Come ampiamente sottolineato, il D. Lgs. 17.01.2003, n. 6 ha profondamente innovato la disciplina del nostro diritto societario, ad una distanza di circa 60 anni dall’emanazione delle norme originarie[1]. Tale decreto fa seguito alla legge delega n. 366/2001, i cui obiettivi principali sono quelli “di allineare il nostro ordinamento in materia societaria con la normativa comunitaria, al fine di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni ed internazionali dei capitali, di definire con chiarezza i compiti e le responsabilità degli organi sociali, di semplificare la disciplina delle società tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale, quindi di ampliare gli ambiti dell’autonomia statutaria tenendo però conto degli interessi contrapposti ed infine di creare nuovi strumenti finanziari a disposizione delle varie esigenze delle imprese”. Entro questi limiti si è pertanto mosso il legislatore delegato, riformando in maniera capillare la disciplina delle società di capitali. In questo lavoro è nostra intenzione esaminare in particolare la normativa dedicata alla società a responsabilità limitata, la quale ha subito notevoli trasformazioni a seguito della riforma, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2004.
È però opportuno, prima di esaminare le recenti novità normative, fare un piccolo passo indietro all’emanazione dell’originaria disciplina del 1942.
La s.r.l. è stata introdotta nel nostro ordinamento solo con il Codice Civile del 1942: il legislatore dell’epoca, però, non aveva ritenuto tale forma societaria uno strumento imprenditoriale destinato ad un largo e diffuso utilizzo. Invero, nell’architettura del diritto Societario, il codice riservava alla s.r.l. appena 29 articoli[2], per la maggior parte caratterizzati da un rinvio alle norme della S.p.A. Possiamo pertanto affermare che la S.r.l. fu intesa nel 1942 come una “forma ridotta” di società di capitali, in un certo qual modo una “riduzione semplificata” della società per azioni[3], caratterizzata dall’impossibilità di emettere sia azioni che obbligazioni. Questa impostazione è però stata completamente smentita dai dati di fatto dell’economia italiana: infatti, la s.r.l. è diventata una forma largamente diffusa nel panorama imprenditoriale italiano, come del resto emerge dai dati estrapolabili dal Registro delle Imprese[4]. Proprio in virtù di tali dati il legislatore delegato ha voluto valorizzare questa forma societaria, dedicandole maggior attenzione ed eliminando il sistema di complessi richiami alla disciplina della s.p.a.; in tal modo il volto di questo modello societario è completamente mutato, essendo essa passata da una piccola società per azioni semplificata a base personale a quello che potremmo definire una “società a base personale con responsabilità limitata”.
Infatti, il primo dato che emerge dall’esame della nuova disciplina è la maggiore attenzione ai soci ed alla regolamentazione dei loro rapporti, allo scopo di fornire uno duttile strumento in grado di adattarsi alle diverse esigenze dell’odierna realtà imprenditoriale. Questa tendenza ha poi comportato un notevole snellimento dello stesso procedimento costitutivo, per il quale vogliamo in tal sede segnalare le seguenti novità:
in sede di costituzione della s.r.l. è ora necessario indicare solo il Comune della sede della società[5], mentre l’indirizzo viene comunicato dall’ Amministratore al Registro delle Imprese, di modo che la variazione d’indirizzo non è più una modifica statutaria per la quale occorra la verbalizzazione notarile;
la durata della società può essere stabilita a tempo indeterminato ma in tal caso ciascun socio può recedere con preavviso di 6 mesi[6].
La già ricordata semplificazione della disciplina[7], ovviamente, non si ferma solo alle formalità costitutive. Particolarmente degni di nota sono, senza ombra di dubbio, i seguenti punti:
nell’assunzione delle decisioni dei soci;
nelle modalità di funzionamento degli organi sociali;
nei diritti e negli obblighi dei soci;
nelle modalità di finanziamento della società.
Cerchiamo di esaminare adesso più nei dettagli le novità, secondo i punti su accennati.
