Normativa di riferimento: artt. 53 e segg. T.U.B.; delibera CICR del 29 marzo 1994; circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’ 11 febbraio 1991, e ss. aggiornamenti (in particolare il par. 1.5, sezione 2, capitolo II, relativo alla nozione di “insolvenza” quale presupposto della segnalazione).
Premessa
Il presente lavoro trae spunto dalla decisione della Suprema Corte del 15.12.2020 n. 2863 per poi approfondire il tema dei presupposti di legittimità della segnalazione a sofferenza di una posizione debitoria presso la Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia, con particolare riferimento alla nozione di “insolvenza” ricavabile dalla normativa di vigilanza, così come interpretata nel corso dell’evoluzione giurisprudenziale.
Il fatto
La vicenda ha ad oggetto una domanda proposta da un cliente nei confronti di un istituto di credito finalizzata ad ottenere l’accertamento della illegittimità di una segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, nonché il risarcimento dei danni subiti, in quanto ritenuta carente dei presupposti giustificativi: la stessa, a detta dell’attore, sarebbe stata effettuata dalla Banca dopo il recesso di quest’ultima da un contratto di apertura di credito, con richiesta di pagamento delle somme dovute, al quale però avrebbe fatto seguito una proposta del cliente di ripianamento del debito a mezzo di pagamenti rateali poi accettata dall’intermediario.
La Corte di Appello, a mezzo della sentenza oggetto del ricorso in Cassazione, aveva confermato la decisione del Tribunale di rigetto delle domande attoree sulla base della considerazione secondo la quale nella situazione di fatto riscontrata dall’istituto di credito al momento della segnalazione, risultavano integrati gli estremi della nozione di “sofferenza” di cui alla normativa di vigilanza bancaria.
In particolare, la Corte aveva accertato l’esistenza di una “significativa e perdurante situazione debitoria, accompagnata da elementi sintomatici rilevanti circa una grave e non temporanea difficoltà economica, tale da comportare per la banca creditrice la fondata previsione di un difficile e problematico recupero del credito”; tale difficoltà economico-finanziaria del cliente risultava, tra l’altro, dai bilanci e dai documenti contabili in atti, dai quali emergeva un grave squilibrio dell’attività economica, caratterizzata peraltro da un progressivo peggioramento, che faceva ritenere oltremodo improbabile l’adempimento dei debiti contratti in un congruo lasso di tempo; ciò anche in considerazione della intervenuta riduzione della garanzia patrimoniale del debitore, dovuta alla costituzione di un fondo patrimoniale successivamente all’apertura di credito.
Tali elementi di precarietà della situazione economico-finanziaria dell’impresa erano stati, quindi, ampliamente valutati dalla Banca nel momento della segnalazione a sofferenza mentre non risultava alcuna prova in merito alla accettazione da parte della stessa del piano di rientro dedotto dall’appellante.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione nell’esame dei vari motivi di ricorso, si sofferma in particolare sull’interpretazione della normativa in materia di vigilanza bancaria e, quindi, sulla Delibera CICR del 29.03.1994 nonché sulla circolare applicativa della Banca d’Italia del 11.02.1991 n. 139 e, nel riproporre consolidati insegnamenti ricavabili da suoi numerosi precedenti, si impegna nella illustrazione dei presupposti di legittimità di una corretta segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi.
La Suprema Corte affronta innanzitutto la nozione di “insolvenza” di cui alla circolare della Banca D’Italia, quale elemento necessario per la validità della segnalazione, affermando che essa non si identifica con quella propria della materia fallimentare ma si riferisce piuttosto ad una situazione economico-finanziaria deficitaria del debitore, grave e non transitoria anche se non di definitiva irrecuperabilità, che non gli consente l’ordinario adempimento delle obbligazioni.
