La natura della garanzia per vizi

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Cass., SS.UU., 3 maggio 2019, n. 11748

In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi (massima).

In senso conforme:

Cass., ord. 26.9.2018, n. 23015;

Cass., 26.7.2013, n. 18125;

Cass., 12.6.2007, n. 13695;

Cass., 10.9.1998, n. 8693.

In senso difforme:

Cass., 14.10.1974, n. 2841.

 

Il caso

In particolare, le Sezioni Unite dello scorso maggio si sono trovate ad affrontare il tema della qualificazione giuridica della garanzia da un punto di vista differente: in quel caso si trattava di comprendere se gravasse sul compratore l’onere della prova della sussistenza di vizi della cosa venduta ovvero spettasse al venditore la prova liberatoria della loro assenza.

Al primo orientamento, che addossava al compratore l’onere di provare l’esistenza del vizio, era sottesa la tradizionale idea di garanzia edilizia come figura diversa rispetto allo schema del rapporto obbligatorio e quindi estranea alla regola dell’onere della prova fissata dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 2001, che, a fronte del mero onere di allegazione dell’inadempimento spettante al creditore, attribuiva al debitore l’onere della prova liberatoria a proprio favore.

Il secondo orientamento, al contrario, introdotto da una pronuncia a sezioni semplici del 2013, riconduceva la garanzia allo schema dell’obbligazione, facendo rientrare la prima nell’ambito di applicazione della regola espressa dalle Sezioni Unite nel 2001 con riguardo all’onere della prova nei rapporti obbligatori nascenti da contratto. Così decidendo, sarebbe spettato al venditore di fornire la prova dell’inesistenza di vizi.

Le questioni giuridiche e la Corte di Cassazione

È chiaro, dunque, che le Sezioni Unite chiamate a risolvere il contrasto manifestavano anche in questo caso l’esigenza di risolvere preliminarmente la questione della natura giuridica della garanzia per vizi. La pronuncia in commento non avrebbe dunque potuto esimersi dal prendere in considerazione l’inquadramento proposto nella sentenza di pochi mesi addietro. Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, si scorgono tra le due decisioni alcuni elementi di discontinuità, su cui si tenterà di far luce appena di seguito, muovendo dalla ricostruzione del modello di garanzia offerto da Cass. n. 11748/2019.

Non si intende in questa sede soffermare l’attenzione sulle numerose teorie avanzate dalla letteratura nell’arco di più di un secolo circa l’inquadramento giuridico della garanzia per vizi; basti qui accennare al fatto che la summa divisio tra le diverse opinioni corrisponde a quella tra gli autori che sostengono che la garanzia altro non fosse che un’obbligazione del venditore e coloro che, invece, la ritenevano una figura autonoma, la cui disciplina si distacca nettamente da quella del rapporto obbligatorio.

Le Sezioni Unite nel maggio scorso si distanziano anzitutto dall’opinione che riconduce la garanzia entro lo schema del rapporto obbligatorio, precisando che la garanzia per vizi “pone il venditore in una condizione non di ‘obbligazione’ (dovere di prestazione) ma di ‘soggezione’”, sicché “lo schema concettuale a cui ricondurre l’ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell’inadempimento di una obbligazione”.

Detto ciò, i Supremi Giudici nella stessa sentenza accolgono expressis verbis la ricostruzione dottrinale che qualifica la consegna di una cosa viziata alla stregua di un inadempimento contrattuale, consistente nella violazione della lex contractus, specificando che non tutte le violazioni della lex contractus si sostanziano nell’inadempimento di un’obbligazione.

Muovendo dalla ricostruzione appena esposta, Cass. n. 11748/2019 giunge a negare l’applicabilità alla garanzia per vizi della regola di riparto dell’onere probatorio stabilita dalla celebre pronuncia del 2001, riferendosi quest’ultima unicamente ai rapporti obbligatori.

Alla luce di tale recente presa di posizione delle Sezioni Unite, i commentatori presagivano che la pronuncia che sarebbe seguita all’ordinanza di rimessione in tema di interruzione della prescrizione si sarebbe conformata alla ricostruzione della garanzia appena descritta e avrebbe conseguentemente accolto in toto la tesi orientata nel senso della necessità di introdurre una domanda giudiziale allo scopo di interrompere la prescrizione. Per i motivi che si illustreranno più ampiamente nel prossimo paragrafo, infatti, le sentenze che in passato accoglievano la qualificazione più tradizionale della garanzia come figura autonoma e diversa dall’obbligazione giungevano in esito a negare l’efficacia interruttiva agli atti stragiudiziali con cui il compratore manifestava la volontà di avvalersi della garanzia.

