La misurazione dello spazio calpestabile nella cella carceraria

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Indice dei Paragrafi:

  1. La questione di diritto giudicata in Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551
  2. I criteri per il computo dello spazio calpestabile, alla luce dell’Art. 3 CEDU
  3. Il rapporto tra il diritto italiano e la Corte EDU
  4. L’ art. 35 ter op e la giurisprudenza della Corte EDU
  5. I trattamenti inumani e degradanti nell’ esecuzione del mandato di arresto europeo (MAE)
  6. La detenzione non inficia il diritto del recluso ad un trattamento dignitoso
  7. Il dispositivo finale di Cass., SS.UU. 24 settembre 2020, n. 6551
  8. Volume consigliato

La questione di Diritto giudicata in Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551

Ex comma 1 Art. 618 Cpp, la questione di Diritto rimessa a Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551 è la seguente: “ se, in tema di conformità delle condizioni di detenzione all’ Art. 3 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, lo spazio minimo disponibile di 3 mq per ogni detenuto debba essere computato considerando la superficie calpestabile della stanza, ovvero quella che assicuri il normale movimento, conseguentemente detraendo gli arredi tutti, senza distinzione, ovvero solo quelli tendenzialmente fissi e, in particolare, se, tra questi ultimi, debba essere detratto il solo letto a castello, ovvero anche quello singolo “

Art. 3 CEDU – Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o a trattamenti inumani o degradanti

I criteri per il computo dello spazio calpestabile, alla luce dell’ Art. 3 CEDU.

Cass., sez. pen. I, 19 dicembre 2013, n. 5728, Cass., sez. pen. I, 27 novembre 2014, n. 53011 e Cass., sez. pen. I, 19 dicembre 2013, n. 5729 hanno adottato il criterio del computo della superficie “ lorda “ della cella, ma detratta l’ area occupata dagli arredi, così come stabilito anche da Corte EDU 08/01/2013 Torreggiani vs. Italia. In Corte EDU 08/01/2013 Torreggiani vs. Italia era stata giudicata, nel merito, la fattispecie fattuale di tre detenuti ospitati in una superficie di 9 mq, “[ ma ] tale spazio è, peraltro, ulteriormente ridotto dalla presenza di mobilio nella cella [ … ] [ e, invece ] la Corte EDU richiede una superficie individuale maggiore, pari a 4 mq, seguendo [ ex Art. 3 CEDU ] l’ indicazione del Comitato per la prevenzione della tortura “. Siffatto orientamento è stato confermato pure da Corte EDU, GC, 20/10/2016, Mursic vs. Croazia, in cui si imponeva di misurare “ al netto “ la superficie detentiva media goduta dal detenuto.

In maniera assai simile, Cass., sez. pen. I, 17 novembre 2016, n. 13124 precisa che “ la Giurisprudenza della Corte EDU indica un preciso criterio orientativo, secondo il quale lo spazio fruibile all’ interno della camera detentiva, non contenibile [ ognimmodo ] al di sotto della soglia minima di 3 mq, deve essere inteso come superficie libera, che consenta la possibilità di muoversi e non di svolgere altre attività, intellettive o manuali, che implichino la stazione eretta o distesa [ … ] [ In conclusione ] lo spazio minimo necessario per assicurare al soggetto ristretto il movimento all’ interno della cella deve essere calcolato al netto degli ingombri degli arredi fissi che, in quanto tali, impediscono il moto.

Tra gli arredi fissi va compreso anche il letto a castello, che non può essere facilmente spostato, risultando irrilevante la vivibilità del letto per l’ assolvimento di altre funzioni“. Simile ed altrettanto garantistica, ex Art. 3 CEDU, risulta pure Cass., sez. pen. I, 17 novembre 2016, n. 12338, a parere della quale “ lo spazio disponibile in cella va inteso come libero, ossia tale da permettere il movimento, cosicché, laddove risultino collocati arredi fissi non facilmente rimuovibili [ … ] la superficie perde la sua connotazione inziale [ al lordo ], per assumere quella di uno spazio occupato “. Il divieto del computo “ al lordo “ della superficie per il movimento del recluso è ribadita pure da Cass., sez. F., 17 agosto 2017, n. 39207, che, richiamando Corte EDU 08/01/2013 Torreggiani vs. Italia, asserisce che “ dalla superficie lorda della cella deve essere detratta l’ area occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili “.

