La mediazione familiare: d.lgs 2010/28

La mediazione familiare rappresenta una modalità di risoluzione delle controversie utilizzate nell’ambito familiare, caratterizzate da controversie e sentimenti emotivi, frustrazioni psicologiche difficilmente gestibili dalle parti. Entra a far parte dell’ordinamento giuridico italiano a partire dalla seconda metà degli anni 90 ma ha il suo pieno sviluppo con l’entrata in vigore della legge n.54/2006 che disciplina la separazione genitoriale e affidamento condiviso dei figli. Attualmente in Italia la mediazione familiare rientra nell’ambito applicativo della legge n.4/2013 contenente disposizioni in materia di professioni non organizzate in Ordini e Collegi. In un primo momento l’istituto della mediazione si sviluppa nell’ambito minorile con D.P.R 448/1988 il quale prevede che il giudice ha la facoltà di impedire al minore sottoposto alla messa alla prova, “prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa”

 

SOMMARIO: 1- La mediazione familiare: D.Lgs 2010/28; 2- Il mediatore familiare: caratteristiche fondamentali; 3– La mediazione familiare in Italia: affidamento condiviso prima e dopo l’entrata in vigore della legge 2006/54;

1- La mediazione familiare: D.Lgs 2010/28

In sociologia per famiglia si intende quell’insieme di persone unite tra loro da legami di parentela, di affetto, di servizio o di ospitalità che vivono insieme sotto lo stesso tetto. Molti studiosi hanno cercato di dare una definizione al sostantivo “famiglia”. La definizione corrente più accettata è quella di “unità di persone interagenti” con un ciclo di vita famigliare suddiviso in diverse tappe (fidanzamento, matrimonio, allevamento dei figli, nido vuoto, vecchiaia). E’ bene ricordare quanto detto da Erman B.:

” La famiglia. Eravamo uno strano piccolo gruppo di personaggi che si facevano strada nella vita condividendo malattie e dentifrici, bramando gli uni i dolci degli altri, nascondendo gli shampoo e i bagnoschiuma, prestandoci denaro, mandandoci a vicenda fuori delle nostre camere, infliggendoci dolore e baci nello stesso istante, amando, ridendo, difendendoci e cercando di capire il filo comune che ci legava.”

Questa è un po’ l’idea di famiglia che tutti dovremmo avere. La famiglia nasce da un atto d’amore, ma delle volte ci si sposa per sbaglio, per costrizione o per combinazione e quindi così come un atto d’amore ha unito due persone le può anche dividere. Nel momento in cui due congiunti decidono di separarsi, ricorrono all’avvocato il quale, sentite le parti, dichiara le sorti di entrambi i coniugi. L’avvocato però, ha il diritto di informare i coniugi che possono ricorrere al mediatore familiare il quale è un professionista, magistrato iscritto in appositi albi professionali, e che cerca di ripristinare la situazione facendola tornare al punto di partenza, facendo ritrovare nella coppia la pace e la tranquillità di un tempo. Tutto ciò è stato introdotto con la D.lgs. 28/2010[1] il quale obbliga le parti in alcune cause, ad esperire un preventivo tentativo di componimento stragiudiziale della causa prima di adire l’autorità giudiziaria. Si è però parlato di incostituzionalità perché si è osservato che l’introduzione di una fase obbligatoria di mediazione, prima che possa iniziare il processo, trattandosi di una condizione di procedibilità della domanda, costituisce un impedimento al libero esercizio del diritto d’azione ex art.24 della costituzione[2]. Le caratteristiche fondamentali del processo di mediazione sono le seguenti:

  • La domanda di mediazione deve essere presentata da una delle parti nei confronti dell’altra parte;
  • Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo prescelto dalle parti;
  • Il procedimento deve esaurirsi entro 3 mesi dal momento in cui è stata fatta domanda;
  • Il procedimento può concludersi con un accordo amichevole o meno;

Se si conclude con un accordo amichevole allora verrà redatto un processo verbale da depositarsi innanzi all’autorità giudiziaria che procede all’omologazione facendo acquisire allo stesso forza di titolo esecutivo e di titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale;

Nel momento in cui non vi sarà accordo, il mediatore può formulare una propria proposta conciliativa e qualora nemmeno la proposta venga fatta, verrà parimenti redatto un processo verbale negativo.

Spostando la nostra attenzione sugli organismi della mediazione, è bene individuarli in:

  • Enti pubblici o privati iscritti in pubblici registri previa valutazione del ministero della Giustizia;
  • Organismi istituiti dai consigli dell’ordine degli avocati;
  • Atti e documenti o anche provvedimenti che sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa o tassa;

 

2- Il mediatore familiare: caratteristiche fondamentali

Il mediatore familiare è una figura professionale che aiuta nella gestione dei rapporti familiari, con un metodo alternativo per la risoluzione dei conflitti e facendo in modo che le parti possano trovare un accordo favorevole sia emotivamente che economicamente ma soprattutto nell’interesse del minore[3] qualora questo fosse presente. In sostanza il mediatore familiare aiuta a trovare pace e tranquillità in quelle famiglie in cui si manifesta la volontà di separarsi, stimola perciò le persone a trovare un accordo, un punto di incontro affinchè i bisogni delle parti vengano soddisfatti. Il mediatore familiare è un soggetto terzo ed imparziale e deve mantenere una posizione di equi-distanza tra le parti. Spesso si pensa che il mediatore familiare è una figura preposta alla conciliazione; in realtà non è così, ma bensì si occupa unicamente di separazioni e di guidare il nucleo familiare durante il processo di separazione, che porterà la coppia coniugale a diventare una coppia esclusivamente genitoriale.In sintesi quindi la mediazione familiare può essere considerata un intervento che accompagna i soggetti che si trovano nella condizione di dover chiarire le proprie relazioni affettive, di dover prendere decisioni e di dover affermare le proprie esigenze, quando le risorse personali non sono sufficienti. Il mediatore è un intermediario nella fase di transizione di una coppia. Il mediatore, in quanto soggetto professionale, deve rispettare alcuni obblighi quali:

