La nuova rescissione del giudicato ex art.625 ter c.p.p.

Nota a Cass.pen.Sez.Unite, 3 settembre 2014, n.36848 [1]

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Sull’onda delle recenti e dibattute riforme legislative, particolare pregio riveste la nuova disciplina dell’art.625-ter del Cpp, introdotto dalla legge n.67 del 28 aprile 2014 – recante espressa delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, di riforma del sistema sanzionatorio e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli irreperibili – laddove  istituisce un nuovo motivo di ricorso straordinario per cassazione,  per i procedimenti penali celebrati in absentia dell’imputato e finalizzato alla sostanziale revocazione del giudicato conseguente alla sentenza di condanna ormai definitiva, ovvero all’applicazione di una misura di sicurezza , qualora nelle more del processo e per tutto il corso dello stesso, l’imputato sia risultato assente.

Detta nuova ipotesi di ricorso straordinario per cassazione, prevede infatti che l’imputato, il quale abbia avuto conoscenza del processo solamente in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha disposto la condanna, potrà chiedere la rescissione del giudicato (cioè la revoca della sentenza), qualora possa dimostrare che la sua assenza sia dipesa da una effettiva e incolpevole mancata consapevolezza della celebrazione del processo a carico.

A mente del nuovo art.625-ter Cpp, la relativa istanza potrà essere avanzata, a pena di inammissibilità, dall’interessato o dal difensore munito di apposita procura speciale autenticata ex art.583, co.3 Cpp, entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento e la Corte di Cassazione, nel caso in cui ritenga di accogliere la richiesta, potrà revocare la sentenza di condanna e ritrasmettere gli atti al giudice di primo grado.

Detta ultima considerazione appare di notevole consistenza, atteso che in tal modo l’imputato verrebbe rimesso nei termini per una eventuale richiesta di riti alternativi nel giudizio di primo grado.

Per espressa disposizione normativa infatti (ultimo alinea dell’art.625-ter in parola), si applica quanto previsto dall’art.489, comma 2 Cpp, ove si prevede che “se l’imputato fornisce la prova che l’assenza nel corso dell’udienza…è riconducibile alle situazioni previste dall’art.420-bis, comma 4 Cpp [prova dell’incolpevole assenza o dell’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento] è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli artt.438 e 444 Cpp” [rito abbreviato e applicazione della pena su accordo delle parti].

A fronte dei punti caldi e apparentemente controversi che la nuova disposizione codicistica è andata a toccare, non è mancato di lì a poco l’intervento esplicativo della Suprema Corte che, considerato il peso specifico e la cruciale rilevanza della materia, si è pronunciata nella massima espressione del proprio consesso a Sezioni Unite, prendendo spunto dal mero dato testuale della norma.

Momento di primaria importanza, secondo la S.C., deve ritenersi anzitutto la corretta individuazione del soggetto legittimato ad avanzare la prevista richiesta di rescissione del giudicato ex art.625-ter Cpp, atteso il tenore letterale di tale ultima disposizione, che si riferisce esplicitamente e unicamente all’imputato assente.

Una simile esplicazione non può che fare discendere, a giudizio insindacabile delle Sezioni Unite e con buona pace dei benpensanti, il portato secondo cui la novella legislativa non troverà applicazione nei confronti dell’imputato contumace, ma solamente rispetto a quello assente, così come disciplinato dall’art.420-bis Cpp (al quale si rimanda per completezza).

Fissato tale primo importante requisito di ammissibilità, si è chiesta poi la Suprema Corte quale debba essere la tipologia di procedura applicabile, stante il silenzio del legislatore sul punto.

L’attenta analisi esegetica dei giudici supremi, ha portato a ritenere senza dubbio applicabili le formalità tipiche della camera di consiglio non partecipata ex art.611 Cpp, con requisitoria scritta del procuratore generale, salvo preventiva valutazione del Primo Presidente ex art.610 comma 3 Cpp, con decisione pertanto resa de plano, di inammissibilità o manifesta infondatezza della richiesta.

Altro nodo nevralgico che le Sezioni Unite hanno inteso affrontare, è quello relativo alla mancata previsione, in pectore alla norma de qua, di una presumibile sospensione dell’esecuzione del provvedimento di condanna o di sicurezza nelle more del rinnovato procedimento di rescissione, giungendo peraltro sbrigativamente e con lucida pacatezza ad affermarne la piena operatività, ritenendo la suddetta mancata previsione elemento non decisivo, argomentando e giustificando il proprio assunto perentorio anche sulla base di quanto già previsto espressamente dall’art.625-bis Cpp nei casi di eccezionale gravità[2].

Infine si è soffermata la Corte sull’applicabilità del nuovo istituto “ai processi definiti antecedentemente all’entrata in vigore della legge n.67 del 2014”, escludendo in radice la sussistenza di una possibile questione di diritto intertemporale, ritenendo la rescissione del giudicato riferibile solamente ai provvedimenti emanati successivamente alla entrata in vigore della relativa legge, continuando ad applicarsi le disposizioni previgenti per tutti gli atti emanati in precedenza, che restano presidiati dalla restituzione nel termine di cui all’art.175, comma 2 Cpp.

Il portato finale dell’attenta analisi operata dalle Sezioni Unite, può dunque essere racchiuso nella seguente massima: “La richiesta finalizzata alla rescissione del giudicato, di cui all’art.625-ter Cpp, si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art.420-bis Cpp, come modificato dalla lege n.67 del 2014, ed è esaminata dalla Corte di cassazione secondo la procedura camerale di cui all’art.611 Cpp”.

In dottrina: C.Conti-P.Tonini, Il tramonto della contumacia, l’alba radiosa della sospensione e le nubi dell’assenza consapevole, in dir.pen.e proc.2014; R.Bricchetti-L.Pistorelli, Così scompare il processo in contumacia, in Guida al diritto, 2014.

 


[1] Cfr.anche Dir.pen.e proc.12/2004.

[2] Art.625-bis Cpp (RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE MATERIALE O DI FATTO): “…La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione”.

Avv. Buzzoni Alessandro

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