La nuova esecuzione penale minorile

Redazione 14/06/19

Le fonti sovranazionali

L’adozione di una specifica disciplina dell’esecuzione penale minorile si è rivelata in primis necessaria stante quanto dispone l’art. 31, comma 2 Cost., il quale statuisce testualmente che la Repubblica protegge «l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

A tale generale previsione contenente la valorizzazione del best interest of the child, s’accompagnava, quale pungolo per il legislatore, la folta schiera di previsioni sovranazionali poste a protezione del minore ratificate dall’Italia, la cui semplice lettura conclamava l’inadeguatezza dell’impianto normativo nazionale dedicato all’esecuzione della pena nei confronti dei minori di anni diciotto. In tale contesto primeggiano fra tutte le Regole minime di Pechino per l’amministrazione della giustizia minorile adottate dall’Onu a new York, il 29 novembre 1985, in cui è stabilito che i diversi livelli dell’amministrazione della giustizia minorile possono esercitare un potere discrezionale sia nell’istruttoria che nel processo e nella fase esecutiva tenuto conto delle esigenze del minore (art. 6); che l’obiettivo principale del trattamento sono l’educazione e la formazione affinché i minori possano avere un ruolo costruttivo e produttivo nella società (art. 26); che si dovrà ricorrere il più frequentemente possibile a misure non detentive quali la liberazione condizionale o il regime di semilibertà (artt. 28-29) (13).

Mediante la l. 27 maggio 1991, n. 176 che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione sui diritti del fanciullo (new York, 20 novembre 1989) si è stabilito che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente (art. 3); che è necessario prevedere l’adozione di leggi, procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificatamente ai fanciulli «sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso un reato» (art. 40, comma 3) e che a questi ultimi bisogna offrire un trattamento che faccia loro assumere un ruolo costruttivo in seno alla società (art. 40, comma 1). Inoltre la Convenzione riconosce al minore condannato «il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale» e prescrive da ultimo che la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono «costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile» (art. 37, lett. b), l. n. 176 del 1991) (14). Proprio traendo spunto dal disposto dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e considerando il sopra richiamato precetto costituzionale contenuto nell’art. 31 comma 2 Cost., il concetto di best interest of the child è divenuto parte integrante della più recente giurisprudenza costituzionale (formatasi in tema di tutela delle detenute madri di cui si è detto, ma estensibile, quanto alla valenza del principio, anche alla materia minorile nel suo complesso), con conseguente recessività del canone in questione solo in presenza di una concreta verifica della prevalente esigenza di difesa della società dal crimine e quindi al di là di meri automatismi che impediscono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni (15).

Venendo più nello specifico a considerare le garanzie di protezione del minorenne in ambito europeo, spiccano le previsioni della CEDU dedicate alla tutela dei diritti dei detenuti, siano essi maggiorenni che minori; in particolare ci si riferisce all’art. 3 il quale fa divieto di sottoporre chiunque a tortura o «trattamenti inumani e degradanti» ed esprime la volontà a che sia garantito, in maniera assoluta ed inderogabile, il rispetto della dignità della persona umana ad opera delle autorità pubbliche; nella medesima direzione – probabilmente con maggior intensità nella tutela dei diritti dei detenuti – devono richiamarsi gli artt. 7 e 10 del Patto internazionale sui diritti civili e politici nonché gli artt. 64 e 67 della Costituzione europea (16). numerose inoltre le Raccomandazioni del Consiglio d’europa che – seppur non vincolanti – svolgono il fondamentale ruolo di fissare degli standard per tutti gli Stati membri: la Raccomandazione (87) 20 sulle «Reazioni sociali alla delinquenza minorile», la quale si sofferma in particolare sul carattere di extrema ratio della pena detentiva nel sistema minorile e nell’incremento di misure quali l’affidamento in prova e la riparazione, rilevando inoltre la necessità di introdurre un autonomo sistema di pene per i minorenni; la Raccomandazione (2003) 20 sulle nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile, la quale riconosce le finalità di reintegrazione sociale dell’esecuzione minorile e la necessità che si tratti di un percorso educativo cui sia resa partecipe anche la famiglia; la Raccomandazione (2006) 2 contenente le cc.dd. “Regole penitenziarie europee” che si sofferma, in particolare, sulla situazione del minore detenuto in istituti di custodia carceraria, i quali devono offrire servizi ludici, di supporto psicologico e percorsi formativi pari a quelli fruibili dai minori in libertà.

