La nuova legge regionale sulla polizia locale nel lazio (PARTE PRIMA)

La nuova legge sulla Polizia Locale nella Regione Lazio (riportata in calce)?? stata approvata 13 Gennaio scorso, dopo un iter lungo e travagliato, nel quale ci sono stati tanti momenti di dura polemica, alimentata anche dal clima elettorale e da forte contrapposizione soprattutto tra l?ente Regionale e l?amministrazione Comunale di Roma che, in virt? del suo ruolo di citt? capitale e forte di uno dei pi? antichi e numerosi corpi di polizia municipale dell?intera nazione (che conta ad oggi pi? di 6.500 operatori), ha voluto affermare un ruolo di particolare indipendenza ed autonomia.

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Questa riforma arriva dopo 15 anni dalla prima legge regionale sulla polizia nel Lazio che risaliva al 24 febbraio 1990 (Legge 20/90) e che era, almeno nelle intenzioni, una legge lungimirante per molti aspetti ma che ? rimasta per tutti questi anni largamente inattuata.

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RIVALUTAZIONE GENERALE DELLA POLIZIA LOCALE

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Il primo aspetto che appare fortissimo in questa nuova legge ? la volont? di dare il giusto ruolo alla Polizia Locale che nella sua specificit? svolge un servizio peculiare che in nessun modo pu? essere considerato subalterno o minoritario rispetto le altre forze di polizia.

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Se la precedente legge del 1990 si preoccupava di disciplinare le ?funzioni? di polizia locale questa nuova legge disciplina la polizia locale, creando anche un bagaglio di immagine e di valori non comuni.

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Innanzitutto si impone la denominazione di polizia locale sia ai corpi dei comuni che delle province, e si prevede tutta una serie di iniziative per favorirne l?integrazione ed un costante raccordo nel servizio sul territorio, eliminando una distinzione che oggi non ha pi? senso e superando anche i momenti di tensione che si sono a volte creati con il nuovo ruolo che molte province, al passo con i tempi, hanno dato ai propri corpi di polizia; l?obiettivo implicito di questa nuova legge ? il superamento di distinzioni tra gli operatori della polizia locale sia in senso verticale (provincia-comune) che in senso orizzontale (comune-comune), favorendo accordi e intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali (art.7), come si vedr? meglio in seguito.

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La migliore strada per favorire la stretta collaborazione istituzionale tra la polizia locale e le altre forze di polizia e la migliore integrazione tra tutte le forze di polizia locale ? sicuramente la previsione di percorsi di formazione ed aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze di polizia nazionali ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza (art.7 comma 1 lett.e).

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E? stata istituzionalizzata una festa annuale della polizia locale la ?Giornata Regionale della Polizia Locale del Lazio? (art.11) nella quale saranno conferiti anche riconoscimenti agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli.

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Molto interessante anche l?attivit? di prevenzione ed educazione della polizia locale che ? stata prevista sin dalle scuole primarie sino alle scuole secondarie di primo e secondo grado, integrando i programmi di educazione civile e sociale, attraverso interventi della polizia locale finalizzati all?approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada, all?educazione alla legalit? e al rispetto delle regole di civile convivenza.

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Altro grande riconoscimento del ruolo della polizia locale ? contenuto nell?art.10, che riserva una quota di alloggi dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica anche agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, come gi? avveniva per le altre forze di polizia.

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Inoltre questa legge si spinge anche a disporre che i veicoli adibiti all?espletamento delle funzioni e dei compiti di polizia siano dotati, nel rispetto della normativa statale vigente, di un?apposita targa identificativa. (art.15 comma 2).

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Infine ? da menzionare la rivalutazione dei comandi e degli uffici di polizia locale, troppo spesso mortificanti per gli operatori ed inadeguati al ruolo ed alla funzione che svolgono, per questa ragione l?articolo? 12 comma 2 lett. g prevede, a carico degli enti locali, la realizzazione di idonee strutture edilizie adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, di tutela della salute, di decoro ambientale e praticit? di utilizzazione per lo svolgimento delle attivit? e dei compiti di istituto della polizia locale.

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TUTELA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI

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Questa legge introduce una particolare tutela della salute degli operatori della polizia locale, ritenendoli di fatto una categoria a rischio proprio per le peculiarit? del lavoro che li espongono ad intemperie, a rischi fisici, ambienti pericolosi e malsani per la salute cos? come i colleghi delle forze di polizia nazionale, pur non fruendo, ingiustamente, del riconoscimento statale della categoria usurante.