La Corte ricorda, infatti, che la sofferenza rappresenta una espressione attenuata dell’insolvenza fallimentare (essendo una condizione levior rispetto ad essa, come spesso viene ripetuto nei vari arresti sin da Cass. 12.10.2007, n.21428) e che di essa può ben essere indice anche un rilevante squilibrio patrimoniale dell’impresa poiché spesso è proprio l’incapienza dei beni dell’attivo che determina l’impossibilità di adempiere i debiti; l’ordinanza precisa, inoltre, che anche se una eventuale eccedenza del passivo sull’attivo può ben essere superata dalla prospettiva di una futura redditività degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell’impresa, nondimeno l’elemento dell’eventuale sbilanciamento patrimoniale, che nella maggior parte dei casi è proprio uno dei fatti tipici in cui si manifesta l’insolvenza dell’imprenditore ai sensi dell’art. 5 della legge fallimentare, non può non essere rilevante anche nell’ipotesi meno grave della situazione di sofferenza ai sensi della normativa di vigilanza.
In quest’ottica, quindi, l’ordinanza in commento rigetta l’argomento del debitore secondo il quale la Banca, nell’ambito della propria valutazione globale sulla situazione finanziaria del cliente, non doveva prendere in considerazione la circostanza della diminuzione della garanzia patrimoniale di quest’ultimo determinata dalla costituzione del fondo patrimoniale successiva all’instaurazione del rapporto creditizio.
D’altra parte la stessa circolare della Banca d’Italia n. 139 del 1991, contrariamente alla lettura che ne fa il ricorrente, nel momento in cui, trattando della categoria di censimento delle “sofferenze”, stabilisce che nella rilevazione dello stato di insolvenza di un soggetto si deve prescindere dall’esistenza di garanzie reali o personali, non intende certo impedire che l’intermediario elimini dalla propria valutazione il dato dell’incapienza patrimoniale del debitore ma specifica solo che è irrilevante la circostanza che una perdita possa essere astrattamente esclusa dalla presenza di garanzie aggiuntive del credito.
La Suprema Corte, quindi, ribadisce che, nel caso specifico, la valutazione globale della condizione del debitore effettuata dalla Banca ha correttamente riguardato un insieme di elementi che, considerati nel loro complesso, hanno giustificato la situazione di sofferenza dell’impresa e tra questi indica, in particolare, oltre alla appena citata riduzione della consistenza patrimoniale, una protratta grave inadempienza e una situazione deficitaria della stessa dal punto di vista economico-finanziario, il cui progressivo aggravamento risultava anche dai bilanci depositati, tale da non consentirle di far fronte in un congruo lasso di tempo ai debiti contratti.
La Cassazione, infine, proprio con riferimento ai bilanci che evidenziavano la situazione economica degradata dell’impresa, spende alcune argomentazioni per affermare la non rilevanza, ai fini del giudizio sullo stato di insolvenza in materia di sofferenza bancaria, della circostanza se l’intermediario abbia o meno avuto effettiva contezza di tali documenti nel momento in cui procedeva alla segnalazione della posizione in Centrale Rischi, in quanto la situazione di sofferenza, così come avviene per l’insolvenza in ambito fallimentare, “ha natura oggettiva e non vi sono ragioni per ritenere che essa non possa essere confermata da elementi di prova comunque riferiti a una situazione anteriore a quella esistente al momento della segnalazione”: il giudice di merito, pertanto, può legittimamente prendere in considerazione tali prove della situazione problematica di squilibrio dell’impresa, a prescindere dall’eventuale analisi che di essi abbia fatto in concreto la banca nella propria decisione.
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Analisi della normativa e della giurisprudenza in materia di segnalazione a sofferenza presso la centrale dei rischi
Come è noto la Centrale Rischi, istituita presso la Banca d’Italia ai sensi degli artt. 53 e segg. T.U.B., della delibera CICR del 29 marzo 1994 e delle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia n. 139 del 11.02.1991, la cui versione vigente è il 19° aggiornamento del febbraio 2020, consiste in un sistema informativo nell’ambito del quale vengono accentrate le notizie sugli affidamenti concessi da ciascun Intermediario ai singoli clienti, al fine di permettere ai partecipanti di conoscere l’indebitamento globale di quest’ultimi verso l’intero sistema, ciò anche con riferimento alle posizioni collegate dei soggetti co-obbligati quali i garanti.