Tale pronostico è stato invece smentito dalla sentenza in commento, in cui le Sezioni Unite, pur richiamando formalmente la sentenza di pochi mesi prima, si esprimono in modo sostanzialmente divergente dalla medesima, nella misura in cui giungono ad accogliere la tesi che inquadra la garanzia entro lo schema del rapporto obbligatorio.

Come già accennato, la Suprema Corte nella sentenza in esame qualifica infatti la garanzia in termini di obbligazione muovendo dal tenore letterale dell’art. 1476, n. 3, c.c., che enumera tra le “obbligazioni” del venditore quella di “garantire il compratore […] dai vizi della cosa”.

Tale affermazione della Cassazione desta non poche perplessità, non solo in quanto si distacca ampiamente da quanto stabilito dalle Sezioni Unite del maggio scorso, le quali, come già detto, negavano espressamente la configurazione della garanzia in termini di obbligazione, ma anche perché pare far rivivere quella che Mengoni nel secolo scorso aveva definito una “figura balzana”, un “mostriciattolo”, ossia l’obligation de faire avoir la chose utilement ipotizzata da Pothier.

Oltretutto, si rammenti che il disposto dell’art. 1476, n. 3, c.c., su cui le Sezioni Unite poggiano la loro argomentazione, è in molti casi stato ritenuto dalla dottrina privo di contenuto precettivo e dunque inidoneo a fondare la tesi in base a cui la garanzia altro non sarebbe che un’obbligazione del venditore.

Ulteriori criticità sorgono qualora si prendano in esame le considerazioni espresse dalla Corte nel confutare l’orientamento giurisprudenziale che riteneva necessaria la proposizione della domanda giudiziale allo scopo di interrompere la prescrizione delle azioni edilizie.

Il rifiuto delle Sezioni Unite di considerare la prescrizione riferibile esclusivamente all’azione giudiziale nel senso appena precisato è quindi fondato, nondimeno ciò non appare sufficiente a screditare tout court l’opinione che ritiene necessaria la domanda giudiziale al fine di interrompere la prescrizione della garanzia per vizi. Il profilo di cui si è appena detto costituisce infatti soltanto uno degli argomenti addotti a sostegno di quest’ultima tesi.

La ricostruzione che impone la proposizione della domanda giudiziale allo scopo di interrompere la prescrizione della garanzia è infatti fondata principalmente sulla qualificazione giuridica della garanzia medesima in termini di “diritto potestativo” in capo al compratore, a cui corrisponde, sul lato passivo, lo stato di “soggezione” del venditore, il quale sarebbe esposto alle conseguenze derivanti dall’esercizio della garanzia, a fronte dell’oggettiva presenza di un vizio del bene. In altre parole, la struttura della garanzia si caratterizzerebbe per l’assenza di un comportamento dovuto da parte del venditore, avendo a oggetto esclusivamente un modo di essere del bene venduto.

Per ottenere una conferma di quanto appena affermato è sufficiente focalizzare l’attenzione sul petitum delle azioni redibitoria ed estimatoria: in entrambi i casi si domanda al giudice una sentenza costitutiva, che implica dunque una modificazione sul piano giuridico, ossia la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo.

La qualificazione della posizione del venditore in termini di soggezione è accolta altresì dalla pronuncia a Sezioni Unite della scorsa primavera, che si colloca in continuità con la decisione, anch’essa a Sezioni Unite, del 2012, che negava la configurabilità dell’azione di esatto adempimento qualora la merce venduta risultasse viziata. L’argomento alla base di quest’ultima era sempre il medesimo: la garanzia per vizi non implica un comportamento attivo del venditore, dunque non sarebbe rinvenibile il dovere di prestazione tipico dello schema del rapporto obbligatorio.

Orbene, se in base all’art. 2943 c.c. la prescrizione è interrotta dalla domanda giudiziale oppure dalla costituzione in mora, è opportuno domandarsi se la manifestazione stragiudiziale della volontà del compratore di far valere la garanzia rappresenti effettivamente un atto di costituzione in mora.

Accogliendo la ricostruzione propugnata dalle Sezioni Unite del maggio scorso, come poc’anzi illustrato, non sussisterebbe alcun comportamento dovuto dal venditore. Mancando tale dovere di prestazione, conseguentemente verrebbe meno anche la configurabilità di una ipotetica “costituzione in mora” ex art 1219, comma 1, c.c. che, a parere della Corte nella sentenza in commento, produrrebbe l’effetto interruttivo della prescrizione; difetterebbe infatti – a monte – un comportamento suscettibile di essere intimato al venditore.