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Per questa ragione l?articolo 10 dispone un costante monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale attraverso le aziende unit? sanitarie locali e delle aziende ospedaliere della regione.

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GRADI, UNIFORMI

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Gia la legge del 1990 prevedeva una disciplina regionale dei gradi e delle uniformi, da regolamentare con successivo atto legislativo, che per? non ? mai stato scritto in tutti questi anni. Questo aspetto ? stato alleggerito dalla nuova legge che ha eliminato la previsione di un ulteriore atto legislativo e rimettendo di fatto questa competenza ad atto di giunta (art.15 comma 1 lett. b e c).

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Soprattutto sulla questione delle uniformi regionali, che peraltro, come ? noto, la disciplina ? rimessa alle regioni sin dal 1986 con la legge quadro sulla Polizia Municipale (L.65/86), si sono concentrate le polemiche di alcuni sindacati dei vigili romani e soprattutto del Comune di Roma, preoccupati di tutelare l?uniforme adottata dalla capitale, ritenuta parte del patrimonio storico della citt? e del suo antico Corpo di Polizia Municipale.

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In realt? l?uniforme della Polizia Municipale di Roma ? la classica divisa blu, con camicia bianca e cravatta scura; la pi? diffusa tra la polizia municipale in generale e soprattutto la pi? diffusa nel Lazio, appare quindi molto difficile che l?uniformit?, tanto attesa nel Lazio, comporti una rivoluzione del ?Modello Roma? (? questa la dicitura che compare da anni in molti bandi di appalto per l?acquisto di uniformi).

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I vigili romani sono riusciti, tuttavia, a spuntare in sede di approvazione in aula due forti riconoscimenti, uno riguarda la previsione di specifiche disposizioni per il corpo della polizia municipale della Capitale, allo scopo di salvaguardarne le tradizioni e l?identit?, da concertare con il Comune di Roma (art.15 comma 3); l?altro riconoscimento ? per la Scuola della Polizia Municipale di Roma, sicuramente una delle pi? antiche e prestigiose in Italia, essendo espressamente previsto che la Regione si impegna a stipulare apposita convenzione per il riconoscimento della sua attivit? didattica, possibilit? questa???????? del tutto facoltativa ed eventuale nei confronti delle altre scuole di formazione e di aggiornamento per gli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale gi? esistenti sul territorio regionale (art.19).

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DISTINTIVI E MODULISTICA UNIFORME

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La normativa si spinge oltre l?omologazione regionale delle uniformi e dei gradi, prevedendo anche lo stemma della Regione su tutte le uniformi della polizia locale del Lazio, un modello uniforme della tessera di riconoscimento personale da attribuire a ciascun operatore in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite (art.15 comma 1 lett.c).

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Inoltre per favorire la funzionalit?, e l?omogeneit? ma anche per facilitare la cooperazione e la collaborazione istituzionale tra tutti i corpi e di livelli della polizia locale ? previsto che la regione disponga con proprio regolamento una modulistica uniforme per i servizi di polizia locale su tutto il territorio regionale (art. 15 comma 1 lett.f).

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ORGANICO ED OPERATIVITA? H24 E 7 GIORNI A SETTIMANA

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La vecchia legge 20 del 1990 stabiliva precisi parametri per la determinazione della dotazione organica della polizia locale dei vari enti, imponendo agli enti locali di prevedere due operatori per ogni 800 abitanti o frazione superiore a 400 abitanti, tuttavia nella realt? questi rapporti sono stati largamente disattesi rimanendo una mera dichiarazione di principio.

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Questi parametri sono stati riproposti integralmente nella nuova legge ed ampliato a 2 unit? ogni 600 abitanti per i comuni capoluogo di provincia (art.12 comma 2 lett.a), fermo restando che questo rapporto deve essere considerato un valore minimo. E? previsto comunque che in ogni caso la dotazione organica e l?organizzazione dei servizi e dei corpi di polizia locale deve tenere in considerazione la densit? della popolazione residente, l?articolazione in circoscrizioni o altre forme di decentramento, l?estensione del territorio, l?intensit? dei flussi di circolazione e di viabilit?, il patrimonio ambientale, l?affluenza turistica? e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente (art.12 comma 2 lett.b).

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Una importantissima riforma riguarda i Comandanti dei Corpi ed i responsabili dei Servizi di Polizia Locale che, anche quando ricoprano questa funzione per incarico temporaneo o ad interim, devono essere in possesso o devono assumere esclusivamente lo status di appartenente ai corpi e ai servizi della polizia locale. In questo modo non saranno pi? ammissibili i casi di Segretari Comunali e Provinciali, Direttori Generali, Dirigenti e Funzionari di altri settori, di assumere l?incarico, anche limitato nel tempo, di Comandante o Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

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Altro grande innovazione di questa riforma ? la previsione dello svolgimento delle attivit? di polizia locale in tutti i giorni dell?anno per ventiquattro ore, per i corpi di polizia locale delle province e dei comuni capoluogo di provincia, mentre per tutti gli altri agli altri corpi o servizi per almeno dodici ore al giorno fermo restando la disponibilit? in tutti i giorni dell?anno (art.12 comma 2 lett.f).Questa disposizione, che potrebbe apparentemente sembrare scontata al giorno d?oggi, in realt? non lo ?, basti considerare che solo la Polizia Municipale di Roma ad oggi ha questa operativit?, che non trova riscontro neanche nelle principali polizie Provinciali della Regione Lazio.

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NUMERO UNICO E CENTRALI OPERATIVE

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Questa nuova legge favorisce e finanzia l?evoluzione tecnologica della polizia locale ed in particolare lo sviluppo di moderne centrali operative, anche in forma consortile o associata, e l?interconnessione tra tutte le centrali della polizia locale tra di loro (art.8 comma 1 lett.b) ed il collegamento a livello territoriale con quelle delle forze di polizia nazionali (art.7 comma 1 lett.b).

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Inoltre ? previsto un sistema regionale di interconnessione via etere per collegare tutti i comandi dei corpi di polizia locale dei comuni con quelli delle relative province, realizzando un vero e proprio network delle telecomunicazioni della polizia locale su tutto il territorio regionale.

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Infine viene disposta l?attivazione di un numero unico, come le altre forze di polizia, per dare immediato riscontro alle esigenze dei cittadini (art.5 comma 3 lett.b).

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RIDEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DELLA POLIZIA LOCALE

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Nella precedente legge regionale del 1990 traspariva la vecchia e triste concezione della polizia locale come istituzione minoritaria e quasi ausiliaria alle altre forze di polizia, soprattutto dove disponeva (art.6) che le funzioni della polizia locale erano svolte ?limitatamente ai servizi di istituto e alle qualifiche rivestite?, una frase giuridicamente incomprensibile, sappiamo bene infatti che le qualifiche rivestite dalla polizia locale sono le medesime di qualsiasi altra forza di polizia, e poi quale ? il senso di limitare queste funzioni ?ai servizi d?istituto?, forse la legge regionale si preoccupava di vietare l?attivit? a fini di interesse privato o per fini illeciti, pi? di quanto non facesse gi? il codice penale!

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???????? La precedente legge regionale definiva i compiti dei servizi e corpi di Polizia Locale nelle funzioni di polizia amministrativa (art.6 comma 3) e nell?elenco tassativo contenuto nel primo comma dell?art.6:

a)?????? prevenire e reprimere le infrazioni ai regolamenti di polizia locale;

b)?????? vigilare sull’osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti, delle ordinanze e provvedimenti amministrativi, la cui esecuzione e demandata alla polizia locale;

c)?????? assolvere incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione con nessi ai compiti di istituto;

d)?????? vigilare sulla integrit? e conservazione del patrimonio pubblico;

e)?????? prestare i servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l’espletamento delle attivit? e i compiti istituzionali degli enti di appartenenza;

f)???????? prestare opera di soccorso in occasione di pubbliche calamit? e disastri.

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La nuova normativa (art.3) ribalta l?idea della definizione tassativa dei compiti della polizia locale, per esprimere una definizione generale dell?attivit? di polizia locale intesa come ?le funzioni ed i compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale comprendono l?insieme delle attivit? dirette a tutelare l?ordinata e civile convivenza a livello locale attraverso la prevenzione e il contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti?

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A questa nuova concezione del ruolo della polizia locale alla quale sono attribuite tutte le funzioni che non siano riservate istituzionalmente (e potremo dire costituzionalmente) alla competenza dello Stato e dei suoi organi, si unisce anche una elencazione di funzioni particolari che, all?elenco della precedente normativa introduce una dimensione diversa di polizia amministrativa, definita dall?articolo 183 della legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) ed inoltre dispone che nello svolgimento dell?attivit? di soccorso in occasione di pubbliche calamit? e disastri si operi in collegamento con gli altri servizi operanti nel settore della protezione civile.

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Si registra inoltre una grande novit? costituita dall?attribuzione alla Polizia Locale della funzione di Polizia Tributaria (art.3 comma 1 punto g), intesa come l?attivit? ispettive e di vigilanza sull?osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali e a quelle di cui all?articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600.

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Su questo punto ci si riserva di svolgere un approfondimento specifico poich? si apre un nuovo campo dagli sviluppi tutti da definire nel cammino di rivalutazione del ruolo della polizia locale e nel rapporto amministrazioni locali ? cittadini.

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ARMI E STRUMENTI DI AUTOTUTELA

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La nuova legge entra nel merito della dotazione e del porto delle armi da fuoco e degli strumenti da difesa non letali, sebbene nella votazione in aula il testo originario, evoluto e perequativo per tutti gli operatori della regione, ha dovuto subire emendamenti importanti che hanno purtroppo lasciato troppo spazio ai regolamenti degli enti locali che, in molti casi, sono influenzati pi? dal confronto partitico che non da una astratta visione professionale che meriterebbe l?argomento e la tutela della sicurezza degli operatori.

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Innanzitutto si stabilisce (art.3 comma 4) che tutti gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale possono portare le armi da fuoco e gli strumenti di autotutela senza licenza anche fuori dall?orario di servizio.

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Bench? la stessa disposizione faccia salve le modalit? previste dai regolamenti degli enti locali questa ? sicuramente una conquista sotto il profilo della dignit?, poich? sappiamo bene che la qualifica di agente ausiliario di P.S. consente ex lege il porto senza licenza e senza alcun limite della sola arma di ordinanza (a differenza degli ufficiali di P.S.) e non si capisce perch? possano essere imposte limitazioni agli operatori della Polizia Locale, che non sono previste non solo per le altre forze di polizia, ma anche per tutti gli altri soggetti muniti della qualifica di Pubblica Sicurezza, come ad esempio gli ex ufficiali sanitari ora U.P.G. delle Aziende Sanitarie Locali.

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Altra novit? di rilievo ? la previsione di apposito regolamento regionale che disponga le modalit? di organizzazione dei corsi di addestramento obbligatori per il personale di polizia locale dotato di armi da fuoco e dei corsi di addestramento alla difesa personale (art.15 comma 1 lettera e). E? previsto che il medesimo regolamento regionale stabilisca le tipologie e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori nonch? i criteri generali per l?assegnazione (art.15 comma 1 lettera d).

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Purtroppo anche in questo caso, il testo originario ? stato variato in aula per salvaguardare la potest? regolamentare degli enti locali sia in ordine all?eventuale adozione dei predetti strumenti che degli specifici criteri per l?assegnazione; questo emendamento contrasta con la premessa su cui si basa la previsione del Regolamento Regionale di Polizia Locale (art.15 comma 1), e cio? la volont? di garantire funzionalit?, economicit? ed omogeneit? sull?intero territorio regionale.

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ISTITUZIONALIZZAZIONE VIGILE DI QUARTIERE

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La Regione Lazio aveva gi? istituzionalizzato la figura del Vigile di Quartiere attraverso la Legge Regionale 10 maggio 2001 n.10 (art.41), prevedendo anche specifici contributi.

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Questa nuova legge prevede espressamente interventi diretti della Regione per favorire l?istituzione del vigile di quartiere (art.8 comma 1 lettera b punto 2) attraverso la costituzione nei corpi di polizia municipale di appositi nuclei o unit? operative di quartiere, ai quali siano preposti almeno due addetti, destinati in via principale ad un rapporto di specifica conoscenza della realt? del territorio a livello di quartiere, di rione o di zona. E? previsto anche che i vigili di quartiere provvedano ad inserire tutte le informazioni che raccolgono nella banca dati della polizia locale istituita con questa stessa legge.

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La seriet? di questi interventi presuppongono, per espressa previsione della stessa legge (art. 8 comma 2), un piano triennale dei finanziamenti che preveda sia un cofinanziamento da parte degli enti locali attraverso i proventi delle sanzioni amministrative, troppo spesso destinate a settori estranei alla Polizia Locale, ed inoltre un sistema di verifica sulla realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento a pena di revoca dell?intervento regionale in caso di mancata attuazione.

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FINANZIAMENTI PER LA POLIZIA LOCALE E LA SICUREZZA URBANA

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Gi? con la Legge Regionale 11 settembre 2003 n.29 (art.10), erano stati previsti contributi regionali per il potenziamento dei servizi di polizia locale.

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La nuova legge sulla polizia locale ha stabilito, con le stesse modalit? viste sopra per garantire l?efficacia e l?attuazione dell?intervento, importanti finanziamenti regionali per realizzare il controllo del territorio mediante un pi? efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale.

