La nozione di pertinenza in ambito edilizio : va esclusa la natura pertinenziale della pensilina, qualora si tratti di opera che, per le sue caratteristiche e per la sua consistenza, determini una alterazione del territorio

Nota a Consiglio di Stato, Sezione V, 14 ottobre 2013, n. 4997.

La pronuncia che si annota si sofferma sul concetto di pertinenza in “senso edilizio”. Nello specifico, la nozione di pertinenza presenta un carattere ben delimitato, in quanto si fonda sulla mancanza di autonoma utilizzazione dell’opera nonché sulle ridotte dimensioni della stessa. Pertanto, non può attribuirsi natura pertinenziale ad una pensilina qualora si tratti di manufatto avente consistenza oggettivamente notevole e quindi tale “ex se” da alterare in modo significativo l’assetto del territorio, quand’anche si trovi in rapporto con altro bene (c.d. principale) e sia in potenza facilmente smontabile.

 

La fattispecie.

La sentenza che si evidenzia è stata emessa dal Consiglio di Stato in data 14 novembre 2013 a seguito dell’appello proposto dal Comune di Verona per la riforma della pronuncia emessa dal T.A.R. Veneto, Sezione II, concernente concessione edilizia a sanatoria per pensilina.

Nel caso de quo, la parte ricorrente, in qualità di titolare di un distributore di carburanti, impugnava dinanzi al Tar Veneto il provvedimento rilasciato dall’ente comunale con il quale veniva rigettata la domanda per l’accertamento di conformità in sanatoria di una pensilina di circa 50 metri quadri, posta a copertura del distributore, quale bene principale. La motivazione del suddetto diniego comunale era la seguente : mancato rispetto della disciplina del piano regolatore generale (P.R.G.), richiedendo quest’ultimo una distanza minima di 10 metri tra costruzioni.

Invero, l’opera in questione era stata realizzata ad una distanza di 1,20 metri dal fabbricato preesistente.

Tuttavia, parte ricorrente proponeva un secondo ricorso, mediante il quale richiedeva l’annullamento di un ulteriore provvedimento con il quale il Comune aveva congiuntamente ingiunto la demolizione della pensilina.

A seguito della riunione di entrambi i ricorsi, il Tar adito con sentenza n. 2218/2001 accoglieva le ragioni avanzate dalla parte ricorrente, sull’assunto che andasse attribuita natura di pertinenza alla pensilina, in quanto non rappresentante una nuova costruzione autonoma. Conseguentemente, l’opera doveva considerarsi sottoposta al regime autorizzatorio e non anche a quello concessorio.

Avverso tale pronuncia, il Comune di Verona proponeva appello, domandandone la integrale riforma.

Nello specifico, vista la non applicabilità alla pensilina del regime delle distanze fissato dallo strumento urbanistico comunale, il Comune appellante deduceva l’erroneità della gravata sentenza per le seguenti ragioni :

  • Irrilevante qualificazione della pensilina come “pertinenza”, posto che la riconduzione della fattispecie al regime autorizzatorio, piuttosto che a quello concessorio, avrebbe conseguenze solo sul regime sanzionatorio dell’abuso edilizio e non anche sul provvedimento di diniego di sanatoria del manufatto, emesso a causa della sua difformità dal regime delle distanze fissato dalla disciplina urbanistica di zona;

  • Erroneità in merito alla classificazione della pensilina, dovendosi considerare, per le sue rilevanti dimensioni (50 mq di superficie – 4,50 mt. di altezza – 0,70 mt. di spessore), a tutti gli effetti una nuova costruzione e, come tale, soggetta al regime giuridico proprio di tali interventi edilizi.

 

La soluzione.

Con la sentenza n. 4997/2013 il Consiglio di Stato ha dichiarato la fondatezza dell’appello sulla scorta delle motivazioni che di seguito vengono evidenziate.

In primis, il Collegio ha escluso il collegamento tra l’applicazione del regime autorizzatorio, la natura pertinenziale dell’opera e la declaratoria di rigetto dell’istanza di sanatoria; difatti, in pieno accordo con quanto dedotto dalla parte appellante, il diniego di sanatoria si fonda essenzialmente sul mancato rispetto della disciplina urbanistica in tema di distanze tra costruzioni, la cui osservazione è indipendente dalla natura pertinenziale o meno dell’intervento edilizio.

Ulteriore passaggio trattato dall’organo giudicante, in quanto ritenuto il punctum dolens dell’intera questione, è rappresentato dalla natura in “senso edilizio” della pertinenza.

In base ad orientamenti giurisprudenziali fortemente consolidati, perché un’opera possa rientrare nel regime delle pertinenze in campo edilizio deve possedere un rilievo oggettivamente marginale, tale da determinare una irrilevante alterazione dello stato dei luoghi.

Non a caso, il Consiglio si sofferma sul significato circoscritto della nozione di pertinenza, asserendo che essa si fondi : “non solo sulla mancanza di autonoma utilizzazione e di autonomo valore del manufatto, ma anche sulle ridotte dimensioni dello stesso, tali da non alterare in modo significativo l’assetto del territorio o incidere sul carico urbanistico, caratteristiche queste la cui sussistenza deve essere peraltro dimostrata dall’interessato”.

Ne deriva, dunque, che un’opera vada qualificata in termini di nuova costruzione nell’ipotesi in cui presenti una consistenza oggettivamente notevole e tale da alterare ex se l’assetto territoriale in maniera significativa, dovendosi di conseguenza assoggettare al regime concessorio proprio delle nuove costruzioni.

Né possono incidere, in termini di sottrazione alla definizione di pertinenza, il rapporto con altro bene c.d. principale e la facile smontabilità del manufatto.

Pertanto, l’organo collegiale ha rilevato che, nel caso di specie, la pensilina debba rientrare, in ragione delle due caratteristiche e delle sue dimensioni, nel novero delle “nuove costruzioni” e non in quello delle “pertinenze”, dovendo trovare necessariamente applicazione la disciplina in materia di distanze fra fabbricati, di cui alla richiamata disciplina urbanistico – edilizia comunale.

Dott.ssa Stefanelli Eleonora

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