La notifica deve essere effettuata direttamente all’amministratore e non ad un suo delegato

Redazione 18/04/11
Con la sentenza n. 8274 del 15 aprile 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che è da considerarsi inammissibile, perché affetta da nullità, la notifica indirizzata presso lo stabile condominiale e consegnata nella mani di una condomina incaricata del ritiro; in questi casi, ha sottolineato la Suprema Corte, la notifica deve essere effettuata direttamente nelle mani dell’amministratore.
La Corte ha anche precisato che “è ammessa la notificazione al condominio nello stabile condominiale anche a persona diversa dall’amministratore, purché, nel palazzo, si trovino locali destinati allo svolgimento e alla gestione delle cose e dei servizi comuni”. Il ritiro da parte del portiere è, quindi, perfettamente legittimo e non inficia la validità dell’atto; in altre ipotesi, invece, essa è valida se dalla “relazione di notificazione”, o anche altrimenti, non risulti che “lo stato dei luoghi” è idoneo secondo le regole previste dalla giurisprudenza; la prova di tale idoneità incombe sul mittente.

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