante in ordine alla correlazione della misura cautelare ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità).
Da ciò se ne faceva discendere la conclusione secondo la quale la sussistenza ex ante delle condizioni di applicabilità può essere verificata alla stregua di «fatti non sopravvenuti, intesi come fatti che, pur già storicamente avveratisi al momento dell’emissione del provvedimento cautelare, non furono tuttavia, per qualsiasi motivo, compiutamente e correttamente esaminati in quel momento».
Oltre a quanto sin qui enunciato, gli ermellini facevano altresì presente come le Sezioni Unite avessero poi affrontato la questione specifica della cognizione del giudice d’appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, con particolare riferimento alle considerazioni esposte dai fautori della opposta tesi, fondate sull’elusione dei termini perentori previsti per l’impugnazione della misura e sul possibile assorbimento del riesame nella revoca, qualora fosse riconosciuto ai due rimedi un medesimo ambito di operatività confutando la valenza di tali obiezioni osservando che revoca e riesame non si configurano come due cerchi concentrici, per la differenza ontologica dei due istituti che impone di escluderne la sovrapponibilità in quanto: a) il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell’impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica dell’atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura; b) la revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali, della restrizione in essere, ed ha la funzione di adeguare la situazione cautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti, sia all’oggettivo accadimento di fatti storici successivi all’emissione della misura cautelare.
Di tal chè se ne faceva derivare il fatto che l’unica preclusione, conseguente alla mancata proposizione del riesame, attenesse, dunque, alla verifica dei soli requisiti formali del provvedimento impositivo della misura, ai sensi dell’art. 99 disp. att. cod. proc. pen., ma non anche ai requisiti sostanziali.
Passando invece a comparare il mezzo del riesame con l’appello, si considerava la profonda differenza strutturale tra il primo procedimento, attivabile dinanzi ad un diverso giudice rispetto a quello che ha emesso la misura in termini temporali estremamente ristretti, al quale si può sollecitare anche la mera verifica del percorso valutativo del primo giudice monocratico, anche senza esporre specifiche censure, rispetto all’appello che, anche in tema di misure cautelari, mutua il principio dettato in tema di impugnazioni di merito di cui all’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. e deve quindi muoversi nel rigoroso ambito di quanto sottoposto, sulla base di specifiche deduzioni, alla cognizione in prima istanza del giudice investito della richiesta di revoca, secondo un principio strettamente devolutivo.
Pertanto, in considerazione della natura a sorpresa del provvedimento cautelare e della contestuale decorrenza di termini estremamente ristretti per la formulazione del riesame, risultava ad avviso della Corte conforme, all’esigenza di garantire effettività alla difesa del diritto di proprietà e di iniziativa economica, la possibilità di sollecitare, attraverso modi e tempi che consentono il più ampio dispiegarsi del confronto dialettico, una rivisitazione dei presupposti giustificativi al giudice emittente prima, e l’analisi di tale decisione al giudice dell’appello, successivamente.
Inoltre, sempre secondo la Cassazione, non appare irrilevante segnalare che la possibilità di una pronuncia di inammissibilità dell’appello, che risulta non espressamente evocata tra agli esiti dell’impugnazione tratteggiata dall’art. 322 bis cod. proc. pen., non può che inquadrarsi nell’ambito della previsione di cui all’art. 591 cod. proc. pen., contrariamente a quanto diversamente previsto per il riesame, ove tra gli epiloghi dell’impugnazione è specificamente indicata l’inammissibilità in quanto, proprio ragionando sulla linea delle specifiche cause di inammissibilità previste dall’art. 591 cod. proc. pen., deve escludersi che la mancata proposizione di un autonomo procedimento di rivalutazione del vincolo – quale il riesame -, possa in alcun modo rapportarsi ad una rinuncia espressa all’impugnazione di cui all’art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. attesa la natura sopravvenuta ed esplicita, quindi né antecedente né tacita, del negozio processuale abdicativo.
Oltre a ciò, la Cassazione osservava che, affinchè la mancata attivazione del riesame potesse intendersi come rinuncia all’impugnazione, occorrerebbe riconoscere la perfetta sovrapponibilità dei rimedi che ne faccia inferire la duplicazione non consentita delle garanzie, condizione strutturalmente insussistente, che deve necessariamente valutarsi tale anche quanto ai suoi effetti e dunque l’unica conseguenza della mancata proposizione del riesame nei termini, sempre secondo i giudici di legittimità ordinaria, è la rinuncia ad attivare il controllo d’ufficio del tribunale preposto – che ha potere di annullare il provvedimento, anche per motivi diversi – o alla sollecitazione del controllo formale sull’ordinanza, previsto nel caso delle misure reali dall’espresso richiamo contenuto nell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ma non a tutte le questioni astrattamente deducibili ed inerenti ai presupposti giustificativi del provvedimento.