Importante e di egual tenore è pure Cass., sez. pen. I, 26 maggio 2017, n.  41211, secondo cui “ [ viste Corte EDU, GC, 20/10/2016, Mursic vs. Croazia nonché Corte EDU Rezmivese vs. Romania ] ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario in cella collettiva, da assicurare ad ogno detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti come p. e p. ex Art. 3 CEDU, così come interpretato dalla Giurisprudenza della Corte EDU, la soglia minima dei 3 mq va riferita alla superficie calpestabile, funzionale alla libertà di movimento del recluso, dovendosi, pertanto, detrarre, al fine dello spazio individuale minimo, l’ area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto a castello, destinato a sole finalità di riposo “. Per il vero, Corte EDU, GC, 20/10/2016, Mursic vs. Croazia non ha affrontato, in forma espressa, il ruolo del letto, che, solitamente, è a castello, nel computo della superficie minima indispensabile.

Purtroppo, Cass., sez. pen. I, 9 settembre 2016, n. 52819 è lata e generica e si limita a considerare “ irrilevanti [ all’ interno del computo dei 3 mq fruibili per deambulare ] le diverse possibili modalità di utilizzo del letto, trattandosi di funzioni che non soddisfano la primaria esigenza del movimento “. Più garantisticamente, nelle Sezioni Civili, Cass., sez. civ. I, 20 febbraio 2018, n. 4096 precisa che “ anche lo spazio occupato dai letti [ … ] non rientra nei 3 mq calpestabili [ ex Art. 3 CEDU ], perché i letti riducono lo spazio libero necessario per il movimento “. Vergognosamente, a parere di chi redige, Cass., sez. pen. I, 16 novembre 2016, n. 40520 distingue, in maniera irrealistica, tra letti a castello e letti singoli, ovverosia: “ i letti sono da ritenersi ostativi al libero movimento ed alla piena fruizione da parte del detenuto soltanto quando essi presentino la struttura a castello, che non permette lo spostamento e che, quindi, restringe l’ area del libero movimento. Al contrario, i letti singoli sono da ritenersi amovibili, al pari di sgabelli o tavoli “.

A parere di chi scrive, non si comprende, in Cass., sez. pen. I, 16 novembre 2016, n. 40520, sulla base di quale criterio il letto singolo possa essere qualificato come “ amovibile “. Si consideri pure che, nella Giurisprudenza italiana di legittimità, esistono alcuni rari Precedenti che, eccezionalmente, giustificano un’ area calpestabile inferiore ai 3 mq, purché, nel complesso, si tratti di un regime espiativo semi-aperto, in cui il movimento è assicurato in stanze attigue che ampliano l’ estensione del pavimento fruibile da parte del ristretto.

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Il rapporto tra il Diritto italiano e la Corte EDU

Il Diritto internazionale fa il suo ingresso, nell’ Ordinamento Penitenziario italiano, grazie al comma 1 Art. 35 ter OP, rubricato “ rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’ Art. 3 CEDU [ per la tutela ] di soggetti detenuti o internati “. Ovverosia, “ quando il pregiudizio di cui all’ Art. 69 comma 6 lett. b) OP [ grave pregiudizio all’ esercizio dei diritti ] consiste, per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l’ Art. 3 CEDU, ratificata ai sensi della L. 848/1955, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’ uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il Magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno una riduzione della pena detentiva ancora da espiare, pari, nella durata, ad 1 giorno per ogni 10 giorni durante i quali il richiedente ha subito il pregiudizio “.

