La normativa in materia di trattamento dei dati ai livello internazionale si basa su il c.d. “The Privacy Act of 1974” ed sul “Freedom of Information Act (FOIA)”.
b) The Privacy Act of 1974 (US)
Il Freedom of Information Act (FOIA) 5 U.S.C. § 552 istituisce, nel 1966, il “diritto di sapere” da parte dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri (federali): rende accessibili tutti i documenti, gli schedari, i dati raccolti dalle agencies, (facendo salve alcune ipotesi). Nel 1974 viene istituito il “The Privacy Act” che integra il Freedom of Information Act (FOIA) sotto due aspetti:
A) pone una barriera alla circolazione delle informazioni inerenti la privacy dei cittadini
B) agevola il ‘diritto di sapere’ da parte degli investigati.
Nella definizione del privacy act vengono esaminati le seguenti componenti: 1) Presupposti per la diffusione dei dati ; 2) la registrazione delle comunicazioni ; 3) Accesso ai records ; 4) adempimenti delle agenzie; 5) regolamenti delle agenzie; 6) Rimedi civilistici; 7) Diritti dei tutori; 8) sanzioni penali; 9) esenzioni generali; 10) esenzioni specifiche; 11) rapporti con altre leggi
Aggiornamento del FOIA
Nel 1996, grazie all’approvazione da parte del Congresso de ‘Electronic Freedom of Information Act’ il FOIA è esplicitamente applicabile alle informazioni e agli archivi elettronici. Si è definito cosi il concetto di Agency (sec. 552f) che comprende: i dipartimenti esecutivi; i dipartimenti militari, gli enti governativi , gli enti controllati dal Governo, altre strutture del potere esecutivo (compreso l’ufficio esecutivo del Presidente), le agenzie indipendenti. Infine si è definito il concetto di record con il quale si intende:
qualsiasi item, collezione o gruppo di informazioni su un individuo che è mantenuto da un’agency, compreso (ma non limitati a) i dati relativi a: educazione, transazioni finanziarie, anamnesi medica, storia criminale e di lavoro e che contenga il nome o il numero, il simbolo o altro particolare di identificazione assegnato all’individuo (come impronta digitale o vocale o una fotografia)”. La parola record e ogni altro termine usato nel FOIA e nel Privacy Act in riferimento alle informazioni si riferisce a qualsivoglia informazione detenuta da un’agency in qualsiasi formato compreso il formato elettronico.
Guzzo Antonio
Responsabile CED- Sistemi Informativi del Comune di Praia a Mare
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento