Tra queste emerge l’introduzione di una nuova fattispecie delittuosa di cui all’art. 663-bis c.p., rubricata: “l’esercizio molesto dell’accattonaggio”.
La fattispecie di cui all’art. 663 bis c.p.
La nuova disposizione penale pare rt. 670 del codice penale sulla “Mendicità”, abrogato dall’art. 13, del D.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
Si punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque eserciti l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà.
Il trattamento sanzionatorio previsto prevede l’arresto da tre a sei mesi a cui si accompagna la previsione di un’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.
In aggiunta, potrà essere sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento.
L’art. 600 octies c.p.
La riforma riscrive anche l’articolo 600-octies del codice penale, la cui rubrica sarà sostituita dalla seguente: “Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio”.
A questo riguardo, risulta evidente la stretta nei confronti degli organizzatori, che si affiancherà a quella prevista dal primo comma della disposizione.
La fattispecie penale di cui all’art. 600-octies, ad oggi, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale, per mendicare, di minori degli anni 14 ovvero permette che questi, sottoposti alla sua autorità o affidate alla sua custodia o vigilanza, mendichino, o che altri se ne avvalgano per mendicare. La pena è quella della reclusione da uno a tre anni.
Il secondo comma, aggiunto dalla legge in materia di sicurezza, ha ritenuto opportuno sanzionare con la reclusione da uno a tre anni anche chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto.
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