A tal proposito, Corte Costituzionale 348/2007 ha decisamente aperto l’ Art. 35 ter OP al Diritto sovrannazionale, in tanto in quanto essa ha stabilito che “ alla Corte di Strasburgo compete di pronunciare la parola ultima in ordine a tutte le questioni concernenti l’ interpretazione e l’ applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, secondo quanto le parti contraenti hanno stabilito in forza dell’ Art. 32 CEDU. Si tratta di una funzione interpretativa eminente, con la quale si assicura la certezza del diritto e l’ uniformità, presso gli Stati aderenti, di un livello minimo di tutela dei diritti dell’ uomo “.

Ciononostante, è fondamentale pure Corte Costituzionale 349/2007, ai sensi della quale viene ulteriormente precisato che “ i giudici nazionali non sono passivi ricettori di un comando esegetico impartito altrove, nelle forme della pronuncia giurisdizionale e non possono spogliarsi della funzione che è assegnata loro dall’ Art. 101 comma 2 Cost., con il quale si esprime l’ esigenza che il giudice non riceva se non dalla legge l’ indicazione delle regole da applicare nel giudizio, e che nessun’ altra autorità possa quindi dare al giudice ordini o suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto. Ciò vale anche per le norme della CEDU, che hanno ricevuto ingresso, nell’ Ordinamento giuridico interno, grazie ad una legge ordinaria di adattamento “. Ancora meno esterofila, nella sopravvenienza di contrasti evidenti tra la CEDU ed il Diritto interno, è Corte Costituzionale 236/2011, a parere della quale “ ai giudici nazionali è attribuito il compito dell’ applicazione e dell’ interpretazione del sistema di norme, ma essi possono ignorare l’ interpretazione della Corte EDU, una volta che essa si sia consolidata in una certa direzione [ antinomica o assurda nei confronti del vigente Diritto interno italiano ] “.

Oppure ancora, si ponga mente a Corte Costituzionale 311/2009, la quale dichiara che “ il giudice comune [ italiano ] è tenuto ad uniformarsi alla Giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, [ ma ] sempre fermo restando il margine di apprezzamento che compete [ sulla CEDU ] allo Stato membro “. Anche Corte Costituzionale 303/2011, 15/2012 e 317/2009 ribadiscono l’ autonomia sovrana del Magistrato italiano, che è “ soggetto soltanto alla legge [ interna ] “ ex comma 2 Art. 101 Cost. . Nel corso degli Anni Duemila, la Corte Costituzionale ha costantemente ripetuto che la CEDU e la relativa Giurisprudenza di Strasburgo deve rispettare il limite dell’ autonomia precettiva suprema dell’ Ordinamento nazionale.

Giustamente, a parere di chi commenta, in tema di CEDU, la Consulta si è dissociata dalla xenofilia dilagante che oggi vorrebbe schiavizzare le autonomie dei singoli Stati europei. La Corte Costituzionale, provvidenzialmente, ha saputo mantenere un sano equilibrio precettivo ed interpretativo nei confronti dell’ identità normativa italiana. D’ altronde, anche l’ Art. 28 CEDU impiega i lemmi “Giurisprudenza consolidata della Corte “, ovverosia, come precisato da Cass., SS.UU., 24 ottobre 2019, n. 8544, sono tassativamente cogenti non tutti i Precedenti della Corte EDU, bensì solo quelli decisi dalla Grande Camera o quelli che si allineano ad una “ Giurisprudenza [ ben ] consolidata “ della Corte EDU. Pertanto, anche la lett. b) comma 1 Art. 28 CEDU si rivela consapevole, almeno in questo caso, circa la non onnipotenza precettiva della Corte di Strasburgo. Sussite, pur sempre, un insopprimibile margine di auto-determinazione delle singole Magistrature degli Stati membri. Nei Precedenti della Consulta, di solito, è “ non consolidato “, nella Giurisrudenza della Corte EDU, un Precedente anomalisticamente ed atipicamente creativo, palesemente contrastante con Ordinanze o Sentenze pregresse, deliberato con molte opinioni dissenzienti, non approvato dalla Grande Camera e, soprattutto ed anzitutto, elaborato con criteri di giudizio tecnicamente incompatibili con i dati normativi italiani de jure condito.