Grazie ad un’ampia autonomia statutaria, la disciplina degli organi sociali ricorda da vicino più quella della s.n.c. che la forma dettata per le società per azioni. Infatti, è possibile scegliere se strutturare la s.r.l. ad immagine e somiglianza della s.p.a. (con una rigorosa divisione delle funzioni fra organo amministrativo, consenso assembleare ed organo di controllo) ovvero attenuare tali profili con una struttura più leggera, similmente a quanto avviene per la società di persone[8]. Va però subito sottolineato che il legislatore della riforma, pur lasciando ampio margine operativo ai soci si è preoccupato di circoscrivere i limiti di tale autonomia, precludendo in quanto sono inderogabilmente riservate ai soci le decisioni riguardanti i seguenti aspetti[9]:
1’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
la nomina degli amministratori e dei sindaci;
le operazioni che modificano 1’oggetto sociale o i diritti dei soci;
Su tutti gli altri aspetti la volontà dei soci è sovrana[10]: pertanto, l’assunzione delle decisioni dell’organo amministrativo potrà avvenire con modalità meno formali di quelle attuali, ovverosia mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
Circa le decisioni dei soci è scomparsa per le s.r.l.[11] (non per le s.p.a.) la bipartizione fra assemblea ordinaria e straordinaria[12] che tradizionalmente assegnava alla prima l’approvazione del bilancio e le nomine delle cariche sociali ed alla seconda, da verbalizzarsi a cura di un notaio, assegnava le modifiche statutarie, le operazioni sul capitale, lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori e la trasformazione e scissione della società. Dal 1° gennaio 2004, per quanto riguarda la competenza, in sostanza non nulla è cambiato, in quanto, per le modifiche statutarie, per l’aumento del capitale e per lo scioglimento anticipato della società continua ad occorrere la deliberazione verbalizzata da un notaio e da lui iscritta nel Registro delle Imprese dopo che, a norma dell’ art. 2436, sia stata effettuata la verifica dell’adempimento delle condizioni previste dalla legge a cura dello stesso Notaio verbalizzante. Invece, per quanto riguarda le maggioranze sono state invece unificate poiché, in mancanza di diversa previsione, il quorum costitutivo è sempre di 1/2 del capitale mentre il quorum deliberativo è sempre la maggioranza assoluta dei presenti, salvo per le delibere vertenti sugli indicati argomenti di particolare rilevanza per le quali occorrerà almeno la metà del capitale sociale;
Quanto alla forma dell’assunzione delle decisioni dei soci si potrà prevedere statutariamente che essi, anche senza la convocazione di una formale assemblea[13], possano decidere mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto col voto favorevole della 1/2 del capitale, mentre per le delibere riflettenti modifiche dell’atto costitutivo o dell’oggetto sociale o rilevanti modificazioni dei diritti dei soci è necessario ricorrere al sistema assembleare, con assemblea convocata a norma di legge o totalitaria[14] pur se non regolarmente convocata[15]. Le modalità di convocazione sono libere: in mancanza di diversa previsione sarà necessaria la raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
Per quanto riguarda il potere di rappresentanza degli amministratori, per la s.r.l. , similmente alla s.p.a. , il travalicamento dell’oggetto sociale potrà far scaturire la responsabilità dell’amministratore[16], senza però comportare l’invalidità del contratto da lui concluso, allo scopo di offrire adeguata tutela alla certezza dei rapporti giuridici. La stessa ratio si evince in tema di limitazioni dei poteri degli amministratori, le quali, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società. la riforma ha poi consentito per la s.r.l. , come già previsto per la s.p.a. , la delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale.
Inoltre, sono stati meglio disciplinati sia il conflitto d’interessi[17] che la responsabilità degli amministratori, la quale si realizza ogni qualvolta essi non osservino i doveri loro imposti dalla legge o dall’atto costitutivo. La riforma prevede il diritto di ciascun socio di avere notizie sugli affari in corso e di consultare i libri sociali; di conseguenza, ciascun socio potrà esperire 1’azione individuale di responsabilità contro gli amministratori e chiedere altresì la loro revoca cautelare in caso di gravi irregolarità nella gestione, dietro pagamento di una cauzione fissata dal giudice a carico del ricorrente[18].