La finalità di detto istituto è evidentemente quella della tutela del credito e del contenimento dei rischi derivanti dal verificarsi del cd. “cumulo degli affidamenti” in capo a un medesimo soggetto: i dati contenuti nella Centrale dei Rischi vengono, infatti, consultati dagli Intermediari per la valutazione del merito di credito di un affidato, e ciò sia in occasione dell’istruttoria su un finanziamento sia in costanza di svolgimento del successivo rapporto contrattuale.
Al fine di garantire una completa informazione al riguardo, vi è l’obbligo da parte dei partecipanti al sistema di comunicare mensilmente alla Banca d’Italia i rapporti di credito in essere con ciascun cliente, di importo pari o superiore a determinati limiti stabiliti dallo stesso Istituto di Vigilanza: in questo caso si tratta di dati inviati sostanzialmente in maniera automatica e senza possibilità di scelta da parte del singolo partecipante al sistema.
Per quanto riguarda invece la segnalazione della cd. “posizione a sofferenza”, è previsto che l’Intermediario effettui una valutazione, in qualche modo, “discrezionale” ma comunque rispettosa dei criteri indicati nelle dette Istruzioni della Banca d’Italia: ai sensi del capitolo II, sezione 2, par 1.5 della circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’ 11 febbraio 1991, nell’aggiornamento n. 19 del 2020, nella categoria di censimento delle “sofferenze” si afferma, infatti, che: “va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti…”.
La circolare specifica, inoltre, quale deve essere la valutazione dell’Intermediario in merito all’“insolvenza” o alle “situazioni ad essa equiparabili”: “l’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.”.
Come già accennato nel commento all’ordinanza in oggetto, consolidata giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente affermato che il concetto di “insolvenza” che emerge dalle Istruzioni della Banca d’Italia si colloca in una posizione in un certo senso intermedia tra l’insolvenza accertata giudizialmente (il cui significato, come tale, è ricavabile dalla norma dell’art. 5 L.F.), e la semplice difficoltà momentanea nei pagamenti quale può essere un semplice “ritardo”, circostanza questa, come abbiamo visto, espressamente citata dalle istruzioni per escludere una sua rilevanza all’interno della categoria delle “sofferenze”.
E’ evidente, infatti, che tali segnalazioni non devono intervenire nel sistema quando una situazione di insolvenza sia stata già conclamata a mezzo di una sentenza fallimentare, altrimenti verrebbe vanificato il principio di precauzione per il quale la stessa Centrale dei Rischi è stata istituita: tutte le relative segnalazioni finirebbero, infatti, per essere in quel caso tardive e, in quanto tali, inutili a prevenire qualsiasi tipo di rischio sistemico.
E’ in questa ottica, quindi, che deve interpretarsi l’espressione prima riportata della circolare BI “situazioni ad essa sostanzialmente equiparabili” come riferita all’insolvenza, e nello stesso senso va intesa anche la successiva prescrizione indirizzata agli Intermediari, sempre contenuta nelle Istruzioni, di non tenere conto nel momento in cui segnalano il credito “a sofferenza” di previsioni di perdite sul credito né di eventuali garanzie reali o personali collegate allo stesso.
La segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi è infatti funzionale all’autotutela preventiva del sistema creditizio nei confronti della minaccia alla sua stabilità che può derivare dall’incremento incontrollato delle posizioni di rischio in capo ai singoli clienti (cfr. in dottrina, Pacileo, “Sofferenze bancarie”: presupposti di legittimità della segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia», in Giur. comm., 2010, II, pag. 682).