L’ art. 35 ter OP e la giurisprudenza della Corte EDU.

Riconoscere, o meno, natura vincolante ai Precedenti della Corte EDU influisce, inevitabilmente, sulle modalità applicative dell’ Art. 35 ter OP. Come precisato da Cass., SS.UU., 24 settembre 2020, n. 6551, l’ Art. 35 ter OP è espressamente fatto dipendere dall’ Art. 3 CEDU “ come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’ uomo “ ( comma 1 Art. 35 ter OP ), ma tale rinvio è dinamico, aperto, in fieri, in tanto in quanto soggetto alle inevitabili mutazioni dello stare decisis giurisprudenziale dei Magistrati di Strasburgo. Per inciso, siffatto Art. 35 ter OP è atipico, giacché, di solito, la Giurisprudenza della Corte EDU consta di una serie di orientamenti assai flessibili, mentre, nella fattispecie qui in parola, le Sentenze e le Ordinanze della Corte EDU vengono direttamente trasformate, nell’ Art. 35 ter OP, in dati legislativi subito vincolanti.

Talvolta, la Giurisprudenza della Corte di Strasburgo è pacificamente condivisibile, come quando Corte EDU 21/02/1975, Golder vs. Regno Unito afferma che “ la privazione della libertà personale non comporta, di per sé, il venir meno dei diritti riconosciuti [ ex Art. 3 ] dalla CEDU “.  Altrettanto incontestabile e non problematica è pure Corte EDU, Grande Camera, 26/10/2000, Kudla vs. Polonia, la quale specifica, sempre in tema di esecuzione penitenziaria, che “ bisogna ssicurare ad ogni individuo detenuto condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana [ … ] le modalità di esecuzione della restrizione in carcere non debbono provocare all’ interessato uno sconforto ed un’ afflizione di intensità tale da eccedere l’ inevitabile sofferenza legata alla detenzione “. Quanto al tema della conformità del trattamento penitenziario all’ Art. 3 CEDU, Cass., sez. pen. I, 23 gennaio 2019, n. 15554 ha giustamente asserito che “ con riferimento ad un diritto fondamentale [ ossia l’ Art. 3 CEDU ], il rispetto degli obblighi internazionali [ ex  comma 1 Art. 35 ter OP ] non può essere mai causa di una diminuzione di tutela rispetto a quella disposta dall’ Ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire uno strumento efficace di ampliamento della tutela stessa “ .

In definitiva, nell’ ottica di Cass., sez. pen. I, 23 gennaio 2019, n. 15554, anche Cass., sez. pen. I, 16 ottobre 2019, n. 46442 intende statuire che la Corte di Cassazione, ex comma 2 Art. 101 Cost., può e, anzi, deve derogare alla CEDU ed alla relativa Giurisprudenza nel caso in cui l’ AG italiana sia maggiormente in grado di garantire la tutela materiale della dignità umana del detenuto. Cass., sez. pen. I, 23 gennaio 2019, n. 15554 nonché Cass., sez. pen. I, 16 ottobre 2019, n. 46442 intendono, in buona sostanza, affrancare l’ Art. 35 ter OP da una inutile, fuorviante e liberticida onnipotenza girisprudenziale della Corte EDU. Le due summenzionate Sentenze della Suprema Corte italiana ribadiscono, finalmente, la pienezza dell’ autonomia sovrana ed indipendente  dell’ Ordinamento giuridico italiano. Anche a parere di chi redige, e non solo con afferenza all’ Art. 35 ter OP, va rigettata la moda esterofila di recepire, senza variazione alcuna, la Giurisprudenza della Corte EDU. Oltretutto, sotto il profilo tecnico-logico, sussiste una ridondanza non giustificabile tra, da un lato, l’ Art. 3 CEDU, richiamato, in forma espressa, dal comma 1 Art. 35 ter OP, e, dall’ altro lato, il comma 3 Art. 27 Cost., il quale reca un contenuto precettivo più breve, ancorché sostanzialmente analogo a quello dell’ Art. 3 CEDU nonché del correlato comma 1 Art. 35 ter OP.