Quanto al controllo legale dei conti esso potrà essere affidato oltre che al Collegio Sindacale, anche ad un Revisore[19].
L’aumento del capitale[20] è stato minuziosamente regolato eliminando qualsiasi richiamo alle norme della s.p.a. ; in particolare, è stata riconosciuta la possibilità di prevedere statutariamente che esso sia sottoscritto anche da estranei. Per la riduzione del capitale[21] è stata confermata la previgente disciplina con l’innovazione che, comunque, in tutti i casi di riduzione per perdite (oltre 1/3 o al di sotto le limite legale di €. 10.000,00) è esclusa ogni modificazione delle quote e dei diritti spettanti ai soci.
In tema di diritti, si è statutariamente consentita l’attribuzione ad alcuni soci di particolari diritti in tema di amministrazione e di distribuzione di utili, non più necessariamente proporzionale alla quota od al conferimento, si sono riconosciuti al socio nuovi e più ampi diritti inderogabili: ad esempio, il diritto di agire contro gli amministratori per ottenere la loro revoca in caso di gravi irregolarità e l’accertamento della responsabilità verso la società ed il diritto di recesso che è stato ammesso in un maggior numero di casi rispetto alla disciplina precedente col conseguente diritto di ottenere il rimborso della partecipazione al valore di mercato. Invece, con riguardo agli obblighi dei soci, è stata prevista la loro responsabilità, solidale con gli amministratori che hanno agito, per aver intenzionalmente deciso od autorizzato atti dannosi per la società, i soci ed i terzi.
Particolare attenzione meritano, infine, le modalità di finanziamento della società, per le quali vanno segnalate le seguenti novità:
Come in tema di s.p.a. , è offerta la possibilità, in sede di costituzione della società, di sostituire con una polizza assicurativa od una fideiussione bancaria il versamento della quota minima, pari al 25% dei conferimenti in denaro sottoscritti da ciascun socio; inoltre vi è anche la possibilità di prestazione della suddetta polizza o fideiussione bancaria a garanzia dell’intero valore dei conferimenti relativi a prestazioni d’opera o di servizi, ora espressamente consentiti dall’art. 2464 c. c. ;
l’art. 2464, 2° comma, c. c. consente il conferimento di tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica: così, ad esempio, oltre alle opere ed ai servizi, che potranno essere garantiti da polizza assicurativa o fideiussione bancaria, si potrà conferire un marchio, un brevetto, un know how, una partecipazione societaria, un contratto, un diritto di garanzia, e via di seguito. In ogni caso, essendo la regola legale quella del conferimento in denaro, occorrerà un’apposita clausola statutaria che, in deroga a tale regola, preveda espressamente il conferimento di tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica;
ai sensi dell’art. 2467 il rimborso dei finanziamenti in favore dei soci che li hanno effettuati è postergato al soddisfacimento dei creditori sociali e, se detti finanziamenti sono stati rimborsati ai soci nell’anno precedente al fallimento della società, essi devono essere restituiti alla massa fallimentaria[22];
l’art. 2483 c. c. , infine, prevede la possibilità che lo statuto preveda possibilità di prevedere statutariamente l’emissione di titoli di debito la cui struttura ed il cui contenuto sono rimessi all’autonomia dei soci, e col solo limite di una circolazione garantita da investitori professionali. È invece vietato alla s.r.l. di deliberare la creazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare o patrimoni dedicati, come invece accade per le s.p.a. , non essendo stati richiamati gli artt. 2447 bis e ss.[23].
