La moglie divorziata che non cerca lavoro non ha diritto all’assegno di mantenimento

Redazione 17/02/21
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione priva del diritto all’assegno di mantenimento l’ex moglie divorziata, la quale si ostina a non cercare un lavoro pur essendo ancora giovane ed in buona salute. Con tale orientamento, la Cassazione conferma quanto stabilito nelle sue precedenti pronunce, vietando così all’ex coniuge qualsiasi forma di sussidio economico a carico dell’ex marito, qualora si trovi in uno stato di disoccupazione volontaria.

Perde il diritto all’assegno di mantenimento l’ex moglie che non si attiva a cercare un impiego

Ciò che ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 2653/2021 è destinato ad essere applicato a fattispecie che presentano elementi analoghi.

Infatti, l’esistenza di una relazione stabile, la giovane età ed il buono stato di salute fanno perdere all’ex moglie il diritto all’assegno di mantenimento se non dimostra di essersi attivata al fine di cercare un impiego. Gli Ermellini con l’ordinanza sopra citata  sottolineano che in riferimento ad una relazione stabile, non è indispensabile che ci sia una vera e propria convivenza purché sia accompagnata da un comportamento particolarmente rinunciatario nello svolgere qualsiasi tipo di lavoro, nonostante l’assenza di impedimenti.

I precedenti della corte di cassazione: la legge c.d. salva mariti

Precedentemente, la Corte di Cassazione si era più volte espressa nel non riconoscere all’ex moglie il diritto all’assegno di mantenimento, nel caso in cui quest’ultima avesse iniziato una relazione stabile e continuativa con un altro partner. Ciò giustifica, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, la revoca dell’assegno di mantenimento o divorzile anche se la relazione stabile intrattenuta dall’ex coniuge si concretizza in una relazione sentimentale scandita da periodi di convivenza che costituiscono indizi circa l’esistenza di un’unione stabile.

Lo stato di disoccupazione volontaria dell’ex moglie giustifica la revoca dell’assegno di mantenimento

Sulla scia della c.d. legge salva mariti, la Corte di Cassazione giustifica la revoca dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge che ne era beneficiario anche quando non solo intrattiene una relazione stabile e continuativa, ma anche quando costui si ostini, senza apprezzabile motivo, a non cercare un lavoro nonostante la giovane età ed il buono stato di salute glielo permettessero. E’ chiaro, quindi, che l’atteggiamento rinunciatario dell’ex coniuge contravviene ai doveri di solidarietà post coniugale, i quali si fondano sui principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità di entrambi i coniugi. La Cassazione, con la predetta ordinanza, ha evidenziato il dovere dell’ex coniuge si sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un’occupazione tale da renderlo economicamente indipendente.

 

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