La minorata difesa nelle truffe online

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         Al giorno d’oggi capita sempre più spesso di acquistare prodotti tramite siti internet, non a caso grossi colossi come Amazon ed Ebay sono diventati ormai parte integrante delle nostre esistenze, mentre il modello di conclusione del contratto del codice civile (artt. 1326 c.c. e seguenti) sembra appartenere più alla storia del diritto che a quello vivente.

            Parallelamente a tale fenomeno si stanno sviluppando, sempre di più, le truffe che con tale mezzo trovano una nuova modalità di perpetrazione. Non è inusuale oggi sentire soggetti che, dopo aver realizzato un acquisto online, pagandolo anticipatamente (come vuole la prassi di queste transazioni), non si vedono recapitare al proprio domicilio alcunché.

 

            La Cassazione in commento si pronuncia proprio su un caso di questo tipo: il soggetto indagato, dopo aver venduto cellulari e computer su un famoso sito di e-commerce (incassando a mezzo bonifico e ricarica di carta prepagata le relative somme di denaro per la loro cessione), non provvedeva a consegnare agli acquirenti i beni oggetto di compravendita.

            Più nello specifico, il Tribunale di Brescia annullava l’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo, applicativa della custodia cautelare in carcere, che in tale condotta aveva ravvisato una truffa anche aggravata dalla minorata difesa, contestando pertanto l’art. 640.2 numero 2 bis c.p. (che rimanda, per l’appunto, al 61 n. 5 c.p.). [1]

            A supporto di tale decisione il Tribunale bresciano aveva sottolineato che per la configurazione di una simile aggravante sarebbe stata necessaria una situazione in grado di far denotare nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità, della quale il soggetto agente consapevolmente avesse tratto vantaggio.

            Avverso tale decisione ricorreva il Pubblico Ministero sostenendo come proprio le modalità di tale condotta evidenziassero una intrinseca debolezza, figlia del perfezionamento a distanza della transazione, con la conseguente impossibilità per il compratore sia di visionare il bene prima del pagamento, che di saggiare l’affidabilità del venditore.

 

            Il ricorso viene accolto dal Giudice di Legittimità, che nel suo argomentare parte da una disamina puntuale dell’aggravante in questione. Viene, infatti, rilevato come l’art. 61 n. 5 c.p. si configuri allorquando l’agente abbia approfittato di circostanze di luogo, di tempo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Tali condizioni devono essere conosciute dal soggetto agente, e questi deve volontariamente profittarne. [2]

            Dopodiché la Suprema Corte di Cassazione esclude che la vendita online, conclusosi senza che le due parti contrattuali si conoscano di persona, possa consentire al venditore di profittare di alcune circostanze legate all’acquirente. Affinchè si concretizzi un approfittamento delle circostanze di persona è, infatti, necessario uno stato di debolezza fisica o psichica in cui la vittima del reato si trovi per qualsiasi motivo: condizione che deve essere conosciuta dal soggetto agente, e tale da ostacolare la reazione dell’Autorità Pubblica o delle persone offese dal reato. [3]

            Ugualmente viene escluso che tali modalità telematiche di compravendita individuino circostanze di tempo che possano favorire la condotta dell’indagato, al fine di commettere i suoi artifici e raggiri. Nello sviluppo giurisprudenziale riguardo tale situazione oggettiva, invero, si è solo fatto riferimento agli orari in cui la condotta dell’agente è stata commessa (si pensi alla rapina commessa in orario notturno). [4]

 

            La pronuncia in commento interpreta, però, diversamente le circostanze di luogo, solitamente relegate, dalla Giurisprudenza, a mero riferimento fisico, come quello di un reato che sia stato commesso in un luogo isolato o abbandonato. [5]

            Partendo dalla premessa che lo spazio informatico possa definirsi come un “non luogo” (il reato, infatti, non si perfeziona nell’ambiente informatico), viene evidenziato come le Sezioni Unite[6] abbiano individuato il luogo in cui si commette la violazione dell’art. 615 ter c.p. con quello in cui l’agente effettua l’intrusione indebita nel circuito internet. Così, analogamente, si sostiene come nella truffa online il locus commissi delicti sia individuabile nel luogo in cui il soggetto agente si trova al momento in cui ha conseguito il profitto. [7]

