La misura di sicurezza della libertà vigilata e le prescrizioni di natura detentiva: truffa alle etichette

«CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, sentenza 14 ottobre 2020, n. 28575, PEZZULLO Presidente – RICCARDI Relatore – CENNICOLA P.M. (diff.)»

SOMMARIO: 1. La vicenda in fatto – 2. I precedenti giurisprudenziali di legittimità – 3. La decisione – 4. Brevi osservazioni conclusive.

La vicenda in fatto

Il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l’appello cautelare proposto dal difensore del prevenuto, ai sensi dell’art. 310 c.p.p., avverso il mancato accoglimento della richiesta di modifica delle prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata con obbligo di dimora presso una comunità di recupero e di frequenza di un programma terapeutico.

Il difensore impugnava l’ordinanza emessa dal Tribunale della libertà partenopeo deducendo due motivi.                    Preliminarmente, egli lamentava l’incompatibilità delle prescrizioni imposte al suo assistito con la natura non detentiva della misura applicatagli. Tale natura, infatti, veniva elusa dalla previsione dell’obbligo di non allontanarsi, anche temporaneamente, dalla comunità senza la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria o sanitaria. Con l’ulteriore doglianza, osservava che la suddetta imposizione costituiva un impedimento assoluto alla libertà di movimento siccome non limitata a determinate fasce orarie o condizionata al compimento di attività terapeutiche.

I precedenti giurisprudenziali di legittimità

Già nel 2013, gli Ermellini scrivevano che “l’imposizione di prescrizioni non può giungere a modificare la natura della misura di sicurezza (della libertà vigilata) che si contraddistingue -come indica la sua stessa denominazione- per una condizione di libertà del soggetto, cioè di non detenzione e non ricovero obbligatorio presso determinate strutture”.[1]

La vicenda principiava dall’impugnazione effettuata dal difensore del prevenuto che si doleva del provvedimento del magistrato di sorveglianza che, aggravando la misura di sicurezza imposta dai giudici di merito -i quali avevano irrogato la misura della libertà vigilata senza alcuna prescrizione- aveva disposto un programma terapeutico presso una Comunità.  Il ricorrente concludeva per l’annullamento dell’ordinanza gravata in quanto privativa della libertà personale a fronte dell’applicazione di una misura di sicurezza non detentiva.

Come si legge nella sentenza, infatti, “nel caso di specie, il magistrato di sorveglianza non ha sostituito la misura disposta dal giudice della cognizione con altra detentiva ma ha illegittimamente applicato una prescrizione che ha trasformato la natura della misura di sicurezza da non detentiva a detentiva”.[2]   Due anni dopo, la Suprema Corte ritorna ad esaminare la vexata quaestio.[3]

Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dal ricorrente, riformava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in relazione alle prescrizioni della misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata allo stesso applicata con la conseguente revoca dell’obbligo di residenza presso una struttura comunitaria. “La previsione di prescrizioni, funzionali ad evitare la commissione di altri reati, osservava il Tribunale della libertà, non può modificare la natura della misura di sicurezza della libertà vigilata, che è misura non detentiva e, in quanto tale, non può implicare un obbligo di ricovero presso alcuna struttura”.[4]

Ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica rilevando che la prescrizione dell’obbligo di residenza presso la Comunità non contemplava alcuna limitazione della libertà di movimento. Ribadiva che al prevenuto era stato imposto di stabilire la dimora presso la struttura comunitaria protetta, senza alcuna restrizione alla sua libertà di circolazione.

Gli Ermellini accoglievano il ricorso. “L’obbligo di risiedere presso la struttura comunitaria non è assimilabile ex se ad un ricovero obbligatorio con la sostanziale applicazione di una misura detentiva (…) il Tribunale avrebbe dovuto verificare se in concreto le prescrizioni imposte, in ragione della specifica pericolosità sociale, fossero tali da snaturare la misura applicata”.

Di recente, più precisamente nel 2019, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Modena che aveva sostituito all’indagato la misura di sicurezza detentiva provvisoria presso una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) con quella della libertà vigilata con prescrizioni.[5]

Fermo restando il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale in tema di libertà vigilata, il magistrato di sorveglianza non può applicare prescrizioni che snaturino le caratteristiche di una misura di sicurezza non detentiva, va puntualizzato che le prescrizioni del ricovero presso una struttura sanitaria, con le prescrizioni aggiuntive non stravolge la fisionomia della misura della libertà vigilata”.[6]  “Le prescrizioni applicate -scrivono ancora i giudici- sono funzionali all’esecuzione del programma terapeutico e non comportano alcun sacrificio aggiuntivo alla libertà di movimento rispetto a quello che inerisce ad un qualsiasi percorso di cura e hanno una vocazione terapeutica”.[7]

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La decisione

Il Collegio, in via preliminare, osserva che l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti di un soggetto affetto da malattia psichiatrica  -che ne disponga il ricovero in una struttura sanitaria con il divieto di allontanamento in determinate fasce orarie e per finalità incompatibili con il programma terapeutico- è legittima trattandosi di prescrizioni funzionali alla esecuzione di tale programma.