  • Neutralità, imparzialità ed equidistanza tra le parti;
  • Segreto professionale;
  • E’ responsabile del processo di negoziazione in quanto la sua funzione è quella di guidare la coppia favorendo il cammino lineare verso una stabilità ed un equilibrio psico-affettivo;
  • Ha la funzione cardine nella gestione dell’intero processo;
  • Illustra le regole necessarie per il corretto proseguimento di riconciliazione;
  • Ha un ruolo attivo nell’ascolto e nel dialogo;
  • Il suo linguaggio deve essere semplice, chiaro e lineare;

I principi che orientano il mediatore nei colloqui sono:

  • Il principio dell’ipotizzazioneà formula delle ipotesi in base ai dati in possesso per giungere ad una soluzione;
  • Il principio della circolarità
  • Il principio della neutralità;

Il mediatore è un professionista che con empatia si approccia alle parti e dialoga con loro cercando di evitare espressioni colpevolizzanti ma favorendo sempre il ragionamento. La mediazione familiare può essere richiesta:

  1. quando i genitori decidono di separarsi, prima ancora di contattare l’avvocato
  2. quando è pendente il procedimento di separazione
  3. subito dopo l’emanazione della sentenza o del decreto di omologa
  4. in fase di revisione degli accordi presi in sede di separazione legale

 

3-La mediazione familiare in Italia: affidamento condiviso prima e dopo l’entrata in vigore della legge 2006/54

La mediazione familiare in Italia arriva nell’anno 1987, dove la mediazione appare anche in Italia con la costituzione a Milano dell’associazione GeA (genitori ancora), nata per diffondere la conoscenza e la pratica della mediazione familiare, è così che i primi centri di mediazione nascono e si sviluppano ma solo per impulso e iniziativa privata, anche se con il sostegno pubblico, da parte degli enti locali. In Italia è importante ricordare la L. n. 54 del 2006 sull’affido condiviso, primo atto in cui si comincia a parlare concretamente di mediazione. Questa legge prevede che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori, i quali continuano ad esercitare la loro potestà sui figli, e ad avere responsabilità educative nei confronti di questi ultimi[4].Il giudice può però decidere di affidare il figlio ad un solo genitore (art155bis[5] c.c.). Cosa accade però se il divorzio si ha avuto prima dell’entrata in vigore della legge? quali sono i limiti imposti e le regole da rispettare? La legge di riforma che ha introdotto i principi di bigenitorialità, di affidamento condiviso e di condivisione, è entrata in vigore nel marzo 2006 ed ha modificato alcuni articoli del codice civile, ne ha aggiunti altri e sostanzialmente ha innovato la disciplina sia sostanziale che processuale in materia di separazione e divorzio. La legge del 2006, ha espressamente previsto che per coloro i quali hanno ottenuto il divorzio prima dell’entrata in vigore della legge, di osservare l’art.4 comma 1 instaurando avanti al tribunale competente, che deciderà in camera di consiglio, un procedimento di modifica e di revisione delle condizioni ai sensi dell’art. 710 cpc[6]. Il principio della bigenitorialità delinea, per i coniugi che intendono separarsi, un modello comportamentale nuovo nel loro rapporto con i figli, quindi entrambi i genitori devono condividere le responsabilità educative verso i figli e continuare comunque ad essere un punto di riferimento.

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È autore di pubblicazioni su condominio e locazioni.Serena SibonaDottoressa, laureata nel 2017 presso l’Università di Torino, ha maturato esperienze accademiche all’estero. Da gennaio 2018 si dedica prevalentemente al diritto commerciale e al trattamento dei dati personali.Caterina Sola Avvocato, partner dello studio R&P Legal, da oltre 25 anni svolge la propria attività nell’ambito del contenzioso civile, avendo maturato particolare esperienza soprattutto nei procedimenti cautelari ed esecutivi.Stefania Tiengo Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa principalmente di contenzioso civile e di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, soprattutto nel settore immobiliare e delle locazioni.Monica Togliatto Avvocato, partner dello studio R&P Legal, dottoressa di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi di Torino. 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Note

[1] 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

  1. a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; (1)
  2. b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
  3. c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
  4. d) organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale puo’ svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
  5. e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonche’, sino all’emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

(1) La lettera che recitava: “a) mediazione: l’attivita’, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu’ soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;” è stata così sostituita dall’ art. 84, comma 1, lett. 0a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per l’applicabilità di tale disposizione vedi il comma 2 dell’ art. 84 del medesimo D.L. n. 69/2013.

[2] Art.24 costituzione:” Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.” Segue con gli altri articoli.

[3] G.Verde, diritto processuale civile, volume 2;

[4] Art 143 c.c.” Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedelta’, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita’ di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia)).

[5] Art 155 bis:” il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad un solo genitore quando ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”

[6] Art.710 cpc” Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti.

Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento

Carmina Valentino

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