La nota del Ministero della Giustizia e onorari dei consulenti tecnici

La nota prot dag 30477.U del Ministero della Giustizia

La nota prot dag 30477.U emessa  in data 12.2.2021 dal Ministero della Giustizia chiarisce l’ambito di applicabilità della sentenza n.217/2019 della Corte Costituzionale  nei riguardi degli onorari dei  consulenti tecnici di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e degli ausiliari del magistrato iscritti quali somme prenotate a debito.

L’articolo 131 del d.p.r. n. 115 del 2002

L’articolo 131 del d.p.r. n. 115 del 2002 recita, infatti, al comma 3: < Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro>.

Come si legge nella nota,  la pronuncia della Corte ha mutato radicalmente la disciplina della liquidazione degli onorari e delle indennità dovuti ai soggetti indicati nell’art. 131, comma 3, del d.p.r. n. 115 del 2002, dal momento che il provvedimento di liquidazione degli onorari del consulente di parte o dell’ausiliario del magistrato, nominato in un procedimento civile con parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, potrà prevedere il pagamento a carico dell’Erario quando la spesa sia eseguita nell’interesse della parte stessa (art. 131, comma 1).

L’art. 136 della Costituzione e l’art. 30 della legge n. 87 del 1953

Orbene, è noto, in base al dettato dell’art. 136 della Costituzione, che l’effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale comporta la cessazione dell’efficacia della legge dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

In tal senso,  l’art. 30 della legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dopo aver disposto in ordine alla pubblicazione della sentenza e alla sua comunicazione, statuisce a sua volta chele norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”

E’ doveroso rammentare che tale prospettazione fu oggetto di uno studio a firma di G.W.Caglioti, dirigente nei ruoli del Ministero della Giustizia attualmente con funzioni di dirigente della Procura Generale di Catanzaro (“Modalità di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d’ufficio e di parte nel processo civile con patrocinio a spese Stato alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2019”  su  ww.anvag.it/articoli/civile-2019) nel quale, appunto, l’autore sosteneva che “il decreto di pagamento emesso ex articolo 83 Testo Unico spese di giustizia azionato nelle forme dichiarate incostituzionali e non ancora prescritto può, quindi, e non se ne vedono motivi ostativi, essere azionato nelle nuove forme con espressa richiesta di anticipazione in luogo della richiesta di prenotazione a debito”.

Infatti, particolare attenzione viene data alla individuazione dei limiti all’effìcacia retroattiva della pronuncia della Corte costituzionale n. 217 del 1° ottobre 2019, come si legge nella nota in commento, con riferimento ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato o consulenti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato emessi dal magistrato in data antecedente alla pubblicazione della predetta decisione, investe un aspetto di interpretazione della legge applicabile che è rimesso al giudice.

Si richiama a tal proposito lo studio succitato, laddove l’autore precisa che, essendo mutato il precedente orientamento ministeriale della possibile applicazione della prescrizione presuntiva ai crediti in oggetto a seguito della nota ministeriale del 27 novembre 2013 (inapplicabilità dell’istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia),  ebbene ogni problematica  inerente alla corretta individuazione del dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale o della interruzione dello stesso, non può che essere definita, di volta in volta, nei casi specifici, dagli uffici giudiziari competenti.

Conclusioni

La nota in commento conclude, quindi, nel senso che, a fronte di una istanza del consulente che richiede il pagamento del proprio compenso con la modalità dell’anticipazione a carico dell’Erario (essendo il meccanismo della prenotazione a debito attinto da incostituzionalità), è demandata al magistrato ogni valutazione in merito al definitivo consolidamento del rapporto giuridico in questione, con particolare riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione o decadenza previsto dalla legge per l’esercizio del diritto di credito vantato dal professionista.

 

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