Premessa
Quali sono attualmente le disposizioni introdotte dal Governo che riguardano nello specifico la mediazione obbligatoria e quella volontaria? Cerchiamo di fare chiarezza
La sospensione dei termini processuali e le mediazioni in video-conferenza
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23[1] in vigore dal 9 aprile 2020 indica al proprio interno i termini di proroga e di scadenze già interessati dal precedente Decreto Legge, 17 marzo 2020, n. 18 in ragione della persistenza dell’emergenza sanitaria in atto.
In particolare, l’art. 36 del citato D.L. ha stabilito che: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e’ prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e’ fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
Il comma 20 dell’art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 fissa la sospensione dei termini della mediazione e, in particolare, che: “Per il periodo di cui al comma 1[2] sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti”.
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SOSPENSIONI PROCESSUALI: GUIDA OPERATIVA PER L’AVVOCATO CIVILISTALa decretazione emergenziale relativa alla sospensione dei termini e delle udienze processuali ha comportato spaesamento in seno all’ordine forense, circa le attività espletabili, la gestione delle urgenze e degli atti in scadenza, nonché la prosecuzione dei procedimenti.Pur nella consapevolezza dell’indefinito numero di interrogativi che possono derivare dall’applicazione pratica della norma di cui all’art. 83 d.l. 18/2020 nei diversi procedimenti civili, col presente lavoro si è cercato di fornire una risposta in merito ai quesiti più frequenti.Roberto Di NapoliAvvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. È autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012. È titolare del proprio blog www.robertodinapoli.it. Roberto Di Napoli | 2020 Maggioli Editore 7.50 € 6.00 € |
Mediazione volontaria e mediazione obbligatoria o delegata
Il riferimento ai procedimenti di mediazione che costituisco condizione di procedibilità della domanda giudiziale -ai sensi, dunque, del comma 1bis e comma 2 dell’art. 5, D.Lgs. 28/10-, fa propendere per una distinzione.
Secondo le disposizioni normative citate, infatti, le istanze di mediazione possono essere regolarmente depositate presso gli Organismi di Mediazione, ma occorre distinguere tra procedimenti di mediazione che costituiscano o meno condizione di procedibilità e, nel primo caso, tra quelle depositate prima e dopo il 9 Marzo.
Infatti le limitazioni non sono state poste per le procedure di mediazioni che non costituiscano condizione di procedibilità: le relative istanze potranno essere depositate in via telematica e i termini continueranno a decorrere regolarmente.
Inoltre, per queste tipologie di mediazione c.d. volontarie, tutte le sessioni di mediazione possono proseguire in videoconferenza, previo consenso di tutte le parti, e in alternativa essere rinviate.
La maggior parte degli Organismi di mediazione, a tal proposito, sta adottando sistemi di video-conferenza sicuri e opportuni, tali da poter garantire che gli incontri di mediazione avvengano nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda invece le procedure di mediazione che costituiscano condizione di procedibilità, e quindi nelle materie oggetto di mediazione c. d. obbligatoria o nelle ipotesi di mediazione c.d. delegata, occorre fare una distinzione tra quelle presentate prima del 9 marzo e quelle presentate dopo il 9 marzo.
Nel primo caso, i termini sono sospesi fino all’11 maggio 2020 e i primi incontri o gli incontri successivi devono essere rinviati d’ufficio. Solo le parti possono decidere di proseguire gli incontri (sempre nel rispetto delle misure di distanza personale, e quindi rigorosamente a distanza o in video conferenza).
Nel secondo caso le istanze di mediazione possono essere depositate[3] e andranno protocollate alla data di ricezione, ma i termini si considerano sospesi e decorrono a partire dall’11 maggio 2020.
Gli incontri di mediazione saranno quindi fissati a partire da tale data.
In ogni caso, sono sospesi i termini massimi di durata, previsto dall’art. 6, D.Lgs 28/2010[4].
Conversione in legge del decreto “Cura Italia”
Ulteriori modifiche sono state apportate con il testo di conversione in legge approvato dal Parlamento lo scorso venerdì 24 aprile, con l’approvazione definitiva dei commi 20, 20 bis e 20 ter dell’art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. Il testo entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
In sintesi il testo del nuovo comma 20 prevede che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine esteso all’11 maggio dal citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) siano sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020.
Conseguentemente i termini di durata massima dei medesimi procedimenti sono sospesi.
Il nuovo comma 20-bis stabilisce che, in ogni caso, nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione possano svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.
Successivamente a tale periodo gli incontri potranno continuare in toto a svolgersi con questa modalità seguendo il medesimo iter, secondo modalità previste dal regolamento dell’Organismo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.Lgs 28/10.
In caso di procedura telematica la presenza dell’avvocato diviene essenziale in quanto sottoscrive il verbale con firma digitale e dichiara autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale e all’accordo di conciliazione.
Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica dovrà essere sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ciò ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Infine viene introdotta la previsione che nei procedimenti civili, fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, la sottoscrizione della procura alle liti possa essere apposta dalla parte anche su un documento analogico, anche per immagine, e trasmesso al difensore, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica.
In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.
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Note
[1] Contenente: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali
[2] Il termine inziale prevedeva la sospensione dal 9 marzo al 15 Aprile 2020.
[3] Via PEC o in altra modalità telematica.
[4] La procedura di mediazione ha una durata non superiore ai tre mesi
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