La mera appartenenza all’associazione sportiva non legittima la fruibilità delle specifiche agevolazioni fiscali (CTP Pisa, 27/1/2011)

Enzo Sollini 15/06/12
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Agevolazioni fiscali associazioni sportive dilettantistiche – Condizioni di fruibilità – Mera appartenenza alla categoria e conformità dello statuto alle  norme per il riconoscimento della qualifica – Non sufficienti –  Rileva il comportamento effettivo –  Disconoscimento da parte dell’agenzia delle entrate – Spetta al giudice di merito accertare il diritto al regime – Onore della prova in sede contenziosa a carico dell’associazione. 

 

Massima

Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche non è sufficiente che le stesse appartengono alla categoria specifica di riferimento e che lo statuto sia redatto nel rispetto delle norme stabilite per il riconoscimento di detta qualifica. E’ necessario che quanto sopra non sia soltanto una mera formalità ma che sia effettivamente rispettato. L’attività deve essere svolta nel rispetto dello statuto e gli organi ivi previsti  devono esistere e funzionare effettivamente. In caso di disconoscimento da parte dell’agenzia delle entrate le condizioni di fruibilità devono essere accertate dal giudice di merito sulla base delle prove fornite dall’associazione. 

 

 

La commissione tributaria provinciale di Pisa ha ritenuto che la mera appartenenza dell’associazione sportiva alla categoria (nel caso specifico FISE CONI) e la conformità dello statuto alle norme di legge non legittimi  la stessa alla fruizione delle agevolazioni fiscali specifiche essendo necessaria una effettiva vita associativa nel rispetto delle norme statutarie in linea con le disposizioni normative.

 

 

Cenni sull’attività sportiva dilettantistica

 

Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate sia sotto forma di associazioni sportive dilettantistiche che sotto forma di società sportiva dilettantistica (società di capitali o cooperativa senza scopo di lucro).

Mentre quest’ultime devono essere costituite necessariamente per atto pubblico le associazioni possono costituirsi anche con scrittura a firme autenticate o con scrittura privata registrata.   Ne consegue che in ogni caso per la costituzione dei soggetti che esercitato attività sportive dilettantistiche è prevista la forma scritta e quindi la certezza dell’atto costitutivo e dello statuto.

Affinché le associazioni o le società sportive dilettantistiche possano accedere alle agevolazioni fiscali che le norme riservano alle medesime lo statuto deve recepire:

– la denominazione;

– l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;

– l’attribuzione della rappresentanza legale;

– l’assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi dell’attività medesima non possano essere divisi, in nessun caso,  tra gli associati neppure in forma indiretta;

– le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono di società di capitali o  cooperative per le quali valgono le regole del codice civile;

– l’obbligo di rendiconti  economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi  da parte degli organi statutari;

– le modalità di scioglimento dell’associazione o della società;

– l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società o delle associazioni.

Nel caso di società di capitali è, inoltre, previsto:

a) – che gli amministratori non possono assumere la carica in altre società o associazioni che operano nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI ovvero nell’ambito  della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;

b) – l’obbligo di rispettare le disposizioni del CONI e i regolamenti emanati dalla federazioni nazionali o dagli enti di promozione sportiva di affiliazione..

 

 

Le agevolazioni fiscali, cenni 

 

Le associazioni sportive dilettantistiche, ove non optino per il regime fiscale agevolato di cui alla legge 398/1991, sono soggette alle norme degli enti non commerciali.

Al regime speciale, che riguarda sia la semplificazione degli  adempimenti contabili sia la quantificazione delle imposte e dell’iva,  si accede per opzione (con vincolo quinquennale) se nel periodo d’imposta precedente non sono stati conseguiti proventi dall’attività commerciale  superiori a 250.000 euro (importo da ragguagliare ad anno nel caso d’inizio dell’attività).

I soggetti che beneficiano del regime agevolato:

– sono esonerati dalla tenuta  delle scritture contabili;

– sono esonerati dagli obblighi di fatturazione e registrazione (escluso  le sponsorizzazioni, cessioni di diritti pubblicitari);

– sono esonerati dalla redazione dell’inventario;

– determinano l’iva con un sistema forfettario;

– determina il reddito imponibile in base a coefficienti di redditività.

