Ed invero, la sottoscrizione del verbale a cura del presidente e del segretario è utile, ai fini probatori, alla stessa stregua delle scritture private, per dimostrare la provenienza delle dichiarazioni da parte dei sottoscrittori.
Peraltro, quand’anche l’obbligo di sottoscrizione fosse sancito dal regolamento condominiale, l’omissione non comporterebbe l’automatica invalidità della delibera, trattandosi comunque di verbale redatto sotto la direzione del presidente e soltanto da questo non firmato.
Questi i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 27163, relatore dott. A. Scarpa, pubblicata in data 16 Novembre 2017.
A seguito dell’impugnativa di un verbale assembleare privo della sottoscrizione da parte del presidente dell’assemblea, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta avanzata dal condomino, tuttavia, a seguito dell’appello interposto dallo stesso, la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, annullava la deliberazione assembleare del 9 febbraio 2006.
La stessa, ritenuta l’indispensabilità della sottoscrizione da parte del presidente – la cui figura era espressamente ritenuta essenziale dall’art. 10 del regolamento condominiale – giudicava invalida la delibera assembleare.
Propone ricorso per cassazione il condominio, contestando la sentenza di secondo grado
La Suprema Corte ricorda la sentenza delle sezioni unite in virtù della quale <<debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto>> (Cass. Sez. Un. n. 4806/2005).
Ciò posto, in mancanza di espressa previsione normativa in relazione all’obbligo di sottoscrizione, con riferimento alla figura del presidente, evidenzia come <<è la natura di organo collegiale dell’assemblea condominiale che lascia presumere che essa agisca sotto la direzione del presidente, il quale ne accerta la regolare costituzione, apre e regola la discussione sugli argomenti indicati nell’ordine del giorno, indice la votazione e ne dichiara il risultato, conferendo all’assemblea concretezza di espressione comunicativa (arg. da Cass. Sez. 2, 13/11/2009, n. 24132)>>.
Ebbene, <<proprio perché la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea dei condomini non è prevista da alcuna norma (come anche la redazione per iscritto del verbale che non incida su diritti reali immobiliari), le eventuali irregolarità formali relative alla nomina del Presidente e del segretario dell’assemblea dei condomini non comportano l’invalidità delle delibere dell’assemblea (Cass. Sez. 2, 16/07/1980, n. 4615; Cass. Sez. 2, 27/06/1987, 5709)>>.
Nel caso di specie, conclude la Suprema Corte, il giudice del gravame ha ritenuto l’invalidità del verbale assembleare sulla scorta della mancata sottoscrizione ad opera del presidente, la cui figura era ritenuta essenziale dall’art. 10 del regolamento del condominio, tuttavia, tale impostazione viene critica dalla giudice di legittimità, il quale sostiene come <<non può logicamente concludersi che la disposizione regolamentare che obblighi l’assemblea a nominare un presidente comporti ex se l’automatica annullabilità del verbale comunque redatto sotto la direzione del presidente nominato e soltanto da questo non firmato>>.
In realtà, ricorda la Corte di Cassazione, <<l’effetto della sottoscrizione del verbale ad opera del presidente e del segretario della riunione è unicamente quello di imprimervi il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori (Cass. Sez. 6 – 2, 09/05/2017, n. 11375)>>.
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