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La nuova esecuzione penale minorile

Il volume affronta in maniera sistematica l’esecuzione penale a carico di imputati minorenni alla luce della recente riforma introdotta dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 in attuazione dell’art. 1, commi 82, 83 e 85, lett. p), della legge delega 23 giugno 2017, n. 103.Trattasi di un’organica disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni la quale, dopo trent’anni dal varo delle disposizioni sul processo minorile avvenuta col d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e a distanza di oltre quaranta dall’entrata in vigore della l. 26 luglio 1975, n. 354, giunge a colmare la grave lacuna legislativa rimarcata in plurime occasioni dalla dottrina e dalla giurisprudenza.Il testo, partendo dai princìpi cardine della riforma e dalla struttura del d.lgs. n. 121 del 2018, esamina partitamente le misure penali di comunità ed il procedimento di sorveglianza deputato all’applicazione, alla sospensione ed alla revoca delle stesse, soffermandosi sui temi più dibattuti, primo fra tutti quello afferente i reati c.d. “ostativi” e le relative preclusioni. Sono di seguito esaminate le ulteriori misure alternative alla detenzione fruibili dai minorenni e, infine, il volume affronta il regime penitenziario minorile intra moenia sul presupposto che la detenzione in istituto – proprio alla luce della riforma del 2018 – dev’essere considerata quale extrema ratio applicabile temporaneamente sino al ricorrere dei presupposti per la concessione di misure extracarcerarie. Corredata da schemi ed appendice normativa, l’opera è aggiornata alla più recente giurisprudenza di legittimità e merito.Armando Macrillò Avvocato e dottore di ricerca in procedura penale, è titolare di contratto integrativo di insegnamento in Diritto dell’esecuzione penale presso la LUISS Guido Carli di Roma, ove è altresì docente di Diritto processuale penale presso la School of Law. Dirige la Scuola di alta formazione dell’Avvocato penalista presso la Camera Penale di Roma. È autore di numerosi saggi in materia penale e processuale penale pubblicati sulle principali riviste e di volumi fra cui, con il medesimo Editore, I diritti del minore e la tutela giurisdizionale.

Armando Macrillò | 2019 Maggioli Editore

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Con la decisione quadro 2002/584/GAI in tema di mandato di arresto europeo, adottata dal Consiglio dell’unione europea in data 13 giugno 2002 ed attuata in Italia mediante la l. 22 aprile 2005, n. 69 il cui art. 18, lett. f), è stato previsto un corposo numero di ipotesi di rifiuto della consegna da parte di uno Stato membro (17). La disposizione ricomprende fra i divieti, definiti latu sensu come di “matrice comunitaria”, proprio la condizione di minore degli anni quattordici al momento della commissione del fatto, quella di infradiciottenne laddove il reato per cui si procede venga punito con una pena detentiva inferiore ad anni nove, ovvero se sussista una «provata incompatibilità» fra la restrizione della libertà personale ed i processi educativi in atto, ovvero ancora – infine – se il ricercato risulti non imputabile o se la normativa dello Stato richiedente non preveda l’accertamento dell’effettiva capacità d’intendere e volere (18).

Le garanzie procedurali per i minori di anni diciotto indagati o imputati nei procedimenti penali

La particolare attenzione dedicata alla condizione minorile trasuda, infine, dalla recente direttiva 2016/800/UE, emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio l’11 maggio del 2016, avente ad oggetto le garanzie procedurali per i minori di anni diciotto indagati o imputati nei procedimenti penali e fino alla decisione definitiva la quale dovrà essere recepita dagli Stati membri entro tre anni (19). Pur non investendo nello specifico la tematica dell’esecuzione della pena, la direttiva prevede un insieme di diritti che mirano a garantire un processo “a misura di minore” volto sia ad accertare i fatti-reato, sia all’inserimento sociale ed al recupero dell’interessato; in particolare, agli artt. 11 e 12, ribadisce il favor accordato alle misure extra moenia e stabilisce che qualsiasi forma di privazione della libertà del minore deve avvenire con modalità tali da rispettarne la particolare vulnerabilità.

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