A cura di Roberta Regazzoni e Marilena Losito, della Camera Arbitrale di Milano, società interamente partecipata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
Il Decreto legislativo 28/2010 è la legge che ha disciplinato in maniera omogenea in Italia dopo alterne vicende la mediazione, che è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (i cosiddetti strumenti di ADR- Alternative Dispute Resolution).
La mediazione così come concepita dal legislatore italiano può prevedere l’incontro obbligatorio con un mediatore prima di accedere alla fase processuale, per determinate materie previste dalla legge, come ad esempio i diritti reali.
La risoluzione delle controversie in via stragiudiziale sembra essere – a detta delle imprese che hanno utilizzato o che conoscono questo istituto – uno strumento utile per snellire tempi e costi della giustizia.
Inoltre, secondo l’OCSE gli aumenti di efficienza della giustizia possono derivare da politiche volte a ridurre i tassi di litigiosità e gli strumenti ADR contribuiscono di fatto a ridurre il tasso di litigiosità.
Dunque, oltre al vantaggio deflattivo, ve ne è un altro più importante: ascoltare le diverse posizioni e comporle in un accordo, che in generale soddisfa i contendenti. Il mediatore è un esperto nella gestione del conflitto e la sua azione si focalizza principalmente sui tre aspetti della comunicazione, del conflitto e del negoziato. La mediazione attua un cambio di prospettiva a vantaggio del cittadino, dell’impresa e del mercato: dalla logica della contrapposizione si passa alla logica della cooperazione. Il contendente contrapposto non è un nemico da abbattere, ma un alleato col quale trovare una soluzione soddisfacente al problema di cui si dibatte, con benefici per il mantenimento delle buone relazioni commerciali anche future tra le parti. Ma le parti, gli operatori nazionali ed internazionali del mercato, spesso manifestano esigenze ulteriori e che la mediazione da decreto 28/2010 fatica a intercettare e soddisfare.
Per questo motivo, accanto alla mediazione disciplinata dal decreto 28/2010, la Camera Arbitrale di Milano ha avviato una procedura di mediazione “extra decreto”.
Il primo maggio del 2015, infatti, la Camera Arbitrale di Milano ha pubblicato le c.d. Fast Track Mediation Rules, un regolamento di mediazione di appena 7 articoli che costituiscono una traccia per gli utenti, che possono ampiamente personalizzare il proprio procedimento di mediazione. La Mediazione Fast Track è come già accennato, totalmente svincolata dalla c.d. “mediazione da decreto” (Decreto legislativo 28/2010 e successive modifiche) Il procedimento e il risultato hanno origine e natura prettamente consensuale.
Le ragioni che hanno portato la Camera Arbitrale, cinque anni dopo la nascita dell’organismo di mediazione che gestisce la mediazione civile e commerciale così come concepita dal legislatore, a offrire un servizio parallelo, caratterizzato dalla massima flessibilità della procedura e dalla possibilità di scegliere mediatori anche non accreditati presso il Ministero della Giustizia sono diverse.
In prima battuta possiamo ricordare che Camera Arbitrale di Milano gestisce procedimenti di mediazione dal 1996, quando ancora il decreto 28/2010 era di là da venire. La Camera ha quindi accumulato un’esperienza notevole nella mediazione così come è stata ed é generalmente concepita e svolta nel resto del mondo, al di fuori dei nostri confini nazionali.
In secondo luogo la Camera Arbitrale di Milano ha una vocazione alla sperimentazione nel campo delle alternative alla giurisdizione ed in un certo qual modo è stata precorritrice dei tempi fino dal 2001 anno in cui è stato messo in linea RisolviOnline un servizio di mediazione che si svolge totalmente da remoto.
Infine, si è andati incontro ai bisogni di alcuni utenti che hanno espresso l’esigenza di utilizzare una procedura informale e liberamente adattabile alla situazione concreta.