Secondo la Corte, pertanto, la diversità strutturale delle due impugnazioni non consente di attribuire valenza sostanziale alla mancata proposizione del riesame, non permettendo l’equiparazione di fatto, sottesa alle richiamate decisioni in termini di inammissibilità, tra tale condotta e la rinuncia all’impugnazione che sola potrebbe logicamente sorreggere la valutazione di inammissibilità dell’appello, alla luce delle tassative previsioni di cui all’art. 591 cod. proc. pen. e ciò anche perché
lo stesso concetto di stabilità delle decisioni, anche cautelare, deve essere complessivamente ridefinito rispetto alle richiamate applicazioni, alla luce delle testuali previsioni normative e se non vi è alcun dubbio, per il principio della funzionalità del processo consacrato nell’art. 111 Cost., che tale preclusione attinge il dedotto, non potendo il sistema accettare la formulazione dei medesimi rilievi un numero indefinito di volte, non altrettanto può estendersi al deducibile, alla luce di quanto testualmente previsto e già rilevato in precedenti decisioni delle Sezioni Unite (sul punto Sez. U, Sentenza n. 11 del 01/07/1992, omissis, Rv. 191182-83; Sez. U, Sentenza n. 20 del 12/10/1993, omissis, Rv. 195354) rilevando in particolare a questo proposito che, al di là del termine di decadenza per la proposizione del riesame, l’unico effetto normativamente previsto, connesso all’esito della procedura incidentale, in cui si fa espresso richiamo al decorso del termine per proporla, è ravvisabile nell’art. 453, comma 1-ter, cod. proc. pen. in tema di richiesta di giudizio immediato, risultando chiaro, per contro, che il decorso del termine preclude solo la proposizione del riesame, ma non concretizza in tema di misure cautelari altri effetti giuridici.
Del resto, la Cassazione evidenziava come, incidendo tali provvedimenti su diritti di rango costituzionale, quali la libertà personale e la proprietà privata, non potessero tollerarsi compressioni del loro pieno esercizio, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge e ciò anche perché, per un verso, come emerge nella pronuncia a Sezioni Unite n. 11 del 08/07/1994, omissis, Rv. 198213, nel processo penale non esiste l’istituto dell’acquiescenza, per altro verso, la creazione di una tale preclusione, derivante dall’inutile decorso del termine per proporre riesame, finirebbe col rendere asimmetrico il diritto di intervento, impedito alle parti direttamente interessate, e consentito al pubblico ministero, in capo ai quale permane l’obbligo di valutare costantemente l’esigenza di persistenza della misura imposta, anche diversamente valutando quanto emergente già prima dell’applicazione della misura, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 321, comma 3, cod. proc. pen..
Si concludeva il ragionamento giuridico sin qui svolto nel senso che la stabilità dei provvedimenti cautelari non può rapportarsi al deducibile, poiché tale lettura restrittiva non è confortata da una previsione normativa o da una ricostruzione sistematica coerente rispetto ad essa, concetto del resto già compiutamente emergente dalla conforme giurisprudenza della Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione (sul punto la già citata Sez. U, n. 11 del 01/07/1992, omissis, Rv, 191183 e, più recentemente, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, omissis, Rv. 235908) tenuto conto anche del fatto che non a caso l’art. 648 cod. proc. pen. riferisce il concetto di giudicato solo alle sentenze ed ai decreti penali di condanna, il cui carattere decisorio esige la specifica perimetrazione della loro stabilità; per contro le ordinanze, in quanto provvedimenti interni al procedimento, sono strutturalmente modificabili.
Si rilevava infine che pure la ricostruzione normativa rivela la sua coerenza nella materia delle misure cautelari atteso che tali provvedimenti posseggono una forza invasiva di diritti fondamentali, dettata dalla necessità di prevenzione, e solo per l’urgenza derivante dall’attuazione delle finalità preventive prescindono da un accertamento pieno ed in contradditorio degli elementi che le giustificano; conseguentemente, risulta in linea con la tutela di valori di rango costituzionale, a garanzia della effettività della stessa, il riconoscimento della libera scelta inerente alla modalità dell’esercizio del diritto alla parte di fornire una lettura alternativa dei fatti e di sollecitare una diversa determinazione al medesimo giudice che ha provveduto ad emettere la misura, anziché attraverso l’attivazione di un controllo di un giudice terzo, da richiedere in termini estremamente ristretti e tassativi e, a seguito dell’esercizio di tale opzione, resta intangibile il diritto all’appello, la cui azionabilità generale, rispetto alle ordinanze in materia di sequestro preventivo è riconosciuto, senza alcuna preclusione, dall’art. 322-bis comma 1 cod. proc. pen..
Posto ciò, alla luce di quanto sin qui esposto, le Sezioni Unite addivenivano a formulare il seguente principio di diritto: “La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti”.
Una volta formulato siffatto principio, gli ermellini evidenziavano come dovesse deve riconoscersi che nel caso di specie il tribunale aveva erroneamente dichiarato inammissibile l’appello avverso il provvedimento che ha rigettato l’istanza di revoca del sequestro, ritenendo che la contestazione circa l’esigibilità dei crediti fiscali presso la società raggiunta dalla misura cautelare andava dedotta utilizzando il rimedio del riesame e quindi disponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Latina per un nuovo giudizio sull’appello proposto.

Conclusioni

La sentenza in commento è sicuramente condivisibile in quanto frutto di un articolato e ben ponderato ragionamento giuridico.
Sostenere tra l’altro che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti appare rispettoso del principio del favor libertatis oltre che della tutela delle proprietà (anch’essa garantita dalla nostra legge fondamentale, seppur a date condizioni e limiti) in quanto, come osservato dalla stessa Cassazione in questa pronuncia, tali provvedimenti, incidendo su diritti di rango costituzionale, quali la libertà personale e la proprietà privata, non possono comportare compressioni del pieno esercizio di questi diritti se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Pertanto, il giudizio su questa pronuncia, si ribadisce, non può che essere positivo.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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