La regolamentazione dettata dalla riforma ha però investito tutti gli aspetti della società. Infatti, sono state previste particolari norme circa la trasferibilità delle partecipazioni sociali[24], disciplinando in particolare l’intrasferibilità assoluta della partecipazione sociale e la clausola statutaria che preveda il gradimento degli altri soci o degli amministratori all’acquirente della partecipazione sociale o all’erede del socio defunto, con la previsione del recesso del socio quando la clausola di gradimento impedisca di fatto il trasferimento; è stata ampliata l’appicabilità del recesso, esteso alle delibere che comportino la fusione, la scissione, la revoca dello stato di liquidazione, l’eliminazione delle cause di recesso e le operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una modifica dei diritti particolari attribuiti ad alcuni soci; in tutti i casi di recesso, ai sensi dell’art. 2473 c. c. , la quota del socio receduto gli sarà liquidata entro sei mesi al valore di mercato e, in caso di disaccordo, sulla base di una perizia giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale. La liquidazione potrà avvenire mediante proporzionale acquisizione da parte degli altri soci, mediante acquisto da parte di un terzo indicato dai soci, ovvero con le riserve disponibili o proporzionale riduzione del capitale; ove ciò non sia possibile la società verrà liquidata.
Alla luce di quanto detto, appare sicuramente più chiaro il motivo per cui abbiamo definito all’inizio del presente lavoro la nuova società a responsabilità limitata come una “società a base personale con responsabilità limitata”. Invero, la normativa sembra avere come leitmotiv quello dell’ampio spazio decisionale lasciato all’autonomia privata, pur nel rispetto delle esigenze di tutela dei terzi che ovviamente caratterizzano in modo pregnante il diritto delle società di capitali. Sicuramente, alla base di questa scelta, vi è la consapevolezza che il modello societario in esame non è stato, nel corso di questi ultimi sessanta anni, una versione più povera della società per azioni, ma si è rivelato un importante strumento imprenditoriale, il cui peso è cresciuto nel corso degli anni. Era pertanto un atto dovuto il prendere atto di questi dati, cercando nel contempo di affinare gli strumenti giuridici da offrire agli imprenditori italiani, nella speranza di incrementare quella “voglia d’impresa” che sicuramente diverrebbe stimolo notevole alla crescita della nostra economia. In questo senso, una struttura societaria più snella, unitamente al beneficio della responsabilità limitata ai conferimenti, sicuramente servirà a diminuire, per quanto possibile, quell’alea d’incertezza e di rischio che comunemente suole spaventare dall’iniziare un’attività imprenditoriale. Resta solo da vedere, adesso che la riforma è una realtà completamente operante, come risponderanno i professionisti e gli imprenditori: non rimane che augurarci di vero cuore che la novella del 2003 possa pienamente raggiungere gli effetti sperati dal legislatore.
Domenico Lamanna Di Salvo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Docente presso la Libera Università di Bolzano.
Note:
[1] Taluno, con una curiosa analisi storica, ha osservato come il nostro Paese si preoccupi di mutare la disciplina commerciale con una cadenza di sessanta anni: ed infatti, il Codice Civile del 1942 abrogava il vecchio codice di commercio del 1882, mentre il su menzionato d. Lgs. n. 6/2003 modifica la disciplina del lontano 1942, seppur limitatamente all’ambito delle società di capitali.
[2] La nuova disciplina, invece, dedica 34 articoli alla s.r.l. (artt. 2462 – 2483 c. c.), ma, a prescindere dal numero di essi, è l’intera disciplina che appare molto più minuziosa e completa rispetto alla precedente.
[3] “Una nuova società a responsabilità limitata, che perde il connotato di «piccola s.p.a.» disciplinata quasi esclusivamente per rinvii alle norme dettate per la «sorella maggiore» società per azioni, e introduce una serie di regole che la qualificano ormai come «società di persone a responsabilità limitata»”: cfr. BELLEZZA E. , La costituzione di Srl, in AA. VV. , Società. Il dizionario della riforma, in “Italia Oggi”, numero 16, ottobre 2003.
[4] Nel mese di gennaio 2003 il sistema informatizzato delle Camere di Commercio riunite “Infocamere” riportava iscritte nel Registro delle Imprese 936.824 s.r.l. a fronte di 63.318 s.p.a. , il che vuol dire un rapporto di circa 15 società a responsabilità limitata per una s.p.a.
