La Corte ha anche precisato che “è ammessa la notificazione al condominio nello stabile condominiale anche a persona diversa dall’amministratore, purché, nel palazzo, si trovino locali destinati allo svolgimento e alla gestione delle cose e dei servizi comuni”. Il ritiro da parte del portiere è, quindi, perfettamente legittimo e non inficia la validità dell’atto; in altre ipotesi, invece, essa è valida se dalla “relazione di notificazione”, o anche altrimenti, non risulti che “lo stato dei luoghi” è idoneo secondo le regole previste dalla giurisprudenza; la prova di tale idoneità incombe sul mittente.
La notifica deve essere effettuata direttamente all’amministratore e non ad un suo delegato
La Corte ha anche precisato che “è ammessa la notificazione al condominio nello stabile condominiale anche a persona diversa dall’amministratore, purché, nel palazzo, si trovino locali destinati allo svolgimento e alla gestione delle cose e dei servizi comuni”. Il ritiro da parte del portiere è, quindi, perfettamente legittimo e non inficia la validità dell’atto; in altre ipotesi, invece, essa è valida se dalla “relazione di notificazione”, o anche altrimenti, non risulti che “lo stato dei luoghi” è idoneo secondo le regole previste dalla giurisprudenza; la prova di tale idoneità incombe sul mittente.
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