L’articolo 148, comma 3 del TUIR dispone che non sono considerati commerciali, quindi non concorrono alla determinazione del limite di 250.000 euro le attività svolte in diretta attuazione  degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati  o  partecipanti,  di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi  associati o  partecipanti e  dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché  le  cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

 
 
La mancanza dei requisiti 
 
Il comma 8 dell’articolo 148 del TUIR precisa in maniera chiara che le attività svolte dall’associazione  non sono considerate di natura commerciale quando sono rispettate tutte le condizioni elencate che devono essere contenute negli atti costitutivi o statuti redatti nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata o  registrata. 
In mancanza di ciò le predette attività sono considerate di natura commerciali con la conseguenza che concorrono a formare materia imponibile ai fini delle imposte dirette e soggette all’imposta sul valore aggiunto. 
 
 
 Il caso 
 
A seguito di un controllo effettuato presso un’associazione sportiva dilettantistica (ippica) è stato rilevato che non esisteva una effettiva vita associativa  che consentisse a tutti gli associati una pari opportunità decisionale ma, una al contrario,  le decisioni venivano prese esclusivamente dai soci fondatori senza del resto lasciare alcuna traccia con la conseguente violazione delle condizioni necessarie previste dall’articolo 148, comma 8, lettera c) e d) ed inoltre che l’attività sociale (esclusa  quella strettamente ippica) era rivolta sia agli associati che a terzi previo pagamento di un corrispettivo. 
Su tali presupposti l’agenzia delle entrate, disconoscendo all’associazione il regime fiscale speciale,   ha notificato alla stessa avviso di accertamento ai fini iva ed irap ed ai soci fondatori avvisi di accertamento ai fini irpef per la quota di reddito quantificato in capo all’associazione ed imputato per trasparenza ai medesimi. 
Tutti i soggetti, per quanto di competenza, hanno proposto rituale ricorso alla competete commissione tributaria che li ha riuniti. 
 
 
La decisione dei giudici pisani
 
La commissione tributaria provinciale di Pisa con unica sentenza, dopo aver richiamato l’insegnamento della Suprema Corte in base al quale per aver diritto alle agevolazioni previste per le associazioni sportive  dilettantistiche non è affatto sufficiente né la mera  appartenenza dell’ente alla categoria delle associazioni in questione né la conformità dello statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica ma spetta al giudice di merito accertare che l’attività dell’associazione sia svolta in concreto nel rispetto delle prescrizioni di legge (cfr. Cass. n. 11456 del 12/5/10), ha respinto i ricorsi radicati dagli interessati avverso gli atti notificati.
Per i giudici pisani non vi sono dubbi che nel caso in cui l’amministrazione finanziaria disconosca l’esistenza dei requisiti di legge per beneficiare del regime fiscale agevolato spetta all’associazione dimostrare il contrario. 
Nel caso concreto nessuna prova convincente è stata fornita in sede contenziosa dalla quale emergesse che “… vi fosse stata una effettiva  vita associativa, con parità di opportunità decisionale degli associati, mentre resta assai incerta la dimostrazione, che è anch’essa onere della parte, di aver posto in essere procedure associative  di carattere oggettivo, tali da non rendere la compagine dei soci regolabile a discrezione dei fondatori.” Anzi, dagli atti prodotti dall’ufficio, risulta che uno dei soci fondatori ha dichiarato “…che nessuna assemblea era stata svolta,  vi era stata una riunione informale il 28/12/08, senza redazione di processo verbale.”  
Secondo la commissione la mancata dimostrazione da parte dell’associazione del rispetto dei requisiti di legge non consente di fruire del particolare regime speciale e legittima quindi la ricostruzione degli introiti  e la conseguente quantificazione del  reddito effettuata dall’agenzia delle entrate. 

 

Enzo Sollini
Dottore commercialista S. Croce S/A 

Sentenza collegata

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