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Sono previsti quindi contributi sulla spesa d?acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento dei corpi e dei servizi di polizia locale (art.8 comma 1 lettera a), per la costituzione e il miglioramento delle sale operative (art.8 comma 1 lettera b punto 1) per il potenziamento delle attivit? di vigilanza nelle aree pi? soggette a rischio di esposizione ad attivit? criminose (art.8 comma 1 lettera b punto 3).

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PROMOZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI CORPI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

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Uno delle novit? di maggior rilievo di questa riforma normativa ? costituita dalla promozione di forme di collaborazione istituzionale tra le forze di polizia locale (ed in particolare tra le polizie provinciali e municipali) estesa anche alle altre forze di polizia ed organi dello stato (art.7). Per queste finalit? sono previste sale operative della polizia locale collegate con quelle delle polizie nazionali, l?integrazione nella gestione degli interventi di emergenza, l?interscambio di informazioni e la realizzazione di sistemi informativi integrati.

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Il tempo ci dir? se queste lungimiranti disposizioni produrranno risultati concreti o rimarranno semplici dichiarazioni di principio.

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Per quanto riguarda i consorzi e la gestione associata dei corpi e servizi di polizia locale dobbiamo registrare grandi novit?, infatti mentre la precedente normativa (art.2 comma 3 L.R,20/1990) si esprimeva in termini molto restrittivi su queste possibilit?, riservandole esclusivamente ai Comuni che non possedevano i requisiti per costituire un proprio corpo di polizia locale (quindi almeno 7 addetti),? ora l?articolo 12 della nuova legge prevede espressamente che ?Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali mediante i corpi ed i servizi di polizia locale istituiti, in forma singola o associata, in maniera tale da garantirne l?efficienza, l?efficacia e la continuit? operativa.?.

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Questa nuova filosofia ? una delle novit? pi? importanti di questa nuova legge, che pur favorendo la gestioni associate dei servizi e corpi di polizia locale nei comuni pi? piccoli (art.9), con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, con questa dicitura cos? ampia non esclude i comuni pi? grandi, estendendo questo strumento a tutte le realt? come gi? avviene, in maniera molto diffusa ed estesa nelle realt? dell?Italia Settentrionale.

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Ma l?articolo 12, a ben vedere, estendendo le gestioni associate a tutti gli enti locali, include implicitamente persino le province, aprendo la partecipazione dei Corpi di Polizia Provinciale ai Consorzi ed alle gestioni associate di Polizia Locale dei comuni, con sviluppi del tutto nuovi nel panorama nazionale ed assolutamente imprevedibili.

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Si deve registrare inoltre che questa nuova legge ha disciplinato espressamente tutti gli aspetti istituzionali e normativi pi? importanti della gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale, prevedendo tra l?altro la competenza degli enti locali a definire, con apposito regolamento, l?istituzione, il territorio di competenza e la regolamentazione della gestione associata dei servizi e corpi di polizia locale (art.12 comma 4), stabilendo che con lo stesso regolamento gli enti locali associati istituiscano un organo che assuma le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e che possa impartire le direttive al responsabile del servizio o al comandante del corpo di polizia associato o consorziato (art.13 comma 1).

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Sono previsti anche specifici finanziamenti Regionali a favore delle gestioni in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale (art.9 comma 1 lettera b).

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PATENTI DI SERVIZIO E TARGHE PER LE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE

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L?articolo 20 della nuova legge dispone lo svolgimento di appositi corsi per il personale della Polizia Locale per il conseguimento della Patente di Servizio, prevista dall?art.139 del nuovo C.d.S., da svolgere in strutture pubbliche o private attraverso un adeguato insegnamento sia teorico che pratico.

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E? previsto anche che i veicoli adibiti all?espletamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale siano dotati, nel rispetto della normativa statale vigente, di un?apposita targa identificativa da definire con il Regolamento Regionale (art.15 comma 2).

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Sappiamo che di questa possibilit? si sta discutendo da tempo (si sarebbe anche definita la sigla FPL) nell?ambito della riforma della legge quadro dello Stato sulla polizia locale, e sebbene non sar? facile intervenire sulle disposizioni relative alla targa degli autoveicoli con gli attuali strumenti normativi rimessi alla competenza delle regioni, questa norma ? comunque da apprezzare per la volont?, dimostrata, ancora una volta, di rivalutare il ruolo della polizia locale e la dignit? dei suoi operatori.

  • allegato: LEGGE REGIONALE 13 Gennaio 2005 n.1? (pdf 41,5 kb)

Mancini Massimiliano

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