La nozione di verifica di conformità nel settore dei servizi e forniture coincide sostanzialmente con la nozione di collaudo dei lavori pubblici

Lazzini Sonia 01/09/11
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Solo con il regolamento di attuazione al codice dei contratti viene normata la verifica di conformità per appalti di servizi e forniture

La nozione di verifica di conformità nel settore dei servizi e forniture, peraltro oggi prevista dal d.P.R. 207 del 2010 (pur non ancora entrato in vigore) agli artt. 312 e ss., coincide sostanzialmente con la nozione di collaudo dei lavori pubblici. E’ il caso di segnalare che mentre nella bozza di Regolamento si era distinto tra collaudo per le forniture e verifica di conformità per i servizi, nel testo poi licenziato si è utilizzata l’espressione “verifica di conformità” anche per le forniture.

Nell’ambito delle forniture il collaudo era attività prevista fin dalla legge di contabilità dello Stato (art. 12 bis R.D. 2440 del 1923) e dal regolamento di contabilità (artt. 121 e ss. R.D. 827 del 1924).

Nell’ambito dei servizi è invece vero che il collaudo non aveva una disciplina specifica.

E’ vero che alla legislazione di settore in realtà non era sconosciuta la verifica di conformità per i servizi. Ad esempio la L.R. Emilia Romagna n. 9 del 2000 (disposizioni in materia di forniture e servizi) poi abrogata dalla L.R. n. 28 del 2007, prevedeva la verifica di conformità all’art. 30. La successiva L.R. 28 la prevede all’art. 17. Ma è altrettanto vero che prima della entrata in vigore del Regolamento approvato con d.P.R. 207 del 2010 non si rinviene alcun obbligo preciso nel Codice dei Contratti volto al rilascio di tale certificazione.

E l’esegesi dell’art. 120 del Codice dei contratti non consente, allo stato, di accogliere le argomentazioni della ricorrente. L’art. 120 si segnala per due motivi.

Il primo è la conferma della scelta normativa già effettuata dalla disciplina previgente sui lavori pubblici per una delegificazione della materia.

Il secondo, e più importante, è che la disposizione, come osserva la dottrina, si sottolinea per la volontà di omogeneizzare la disciplina dei contratti di appalto di servizi e forniture a quella finora vigente solo per i lavori pubblici. Volontà di omogeneizzazione che è stata portata a compimento con il nuovo Regolamento di attuazione in base al quale la ricorrente potrà trovare soddisfazione alla propria pretesa.

Il ricorso deve pertanto, allo stato, essere respinto.

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