I trattamenti inumani e degradanti nell’esecuzione del mandato di arresto europeo ( MAE )

La Corte EDU ha riconosciuto, a determinate condizioni, l’ obbligo, per l’ AG nazionale che deve eseguire un MAE, di sospendere o porre fine alla procedura di consegna, qualora il MAE rischi di esporre il ricercato ad un trattamento inumano o degradante nel Paese che ha richiesto l’ arresto. Ora, il sovraffollamento e la scarsa ampiezza della cella possono costituire una causa ostativa all’ esecuzione di un MAE. Più dettagliatamente, Corte EDU, Grande Camera, 15 ottobre 2019, Dumitru-Tudor Dorobantu rimarca che “ anche per quanto riguarda le modalità con cui – per valutare se esista un rischio reale, per la persona interessata, di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, [ ai sensi dell’ Art. 3 CEDU ] – va calcolato lo spazio minimo di cui deve disporre una persona detenutta in una cella collettiva nella quale si trovino mobilio  ed infrastrutture sanitarie, [ … ] bisogna, in assenza, allo stato attuale, di regole minime stabilite, in materia, dal Diritto dell’ Unione, tener conto dei criteri fissati dalla Corte EDU, alla luce dell’ Art. 3 CEDU [ … ].

Occorre [ … ] sottolineare che, se certamente è lecito, per gli Stati membri, prevedere, per il loro sistema penitenziario, standards minimi, in tema di condizioni di detenzione, più elevati di quelli risultanti [ … ] dall’ Art. 3 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU,  nondimeno, uno Stato membro può, in quanto Stato membro di esecuzione del MAE, subordinare la consegna, allo Stato membro emittente il MAE, della persona oggetto di un MAE unicamente al rispetto di questi ultimi standards [ determinati, in via giurisprudenziale, dalla Corte EDU ], e non al rispetto di quelli risultanti dal proprio Diritto nazionale. Infatti, la soluzione contraria, rimettendo in discussione l’ uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali [ ex Art. 3 CEDU ], finirebbe per pregiudicare i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci, che la decisione-quadro 2002/584 mira a sostenere e, dunque, per compromettere l’ effettività di tale decisione-quadro “.

La detenzione non inficia il diritto del recluso ad un trattamento dignitoso

Molto pertinentemente, Corte EDU, 15/07/2002, Kalachnikov vs. Russia precisa, con una lodevole ratio anti-retribuzionista, che “ secondo la consolidata Giurisprudenza della Corte EDU, l’ Art. 3 CEDU, nel sancire uno dei valori fondamentali delle società democratiche, pone a carico degli Stati contraenti non soltanto obblighi negativi, ma anche più incisivi obblighi positivi, per assicurare ad ogni individuo detenuto condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana “. Altrettanto di matrice riduzionista è pure il celebre Precedente contenuto in Corte EDU, 08/02/2006, Alver vs. Estonia, nel quale si asserisce che “ una pena, pur legalmente inflitta, può tradursi in una violazione [ dell’ Art. 3 CEDU ] qualora comporti una compressione dei diritti convenzionali non giustificata dalle condizioni di restrizione. In altri termini, le modalità di esecuzione della restrizione in carcere non debbono provocare all’ interessato un’ afflizione di intensità tale da eccedere l’ inevitabile sofferenza legata alla detenzione.

Ciò coerentemente con il criterio della c.d. soglia minima di gravità, costantemente utilizzato dalla Corte EDU per selezionare le condotte messe al bando ai sensi dell’ Art. 3 CEDU “. Ora, venendo al tema dello spazio calpestabile nella cella carceraria, Corte EDU, 19/07/2007 Trepachkine vs. Russia ha affermato che “ il dato spaziale va sempre e comunque considerato unitamente ad altri fattori, quali, a titolo esemplificativo, la durata della detenzione, la possibilità di usare servizi igienici privatamente, l’ areazione disponibile, l’ accesso alla luce naturale ed all’ aria aperta, la qualità del riscaldamento, il rispetto delle esigenze sanitarie di base, la presenza o la mancanza di intimità nelle celle “.

