La natura tributaria di una prestazione prescinde dalla definizione formale

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La natura tributaria delle entrate erariali deve essere stabilita sulla base di criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di Cassazione che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato da legislatore, sono stati individuati nella doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla spesa pubblica – di cui all’articolo 53 della Costituzione – con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.
Con questa precisazione la Corte Costituzionale, nella recentissima sentenza n. 64 del 14 marzo 2008, ha ribadito una definizione di tributo che, lungi dalla caratterizzazione formale che il legislatore può attribuirvi, concentra l’attenzione sulla natura sostanziale della prestazione.
Ma non solo: ha conseguentemente delimitato la cognizione in materia di giurisdizione tributaria.
 
Il fatto:
La prestazione oggetto della pronuncia è il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubblici, c.d. COSAP.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Roma, nel corso di una giudizio avente ad oggetto la contestazione, da parte di un contribuente, del diritto del Comune di Roma a procedere alla riscossione coattiva, mediante cartella di pagamento, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Infatti, il giudice remittente, ha dubitato della legittimità costituzionale del comma secondo, dell’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’articolo 3-bis, comma 1, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (recante “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributarie e finanziaria”), nella parte in cui stabilisce che appartengano alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui natura giuridica, per consolidata giurisprudenza, non è riconducibile a quella tributaria.
Il Tribunale di Roma, in particolare, ha ritenuto che la predetta norma vìoli l’articolo 102 della Costituzione, con il quale si vieta l’istituzione di giudici straordinari o speciali, e l’articolo 25 della Costituzione, in quanto, attribuendo alle Commissioni tributarie la giurisdizione sul predetto canone non avente natura tributaria, lo distoglierebbe dal proprio “giudice naturale”, ovvero quello civile, creando un nuovo giudice speciale vietato dalla Costituzione.
 
La decisione della Corte Costituzionale:
Chiarendo che la natura tributaria di una prestazione prescinde dalla definizione che ne dà il legislatore e che, invece, la stessa va ricondotta alla doverosità della prestazione, al collegamento con la spesa pubblica e al riferimento al presupposto economicamente rilevante, la Corte ha precisato che, una volta accertata la natura non tributaria della prestazione, si deve affermare la illegittimità dell’attribuzione della sua cognizione al giudice tributario.
Nel caso del COSAP, la natura tributaria è stata ripetutamente negata dalla Corte di Cassazione, (ex multis, vedi Cassazione civile, Sezioni unite, 7 dicembre 2007, n. 25551 in cui si precisa che si configura una tassa, in quanto tale devoluta alla giurisdizione tributaria, “ …ove questa qualificazione si espressamente assegnata dal legislatore ad un’entrata pubblica”), la quale ha attribuito alla predetta prestazione la natura di canone, la cui cognizione, devoluta alle Commissioni tributarie, si inserisce nella tendenza al progressivo ampliamento della giurisdizione tributaria.
Il giudice della nomofilachìa ha precisato che siffatto canone, pur essendo stato istituito in alternativa alla tassa per l’occupazione delle aree pubbliche (c.d. TOSAP), in realtà possiede natura giuridica ben diversa, trattandosi non di un tributo, bensì, del “corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici”.
Per queste ragioni, la Corte Costituzionale, aderendo pienamente a tale interpretazione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma secondo dell’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’articolo 3-bis, comma 1, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nella parte in cui attribuisce alle Commissioni tributarie un potere cognitorio su prestazioni patrimoniali che non rivestono carattere tributario, configurando, pertanto, l’ipotesi della costituzione di un giudice speciale, in violazione di quanto disposto dall’articolo 102 della Costituzione.
Rosamaria Boccuzzi

Boccuzzi Rosamaria

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