Queste, infatti, non comporterebbero alcun sacrificio aggiuntivo alla libertà di movimento rispetto a quello che inerisce a qualsiasi percorso di cura.    Nel caso in esame, il giudice procedente, però, pur avendo disposto la misura della sicurezza provvisoria della libertà vigilata con l’obbligo di dimora presso una comunità di recupero, aveva previsto la possibilità del prevenuto di allontanarsi solo previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria o dei sanitari. Tale previsione, imposta senza alcun limite temporale o finalistico, implicherebbe “una sostanziale trasfigurazione della libertà vigilata in una misura detentiva”.

L’ordinanza impugnata, pertanto, è stata cassata con rinvio per nuovo esame in relazione alla sostanziale impossibilità del ricorrente, in assenza di specifici permessi, di allontanarsi dalla comunità con conseguente compressione della sua liberta di circolazione.

Brevi osservazioni conclusive

La libertà vigilata è una misura di sicurezza non detentiva che consiste in una limitazione della libertà personale del soggetto tramite un complesso di imposizioni, alcune  a contenuto negativo ed altre a contenuto positivo, destinate ad impedire il compimento di nuovi reati ed a facilitarne il reinserimento sociale.[8]    L’art. 190 disp. att. c.p.p. stabilisce per il vigilato alcune prescrizioni che costituiscono il contenuto minimo della suddetta misura di sicurezza: il divieto di trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso, senza l’autorizzazione del magistrato di sorveglianza; l’obbligo di segnalare agli organi ai quali è stata affidata la vigilanza ogni mutamento di abitazione nell’ambito del Comune; l’obbligo di conservare la carta precettiva e di presentarla ad ogni richiesta dell’autorità.

La giurisprudenza ha formulato ulteriori indicazioni, imposte nel quadro di questa misura di sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 228, comma 2, c.p.[9]

A tal proposito, l’autorità giudiziaria, sulla base delle peculiarità della vicenda sottoposta alla sua attenzione, sceglie quei comandi -che consistono in obblighi o divieti- che sono più appropriati per contenere la probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati, o nell’ipotesi di quasi reato, reati.[10]

La previsione di determinate precetti, tuttavia, dovrà necessariamente tenere in considerazione la natura non detentiva della misura di sicurezza della libertà vigilata. Il rischio, infatti, sarebbe quello di incorrere in una “truffa delle etichette”. Applicare una determinata misura colorandola con i tratti tipi di un’altra costituirebbe, infatti, una grave violazione di legge ancorché una restrizione non giustificata alla liberta di movimento, costituzionalmente garantita. E’ necessario, pertanto, verificare, di volta in volta, se le prescrizioni, in concreto applicate, in ragione della pericolosità sociale del prevenuto, possano mascherare una misura detentiva in luogo di una non detentiva formalmente irrogata.

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Note

[1]    Cass., pen. sez. I, 11.06.2013, n. 26702.

[2]   Ibidem, p. 2.

[3]   Cass., pen. sez. I, 22.05.2015, n. 33904.

[4]   Ibidem, p.2

[5]  Cfr. “risiedere presso una struttura terapeutica; di sottoporsi a programma terapeutico stabilito in quella sede; di  non allontanarsi dalla struttura se non accompagnata da un operatore professionale per finalità ritenute congrue e compatibili con i programmi terapeutici dai responsabili della  casa di cura; di non allontanarsi , in ogni caso, tra le ore 20.30 della sera e le ore 8 del mattino; di non detenere armi e di portare sempre con sé copia del provvedimento”.

[6]   Cass., pen. sez. I, 12.11.2019, n. 50383.

[7]   Ibidem, p. 4

[8] G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Giuffrè, 2015, pp.736 ss

[9]  Recita testualmente “alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati”.

[10]  Tra queste si annoverano: l’obbligo di cercarsi un lavoro, il divieto di uscire di casa la sera dopo una certa ora e la mattina prima di un’altra, il divieto di accompagnarsi a persone pregiudicate e il divieto di detenere armi. Tali prescrizioni parrebbero mutuate da quelle imposte al sorvegliato speciale nell’ambito delle misure di prevenzione di cui al comma 8 del D. Lgs del 6.09.2011 numero 159 (Codice Antimafia).  A tal proposito, non pare superfluo ricordare che le misure di sicurezza e quelle di prevenzione, pur assolvendo a funzioni parzialmente assimilabili, in quanto entrambe dirette alla prevenzione dal pericolo della commissione di fatti di reato, si distinguono sotto il profilo strutturale in quanto, mentre le misure di sicurezza presuppongono la commissione di un fatto di reato o, come nei casi di cui agli artt. 49 c.p. e 115 c.p., di un c.d. quasi reato, le misure di prevenzione prescindono da tale presupposto e sono applicate sulla base di indizi di pericolosità contemplati da specifiche norme di legge. Per un maggiore approfondimento, si rinvia a A.HAYO, Misure di sicurezza e misure di prevenzione a confronto: l’incerta linea di discrimine tra la sanzione del passato e la prevenzione del futuro, nell’ottica del diritto interno e del diritto sovranazionale in Archivio Penale, 3/2017, http://www.archiviopenale.it/misure-di-sicurezza-e-misure-di-prevenzione-a-confronto-l-incerta-linea-di-discrimine-tra-la-sanzione-del-passato-e-la-prevenzione-del-futuro-nell-/articoli/15283

 

 

Dott. La Corte Giuseppe

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