Corte di Giustizia UE – causa C-673/16
Gli Stati membri non possono invocare la normativa nazionale per impedire il soggiorno sul proprio territorio del coniuge, cittadino non UE, dello stesso sesso.
Il fatto
Il Sig. C., cittadino romeno e americano, ed il sig. H., cittadino americano, si conoscono a New York nel 2002, ove convivono dal 2005 al 2009.
Il sig. C., successivamente, si trasferisce a Bruxelles per svolgere la proprie funzioni di assistente parlamentare presso il Parlamento europeo, mentre il sig. H. rimane a New York; nel 2010 la coppia convola a nozze a Bruxelles. Nel 2012 il sig. C. lascia le sue funzioni al Parlamento pur continuando a vivere a Bruxelles.
La coppia decide poi di lasciare il Belgio e stabilirsi in Romania sicché, nel dicembre 2012, i coniugi si rivolgono all’Ispettorato Generale dell’Immigrazione romeno onde ottenere informazioni in merito alle procedure da seguire affinché il Sig. H., cittadino extra UE, possa ottenere, quale familiare del Sig. C., il riconoscimento del diritto di soggiornare legalmente in Romania per un periodo superiore a tre mesi.
L’Ispettorato comunica alla coppia che il Sig. H. non ha diritto di vedersi riconosciuto alcun titolo per soggiornare in Romania per un periodo superiore a tre mesi in considerazione del fatto che il matrimonio tra persone dello stesso sesso è privo di riconoscimento[1].
Avverso tale decisione i coniugi presentano ricorso al Tribunale di primo grado del settore 5 di Bucarest onde far dichiarare l’esistenza di una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale in tema di libera circolazione nell’Unione, eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art. 277, paragrafi 2 e 4, del Codice Civile romeno: sostiene infatti la coppia che il mancato riconoscimento dei matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso, ai fini dell’esercizio del diritto di soggiorno, configuri una violazione delle disposizioni della Costituzione rumena che tutelano il diritto alla vita familiare e privata, nonché delle disposizioni relative al principio di uguaglianza.
Il Tribunale rimette la trattazione della suddetta questione alla Corte Costituzionale, la quale, a propria volta, decide di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una serie di questioni pregiudiziali.
Questione rimessa alla Corte di Giustizia Ue
Il nodo da sciogliere per la Corte Costituzionale romena è duplice: da un lato, capire se il termine “coniuge”, utilizzato nella direttiva 2004/38/CE del 29.04.2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, comprenda il coniuge dello stesso sesso, proveniente da uno Stato extra UE, di un cittadino dell’Unione Europea con il quale il cittadino si è legalmente sposato in base alla legge di uno Stato membro diverso da quello ospitante; dall’altro, in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se lo stato membro ospitante, in forza delle suddetta direttiva, debba concedere al coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione il diritto di soggiorno sul proprio territorio per un periodo superiore a tre mesi.
Decisione della Corte
La Corte di Giustizia ha precisato che la direttiva 2004/38 disciplina unicamente le condizioni di ingresso e di soggiorno di un cittadino dell’Unione Europea negli Stati membri diversi da quello di cui egli ha la cittadinanza e non consente di fondare un diritto di soggiorno derivato a favore dei cittadini di uno Stato terzo, familiari di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui tale cittadino possieda la cittadinanza.
Nel caso di specie, pertanto, la direttiva 2004/38 non può essere invocata per fondare un diritto di soggiorno derivato a favore del Sig. H.
Andando ultra petitum, tuttavia, la Corte di Giustizia, a mente di precedenti sentenze, ha comunque fornito un parere per la risoluzione della controversia. Partendo infatti dall’assunto secondo cui il Sig. C., durante il proprio soggiorno effettivo in Belgio, ha sviluppato e consolidato una vita familiare con il sig. H. (con il quale si è poi sposato), la Corte ha evidenziato che un diritto di soggiorno derivato si possa riconoscere sulla base dell’art. 21, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)[2]. Infatti, quando, nel corso di un soggiorno effettivo del cittadino dell’Unione in uno stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza si sia sviluppata o consolidata una vita familiare, l’art. 21, paragrafo 1, TFUE impone che tale vita familiare possa essere proseguita allorquando il cittadino dell’Unione faccia rientro nel proprio paese grazie alla concessione di un diritto di soggiorno derivato al familiare interessato cittadino extra UE; le condizioni di concessione di tale diritto di soggiorno non devono, sostiene ancora la Corte, essere più rigorose di quelle previste dalla direttiva 2004/38 per la concessione di un simile diritto di soggiorno a un cittadino di uno stato terzo, familiare di un cittadino dell’unione che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza. A nulla rileva che il familiare sia dello stesso sesso, in considerazione del fatto che la nozione di “coniuge“ vale a designare una persona unita ad un’altra da vincolo matrimoniale e in quanto tale è neutra dal punto di vista del genere. Se è quindi vero che lo stato civile è una materia che rientra nella competenza degli Stati membri i quali, pertanto, hanno diritto di prevedere o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso, è altrettanto vero che i predetti Stati devono rispettare il diritto dell’Unione e le disposizioni del Trattato relative alla libertà, riconosciuta a ogni cittadino dell’Unione, di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.
Via libera, pertanto, al permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi per il coniuge omosessuale extracomunitario.
[1] Art. 277, paragrafi 1, 2 e 4 del Codice Civile romeno: 1. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è vietato. 2. I matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti o conclusi all’estero sia da cittadini rumeni sia da cittadini stranieri non vengono riconosciuti in Romania; 4. Le disposizioni di legge riguardo alla libertà di circolazione nel territorio della Romania di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo rimangono applicabili.).
[2] Art. 21, paragrafo 1, TFUE: “Ogni cittadino dell’Unione ha diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri , fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.
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