La nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego: modalità e campi di applicazione

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Con il d.lgs del 4 marzo 2015 n. 22 contenente “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati” è stata istituita una nuova indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, cd. Naspi.

Tale indennità può essere richiesta per tutti gli eventi di disoccupazione che si sono verificati dal 1 maggio 2015 e successivamente, dal 1 luglio 2017 in poi, è estesa per tutti i tipi di licenziamento anche quelli collettivi.

Tale prestazione ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (artt. 1 e 14 del d. lgs 22/2015, messaggio INPS 4441/2015).

Il primo requisito fondamentale per poter chiedere la prestazione di Naspi e la perdita involontaria del lavoro; infatti lo stato di disoccupazione deve essere involontario.

Tuttavia, ai fini del diritto alla Naspi, sono considerate ipotesi di perdita involontaria del posto di lavoro, anche:

  • il licenziamento disciplinare (nonostante la cessazione del rapporto sia conseguenza di un comportamento colpevole del lavoratore);
  • la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro purché avvenuta per accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta economica agevolata propostagli dal datore di lavoro (art. 6 d.lgs 23/2015) o per rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più coi mezzi pubblici, oppure consegua all’esito positivo della procedura di conciliazione obbligatoria prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 7 L. 604/1966);
  • le dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio – circolare INPS 94/2015)

La Naspi si applica a tutti i lavoratori subordinati sia con contratto a tempo indeterminato che a termine inclusi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito con la stessa rapporto di lavoro in forma subordinata; è incluso nella tutela anche il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Sono invece esclusi dall’ indennità di Naspi i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato e gli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato, i quali continueranno a beneficiare dell’apposito trattamento di disoccupazione agricola.

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A causa della comparsa di casi di trasmissione di COVID-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto e per il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese; in particolare, possiamo qui così riassumere i riferimenti normativi in materia di lavoro:- d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;- d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.Nel presente ebook, verranno analizzate le singole misure, cercando di risolvere i principali interrogativi, attraverso domande e risposte.Rocchina StaianoDocente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Avvocato giuslavorista; è membro del collegio dei probiviri della Cisl Regione Campania; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numero pubblicazioni ed articoli in riviste anche telematiche, per le principali case editrici in materia di lavoro e di previdenza sociale.

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Requisiti e modalità

Per il diritto al trattamento da Naspi oltre a sussistere lo stato di disoccupazione involontario il lavoratore deve essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

  • almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni che precedono l’inizio della disoccupazione;
  • almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione.

La domanda di Naspi va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità spetta:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno.

È importante ricordare che lo stato di disoccupazione non è soltanto condizione per l’accoglimento della domanda di Naspi ma anche per il mantenimento della sua erogazione.

 

Eccezioni

La legge consente tuttavia alcune attività lavorative marginali:

  • se lavoratore stipula un rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, infatti la prestazione viene soltanto spesa per riprendere poi alla sua scadenza
  • se lavoratore avvia un’attività di lavoro autonomo o di impresa da cui ricava reddito inferiore ad un certo limite conserva il trattamento in misura ridotta di un importo pari al 80% del reddito previsto. La riduzione è poi calcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi sulla base del reddito effettivamente percepito e risultante dalla dichiarazione della stessa.

In entrambi i casi il lavoratore deve effettuare apposita comunicazione all’INPS in mancanza della quale decade dal diritto alla prestazione.

La Naspi è corrisposta mensilmente per una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e comunque per un periodo massimo di due anni.

Per quanto riguarda la misura della prestazione la retribuzione mensile da prendere come base di calcolo è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato per 4, 33. L’importo dell’indennità su base mensile varia a seconda che la retribuzione mensile sia inferiore o superiore ad una certa soglia soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici Istat al momento del calcolo. L’indennità Naspi è soggetta a riduzione in base al tempo di fruizione; infatti a partire dal primo giorno del quarto mese di percezione l’importo dell’indennità si riduce al 3% al mese.

Nel periodo di erogazione della Naspi viene accreditata la corrispondente contribuzione figurativa ai fini sia del diritto alla pensione sia della sua misura.

Liquidazione anticipata

È prevista la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento spettante ancora non erogato a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, entro 30 giorni dalla richiesta. L’ erogazione in un’unica soluzione della Naspi non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’ assegno al nucleo familiare.

Si tratta di una disposizione che mira ad incentivare i lavoratori disoccupati ad intraprendere un’attività economica autonoma o imprenditoriale oppure a divenire soci di una cooperativa offrendo loro un capitale da investire per la nuova attività. Se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della Naspi è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta.

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