[5] Cfr. art. 2463 c. c., che contiene tutti i requisiti dell’atto costitutivo di una s.r.l.
[6] Cfr. art. 2473, 2° comma.
[7] “I margini di autonomia dei soci vedono in occasione della riforma un deciso incremento, tanto che, da parte della dottrina, non si è mancato di sottolineare gli effetti distorsivi che ciò potrebbe comportare per il diritto commerciale come inteso fino a oggi”: cfr. MARIANI F. – RIPA G. , Srl, delibere sociali senza confini, in AA. VV., La Riforma delle Società, in “Italia Oggi”, numero 12, giugno 2004.
[8] Cfr. art. 2475 c. c.
[9] Cfr. art. 2479 c. c.
[10] “Con l’esercizio di tutte le opzioni consentite dalla legge, la figura del socio diventa l’indiscusso dominus della società e l’organo amministrativo potrebbe vedersi ridotte le sue funzioni a quelle puramente esecutive delle decisioni assunte2: cfr. BIANCHI G. , Srl, meno decisioni per i manager, in AA. VV., La Riforma delle Società, in “Italia Oggi”, numero 12, giugno 2004.
[11] Cfr. art. 2479 bis c. c.
[12] La differenza si riscontrava, del resto, anche nelle maggioranze prescritte, sia con riferimento al quorum costitutivo che a quello deliberativo.
[13] Secondo il Consiglio notarile milanese, è permesso nella s.r.l. , così come nella s.p.a. , lo svolgimento della riunione assembleare in tele e videoconferenza.
[14] In caso di assemblea totalitaria, sarà sufficiente che amministratori e sindaci siano stati informati non essendo necessaria la loro materiale presenza.
[15] Circa l’invalidità delle decisioni assembleare nella società a responsabilità limitata rimandiamo, per quanto concerne la disciplina, all’art. 2479 ter c. c.
[16] Cfr. art. 2476 c. c.
[17] La disciplina del conflitto d’interessi è espressamente dettata dall’art. 2475 ter c. c.
[18] “In assenza di uno specifico obbligo, l’introduzione di tali controlli sarà valutata in relazione ai costi propri dell’organo e in virtù del fatto che le nuove norme consentiranno al socio poteri di controllo più incisivi, in merito all’amministrazione della società”: cfr. DE ANGELIS L. , Revisore a scelta per le piccole srl, in AA. VV., La Riforma delle Società, in “Italia Oggi”, numero 12, giugno 2004.
[19] Cfr. art. 2477 c. c.
[20] Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli 2481, 2481 bis, 2481 ter, c. c.
[21] Cfr. art. 2482, 2482 bis, 2482 ter, 2482 quater c. c.
[22] Ai fini di questa norma sono considerati finanziamenti dei soci quelli eseguiti a qualunque titolo (in conto capitale, in conto aumento, a fondo perduto, fruttiferi o meno) in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio oppure la situazione finanziaria della società avrebbe consigliato un conferimento
[23] Per la verità, il punto non è del tutto pacifico in dottrina. Vi è infatti chi ritiene che la riforma si ispiri al seguente principio: “se è possibile derogare alla disciplina codicistica laddove lo stesso codice lo prevede, è possibile farlo anche laddove la legge taccia, con il solo limite di rispettare i principi generali e le norme inderogabili”. In base a ciò, parte della dottrina, peraltro minoritaria, ritiene di poter affermare in via teorica l’ammissibilità delal costituzione di patrimoni destinati ad un unico affare anche per le s.r.l. Per una più dettagliata analisi sul punto si rimanda a: ADDUCCI E. – SPARANO R . , Srl, patrimoni destinati off limits, in AA. VV., La Riforma delle Società, in “Italia Oggi”, numero 12, giugno 2004.
[24] Art. 2469 c. c. : “Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo.
Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473. In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato”.
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