            Tale locus ha, per l’arresto in analisi, la caratteristica peculiare della distanza rispetto al luogo ove si trova l’acquirente, carattere assai simile a quella del prima citato luogo abbandonato o isolato; che altro non vuol significare, in quel caso, che un luogo lontano da presenze umane, da vie di comunicazione, da centri abitati, tale da indebolire la reazione pubblica o privata rispetto alla condotta illecita. Circostanza di cui l’agente è a conoscenza e si approfitta. [8]

            In sintesi proprio la distanza tra il luogo di commissione del reato e quello della vittima “è l’elemento che consente all’autore della truffa di porsi in una condizione di maggior favore rispetto alla vittima, di schermare la sua identità, di fuggire comodamente, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente; tutti vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta comodità, se la vendita avvenisse de visu”. [9] Elemento che risulta esterno ed eventuale rispetto alla truffa semplice.

            Completano il disvalore della minorata difesa, per il Giudice di Legittimità, le particolari modalità di vendita di queste transazioni, che prevedono il pagamento anticipato del bene venduto.  

            Viene, infine, respinta l’obiezione inerente ai rischi che volontariamente si assumerebbe il soggetto che compra un bene online: infatti l’idoneità dell’artificio e del raggiro non è esclusa nemmeno dalla mancanza di diligenza della vittima, [10] sempre che di mancata diligenza in questi casi si possa parlare (poiché si è in presenza di siti specializzati, ove i venditori forniscono agli acquirenti ogni idonea, quanto falsa, rassicurazione sull’affare).

 

            Se tale approccio ermeneutico sarà confermato dalla successiva Giurisprudenza vi sarà un importante conseguenza pratica nella trattazione di questo tipo di truffe. In presenza dell’aggravante, infatti, muta la procedibilità (il reato diventa procedibile d’ufficio) e non sarà possibile per la persona offesa accordarsi con l’agente per avere la merce acquistata (e già pagata) in cambio della remissione della querela. O meglio, questo tipo di accordi resterà possibile, ma sarà decisamente meno appetibile per l’indagato, in quanto egli saprà che il suo processo penale continuerà, comunque, a fare il suo corso.

 


[1]Per una disamina approfondita dell’istituto si veda R. GAROFOLI, Manuale di Diritto Penale – Parte Speciale, Tomo III, Nel Diritto Editore, 2016, pp. 171 ss. Con riferimento all’aggravante cfr.  G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto Penale – Parte Generale, Zanichelli Editore, 2014, pp. 436 – 437

[2]Tra le tante si veda Cass. Pen. n. 40923 del 10 luglio 2013, in banca dati Pluris.

[3]Cfr. Cass. Pen. n. 13933 del 7 gennaio 2015, in banca dati Pluris.

[4]Cfr. Cass. Pen. n. 265300 del 26 gennaio 2015, in banca dati Pluris.

[5]Cfr. Cass. Pen. n. 44624 del 8 luglio 2004, in banca dati Pluris.

[6]Il riferimento è a Cass. Pen. SSUU n. 17325 del 24 aprile 2015 in banca dati Pluris.

[7]Cfr. Cass. Pen. n. 7749 del 4 novembre 2014, in banca dati Pluris.

[8]A sommesso parere dello scrivente, resta discutibile far rientrare tale interpretazione nel tenore letterale della previsione normativa, e resta forte l’idea di essere innanzi ad una ipotesi di “giurisprudenza normativa”, con frizioni evidenti del principio di legalità. Sulla tematica si veda G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto Penale – Parte Generale, op. cit., pp. 106 – 113. Verosimilmente in materia sarebbe preferibile ed auspicabile un intervento legislativo ad hoc.

[9]Estratto letterale della sentenza in commento.

[10]Cfr. Cass. Pen. n. 42941 del 25 settembre 2015, in banca dati Pluris.

Sentenza collegata

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Avv. Casetta Stefano

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