Fuorviante risulterebbe inoltre l’obiezione secondo cui il comportamento oggetto dell’intimazione consisterebbe nelle restituzioni dovute a seguito dell’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo. Invero, le restituzioni non rientrano tra le prestazioni direttamente dovute in forza della garanzia; esse sono infatti meramente eventuali, fondandosi sulla pronuncia costitutiva del giudice soltanto qualora le prestazioni contrattuali fossero già state eseguite.

Tantomeno si potrebbe attribuire efficacia interruttiva a una costituzione in mora che contenesse la richiesta di eliminazione del vizio, in quanto il compratore non avrebbe il diritto di pretenderla. Una simile intimazione non potrebbe dunque considerarsi alla stregua di un atto di esercizio della garanzia, sostanziandosi quest’ultima esclusivamente nella facoltà di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (non invece la riparazione o la sostituzione del bene).

Orbene, non essendo configurabile alcun dovere di prestazione da parte del venditore, pare inopportuno attribuire la qualifica di “costituzione in mora” alla comunicazione stragiudiziale di volersi avvalere della garanzia, che dunque non rientrerebbe tra gli atti che ai sensi dell’art. 2943 c.c. hanno effetto interruttivo del termine di prescrizione.

Alla luce di quanto esposto, se si accogliesse la qualificazione tradizionale del modello della garanzia edilizia, negandone la configurazione in termini di obbligazione, l’unico mezzo idoneo a interrompere la prescrizione dovrebbe pertanto ritenersi la domanda giudiziale.

Conclusioni

Anzitutto, dal punto di vista più strettamente pratico, deve accogliersi con favore il risultato a cui la sentenza è pervenuta: come osservato dai Supremi Giudici, il potere di interrompere la prescrizione tramite una comunicazione stragiudiziale produce senz’altro un effetto deflattivo del contenzioso, evitando di costringere il compratore ad agire in giudizio per non vedere prescritto il proprio diritto.

Tale soluzione appare oltretutto più equa per quanto attiene agli interessi in gioco: invero, se si fosse addossato al compratore l’onere di agire (che comporta, come noto, l’onere di anticipare i costi relativi al giudizio) onde evitare la prescrizione del proprio diritto, si sarebbe posto l’acquirente di un bene viziato in una posizione eccessivamente incomoda.

D’altro canto, come già detto, la pronuncia in esame non risulta certo immune da ogni critica. Il tallone d’Achille dell’architettura proposta dalla Corte appare, a parere di chi scrive, l’argomentazione fondata sulla lettera del codice in base a cui la garanzia consisterebbe in una vera e propria obbligazione in capo al venditore. Si tratta infatti di un’affermazione da sempre criticata dalla dottrina, nonché, da ultimo, smentita a chiare lettere dalle Sezioni Unite soltanto pochi mesi fa, nella sentenza a cui ci si è più volte richiamati in queste pagine. Sarebbe stato invece auspicabile un coordinamento sostanziale tra le due pronunce, approfittando dell’occasione per fare chiarezza una volta per tutte sulla natura della garanzia.

Se si fosse davvero accolto l’inquadramento tratteggiato dalla sentenza di maggio scorso, la questione dell’efficacia interruttiva della prescrizione della semplice comunicazione stragiudiziale si sarebbe plausibilmente dovuta risolvere in senso negativo, con tutti gli svantaggi pratici che ciò avrebbe creato. Privilegiando le conseguenze pratiche della decisione, la Corte pare invece avere ritenuto opportuno sacrificare parzialmente la continuità rispetto alla pronuncia di maggio, accogliendo la tesi opposta e salvaguardando così la posizione del compratore.

In conclusione, la chance per mettere un punto fermo nell’annoso dibattito sulla qualificazione giuridica della garanzia non è stata sfruttata appieno dalle Sezioni Unite: resta dunque lo spazio per nuove riflessioni della dottrina, a cui toccherà un grande sforzo ricostruttivo per assicurare la coerenza sistematica con riguardo a una figura, quella della garanzia per vizi, così frequentemente invocata nella prassi.

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Cass., Sez. II, 26 settembre 2018, n. 23015. Cass. 21 settembre 2017, n. 21927.  Cass. 31 luglio 2017, n. 18947. Cass. 25 marzo 2016, n. 5961. Cass. 2 settembre 2013, n. 20110. Cass. 29 maggio 2013, n. 13434. Cass. 18 giugno 2012, n. 9931. Cass. 12 febbraio 2010, n. 3373. Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 577. Cass., Sez. lav., 21 agosto 2004, n. 16530. Cass., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533. Cass. 23 maggio 2001, n. 7027. Cass. 27 marzo 1998, n. 3232. Cass. 31 marzo 1987, n. 3099.

 

 

Avv. Martina Liaci

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