Ebbene la Corte di Cassazione nella sua opera di interpretazione della normativa in materia, ha affermato sin dalla fondamentale sentenza del 12 ottobre 2007, n. 21428, seguita da quella, altrettanto “sistematica”, del 1 aprile 2009, n. 7958, che la segnalazione di una posizione in sofferenza alla Centrale dei Rischi deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una “grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza”, ed ha ricordato che la causa della segnalazione non può essere un “mero ritardo” nel pagamento di un debito ma che piuttosto a dover essere valutata è la complessiva situazione finanziaria del cliente.
La Cassazione ha, inoltre, più volte precisato, con riferimento alla diagnosi di “insolvenza” ai sensi della normativa sulla Centrale dei Rischi, che: “..lo stesso tenore letterale delle sopra riportate “Istruzioni” e, segnatamente, l’accostamento che tali “Istruzioni” hanno inteso di stabilire tra “stato di insolvenza” (anche non accertato giudizialmente) e “situazioni sostanzialmente equiparabili” inducano a preferire quelle ricostruzioni che, “oggettivamente gemmate” (secondo l’espressione che trovasi adoperata in dottrina) dalla piattaforma della norma di cui alla L. Fall.,art. 5, hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione in “sofferenza” alla Centrale dei Rischi, una nozione levior rispetto a quella dell’insolvenza fallimentare, così da concepire lo “stato di insolvenza” e le “situazioni equiparabili” in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come “deficitaria”, ovvero, in buona sostanza, di “grave (e non transitoria) difficoltà economica”, senza, cioè, fare necessario riferimento all’insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità; conclusivamente ciò che rileva è la situazione “oggettiva” di incapacità finanziaria (“incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte”) mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito vantato dalla banca (cfr. Cass. 24.05.2010 n. 12626); tali principi sono stati integralmente ribaditi con i successivi arresti, anche recentissimi, del Giudice di Legittimità: n. 15609 del 9.07.2014; n. 2913 del 15.02.2016; n. 4612 del 22.2.2017; n. 31921 del 6.12.2019; n. 16409 del 30.07.2020; n. 23453 del 26.10.2020).
La giurisprudenza afferma, pertanto, che non è lo stato di “insolvenza in senso tecnico” a legittimare una segnalazione a sofferenza ma che a tal fine è sufficiente una situazione finanziaria meno grave, “levior” come riportano testualmente le sentenze appena citate, rispetto alla situazione di “incapienza” o “irrecuperabilità” propria dell’insolvenza in materia fallimentare; tutto ciò, peraltro, risulta in linea con le finalità preventive, prima evidenziate, proprie dell’istituto della Centrale dei Rischi che è destinato ad impedire la concessione di credito da parte delle Banche a soggetti che non potranno onorare le obbligazioni a causa delle difficoltà finanziarie in cui si trovano, obbiettivo che potrà essere raggiunto, si ripete ancora, solo mediante un “allarme preventivo” sull’eventuale stato di insolvenza nei debitori.
Conclusioni
La sentenza in commento si inscrive certamente nel solco della consolidata tradizione giurisprudenziale appena esaminata ma si caratterizza, se vogliamo, anche per una qualche volontà della Suprema Corte di spingersi a valutare nel concreto, sino addirittura ad esemplificarli, gli elementi di fatto che possono essere oggetto del giudizio dell’intermediario, nonché del giudice chiamato ex post a valutarne l’operato, in merito allo stato di sofferenza di un soggetto.
Al riguardo, degna di nota appare anche l’affermazione del principio, che la Cassazione trae dalla propria giurisprudenza in materia fallimentare e che ripropone anche in quella che ci occupa, secondo il quale il giudice può utilizzare elementi di prova sullo stato di insolvenza di un debitore, ai fini della segnalazione in Centrale dei Rischi, anche qualora gli stessi non siano stati presi in considerazione dalla Banca nell’ambito della propria valutazione della situazione complessiva del cliente, avendo la sofferenza una natura “oggettiva” ed essendo irrilevante, al riguardo, il percorso effettivamente seguito dall’istituto di credito nella fattispecie concreta oggetto di giudizio.
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