In particolare, la terza Sezione Penale della Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una questione di puro diritto, riguardante la sussistenza della responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nelle ipotesi di applicazione della sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., nei confronti dell’amministratore dell’ente stesso.
Orbene, la Cassazione risolve la suddetta questione sancendo che la non punibilità, per particolare tenuità del fatto, degli amministratori di una società non esclude la responsabilità di quest’ultima ipso jure, in quanto il Giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità della persona giuridica.
Nella vicenda de qua, il Tribunale dichiara la non punibilità, ex art. 131-bis c.p., per gli amministratori di una società, imputati di una gestione di rifiuti non autorizzata, ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. n. 152/2206, escludendo, automaticamente, la responsabilità della società.
Successivamente, la Procura Generale propone ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza, rilevando la violazione di legge degli artt. 8 e 66 del D. Lgs. n. 231/2001, e deducendo che l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sia irrilevante ai fini dell’applicazione delle sanzioni all’ente.
Ebbene, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso de quo, adducendo le seguenti argomentazioni.
In primo luogo, la Corte, analizzando il disposto di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 231/2001, rileva che tale norma non prevede l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., poiché la disciplina della non punibilità per “particolare tenuità del fatto” è stata introdotta successivamente, ovvero con il D.Lgs. n. 28/2015; quindi, la materia de qua non trova un’esplicita regolamentazione.
Dunque, al fine di colmare tale lacuna normativa, la Cassazione procede ad un’interpretazione sistematica fra l’art. 131- bis c.p. e l’art. 8 del D.Lgs. n. 231/2001, il quale dispone che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando il reato si estingue.
Nello specifico, i Giudici di Legittimità affermano che sarebbe irragionevole una responsabilità dell’ente nelle ipotesi di estinzione del reato, espressamente prevista dall’art. 8 D.Lgs. n. 231/2001, e non anche nelle ipotesi di reato accertato ma non punibile; tuttavia, è necessario un accertamento in concreto della responsabilità della persona giuridica.
Per di più, la stessa Corte di Cassazione, in tema di prescrizione del reato, con una precedente sentenza ha sancito la necessità che venga effettuato l’accertamento autonomo della responsabilità dell’ente, unitamente all’accertamento della sussistenza del reato; (Cass. Pen., Sez. 6, n. 21192/2013).
In secondo luogo, la Corte precisa che l’istituto della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., comporta l’esclusione della punibilità, costituendo, appunto, una causa di non punibilità.
Infatti, la sentenza di applicazione dell’art. 131-bis c.p. non può essere assolutamente considerata una sentenza di assoluzione, comportando pur sempre un’affermazione di responsabilità, e lasciando il reato intatto nella sua esistenza.
Dunque, risulta evidente che l’applicazione automatica dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto alla società, senza un previo accertamento della responsabilità di quest’ultima, non comporterebbe una situazione giuridica favorevole per la persona giuridica.
Infatti, la Cassazione, procedendo ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 131-bis c.p., rileva che un’eventuale incidenza della sentenza di applicazione dell’art. 131-bis c.p., nel giudizio relativo alla responsabilità della persona giuridica, violerebbe, in modo irrimediabile, il diritto di difesa della persona giuridica stessa.
Pertanto, alla luce delle suddette argomentazioni, la Suprema Corte conclude affermando il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso”.
Quindi, dalla suddetta statuizione emerge chiaramente che, in mancanza di un’espressa previsione di legge, l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, non esclude automaticamente la responsabilità dell’ente, in quanto deve essere accertata in concreto la sussistenza della responsabilità dell’ente stesso.
Infine, pare opportuno precisare che la decisione in esame sembra rispondere al principio generale secondo cui la persona giuridica costituisce un’entità diversa ed autonoma dalle persone fisiche che la costituiscono, principio riassumibile nel seguente brocardo: “Quid universitas debet, singuli non debent; quid universitati debetur, singulis non debetur”.
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