Analogamente, Corte EDU, 06/12/2007, Lind vs. Russia, ha confermato, peraltro in maniera assai discutibile, che “ l’ elemento dello spazio minimo vitale, pur costituendo un elemento centrale di valutazione, non rappresenta il criterio esclusivo per dichiarare la sussistenza della violazione dell’ Art. 3 CEDU “. Tuttavia, a prescindere dalla valutazione organica di tutti i parametri della specifica esecuzione penitenziaria applicata, rimane fermo, nella Giurisprudenza della Corte EDU, che ciascuno recluso, visto l’ Art. 3 CEDU, ha diritto a 3 mq di “ floor space “, superficie calpestabile, anche se la cella, come accade nella maggior parte delle fattispecie, è collettiva. A tal proposito, Corte EDU, 06/11/2009 Sulejmanovic vs. Italia ha rimarcato che “ la violazione dell’ Art. 3 CEDU scatta automaticamente in caso di mancato rispetto del parametro dei 3 mq “. Tuttavia, in Corte EDU, 06/11/2009, Sulejmanovic vs. Italia, il Giudice Zagrebelsky ha manifestato un’ opinione dissenziente, in tanto in quanto “ mancavano elementi ulteriori e diversi rispetto alla sola insufficienza di spazio calpestabile disponibile “. In effetti, anche Corte EDU, 19/07/2007 Trepachkine vs. Russia aveva indicato almeno altri otto parametri da contestualizzare, senza l’ ipostatizzazione estremistica del solo “ floor space “. Altrettanto attenta al contesto complessivo del trattamento espiativo, è pure Corte EDU, 08/01/2013, Torreggiani vs. Italia, poiché “ in presenza di una situazione di sovraffollamento carcerario, uno spazio inferiore ai 3 mq effettivi [ senza i letti e ] detratti gli arredi dal computo dello spazio disponibile, può costituire l’ elemento centrale da prendere in considerazione nella valutazione della conformità di una data situazione all’ Art. 3 CEDU [ … ] La grave insufficienza di spazio riscontrata – costituente, di per sé, un trattamento disumano e degradante – può essere ulteriormente aggravata da altre negative condizioni di detenzione, quali l’ assenza di acqua calda e l’ inadeguatezza del sistema di illuminazione e di ventilazione, in grado di cagionare sofferenze addizionali [ e non rieducative ] alla persona ristretta “. Simile è pure Corte EDU, 05/03/2013, Tellissi vs. Italia, a parere della quale “ una situazione di sovraffollamento carcerario con un spazio [ calpestabile ] inferiore ai 3 mq è sufficiente ad integrare la violazione dell’ Art. 3 CEDU, mentre uno spazio inferiore ai 4 mq ( auspicato dal Comitato per la prevenzione della tortura ) non può, da solo, costituire una violazione [ dell’ Art. 3 CEDU ] e richiede la valutazione di altri aspetti inerenti alle modalità di esecuzione [ carceraria ]”. Da segnalare, con afferenza alla ratio “contestualizzatrice “è Corte EDU, 10/01/2012 Ananyev vs. Russia, in cui vengono coniugati “ tre fattori per valutare la conformità della detenzione all’ Art. 3 CEDU: uno spazio individuale destinato al riposo dentro la cella, la disponibilità di almeno 3 mq di superficie [ calpestabile senza arredi fissi e letti ] e la possibilità di movimento libero tra gli arredi. La mancanza di uno di essi [ … ] non determina un’ automatica violazione dell’ Art. 3 CEDU, ma crea una forte presunzione che le condizioni di detenzione integrino un trattamento degradante “.

Il dispositivo finale

“ Nella valutazione dello spazio minimo di 3 mq si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello “

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Allegato

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Dott. Andrea Baiguera Altieri

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