Possiamo qui dire per inciso che le mediazioni internazionali di un certo livello (economico e di complessità) che coinvolgono parti italiane vengono gestite fuori dal sistema del Decreto 28/2010 e molto spesso da mediatori stranieri che hanno il quasi totale monopolio del mercato e che hanno tariffari non comparabili con quelli imposti dalla legge italiana.
La Camera Arbitrale di Milano ha raccolto la sfida cercando di portarne qualcuna a Milano.
Le regole Fast Track sono state concepite per tutti coloro che non hanno uno specifico interesse ad ottenere un titolo esecutivo, ad esempio perché nel caso specifico andare in giudizio non è una opzione desiderabile o percorribile, oppure quando la controversia coinvolge in tutto o in parte soggetti stranieri. In queste situazioni è difficile proporre la mediazione così come disegnata dal legislatore italiano, abbastanza inusuale per rigidità e complessità fuori dai confini nazionali.
Su questo punto poi occorre ricordare che purtroppo, i mediatori accreditati secondo la normativa italiana sono per lo più di nazionalità italiana, il che limita fortemente la libera scelta del mediatore in questo tipo di mediazioni. Per questo motivo la lista dei mediatori Fast Track è composta da professionisti della mediazione di differenti nazionalità e dai background più vari e tuttavia se le parti sono concordi nel nominare un mediatore non presente nella lista, ne hanno la possibilità.
Se le parti raggiungono un accordo possono formalizzarlo in un documento o meno, e questo avrà, qualora sottoscritto, validità di contratto.
Anche per le Fast Track vige il principio della riservatezza più assoluta a meno che le parti non dispongano diversamente.
La mediazione nella sua “forma pura” di strumento di e per il business offre vantaggi che nessun altro strumento dà. L’esserci dove se ne ha bisogno e quando se ne ha bisogno, anche prima che una lite deflagri con tutto il suo portato dirompente sulla partnership, per esempio.
E’ inoltre modellabile sulle necessità di coloro che la utilizzano. Offre dunque un’occasione unica di confrontarsi vis-à-vis e di affrontare insieme le rapide di una situazione che sta sfuggendo di mano supportati da professionisti di livello, che possono aiutare anche a concepire una road map per i rapporti futuri.
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CORONAVIRUS COVID-19La storia ci insegna che da sempre le società umane combattono, ciclicamente, la loro guerra contro le epidemie, questo nemico astuto, insidioso, implacabile, e soprattutto, privo di emozioni e scrupoli. Eppure, le società umane hanno sempre vinto. Oggi il progresso scientifico e tecnologico sembra librarsi ad altezze vertiginose. Ma, nella guerra contro le epidemie, le armi dell’umanità sono e saranno probabilmente le stesse di quelle che avevamo a disposizione quando questo inarrestabile progresso aveva appena cominciato a svilupparsi, come nel XV secolo della Repubblica di Venezia, nell’800, nei primi anni del ’900. Oggi, è vero, la comunità internazionale può contare su un’incrementata capacità di sorveglianza epidemiologica, su una solida esperienza nella collaborazione tra Stati, su laboratori in grado di identificare i virus e fare diagnosi, su conoscenze scientifiche in continuo progresso, su servizi sanitari sempre migliori, su agenzie internazionali come l’OMS, l’ISS italiano e il CDC americano. Ma oltre alle conoscenze, ai vaccini e ai farmaci, all’organizzazione dei servizi sanitari, per affrontare con successo le epidemie è molto importante il senso di appartenenza alla comunità, la solidarietà sociale e l’aiuto reciproco fra persone. Di fronte ad una minaccia sanitaria, la fiducia nello Stato e nelle scelte delle autorità sanitarie, la consapevolezza del rischio e la solidarietà umana possono aver la meglio sull’ignoranza, l’irrazionalità, il panico, la fuga e il prevalere dell’egoismo che in tutti gli eventi epidemici della storia hanno avuto grande rilevanza. Walter Pasiniè un esperto di sanità internazionale e di Travel Medicine. Ha diretto dal 1988 al 2008 il primo Centro Collaboratore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Travel Medicine. Walter Pasini | 2020 Maggioli Editore 9.90 € 8.42 € |
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