di Dr. Nadia Beccati
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I Consorzi sono, a norma dell’art. 2602 e seguenti del Codice Civile, contratti mediante i quali più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
I Consorzi, in origine, erano, come i cartelli, solo una pratica oligopolistica, ma col passare del tempo il contratto di consorzio si è rivelato, per le imprese di piccole e medie dimensioni, uno strumento in grado di rafforzare la loro posizione sul mercato e perciò idoneo a svolgere una funzione antimonopolistica.
Infatti, al fine di favorire la maggiore partecipazione possibile, il legislatore permette ad imprese temporaneamente ed appositamente raggruppate ed ai Consorzi di partecipare agli appalti pubblici per le forniture di beni e servizi.
A tale scopo, esiste una disciplina legislativa per le ATI, mentre mancano analoghe disposizioni per i Consorzi già costituiti.
Infatti, l’art. 11 del D. Lgs. 157/95 e l’art. 10 del D. Lgs. 358/92 prevedono che alle gare sono ammesse a presentare offerta anche imprese temporaneamente ed appositamente raggruppate. L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.
Dal mero tenore letterale di tale norma è evidente come l’obbligo di indicare le specifiche imprese che svolgeranno il servizio/fornitura riguardi esclusivamente le imprese temporaneamente raggruppate, mentre non si rinviene in tali Decreti una norma che imponga ai Consorzi tale indicazione, in sede di formulazione dell’offerta.
E’ evidente quindi che il legislatore non ha inteso prevedere l’obbligo per le società consortili di specificare quali parti del servizio/fornitura devono essere eseguite dai singoli consorziati.
E d’altra parte non si può applicare in via analogica la normativa in materia di lavori pubblici (L.80/87, DPR 554/99), specifica per tale settore.
La normativa in materia di lavori pubblici sopra indicata prevede infatti che i Consorzi sono ammessi a partecipare alle gare per lavori pubblici alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di impresa e che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate vengono sommati.
Tale normativa è, come accennato, speciale e pertanto non suscettibile di applicazione analogica (TAR Toscana, sez. II, n. 999 del 09.04.2004).
Occorre precisare inoltre che i Consorzi partecipanti alle gare sono dotati di soggettività giuridica autonoma e stabile, diversamente da quanto accade per le ATI.
Il Consorzio è, pertanto, l’unico soggetto interlocutorio dell’Amministrazione, con relativa assunzione in proprio di tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2183/2003).
Pertanto, la sottoscrizione dell’offerta deve essere effettuata dal Consorzio (C. Stato, sez. V, 17.03.2003 n. 1384; TAR Lazio, sez. II, 15.01.1998 n.71; TAR Sicilia, 23.07.2003, n.1189).
Per quanto riguarda i requisiti che i Consorzi devono possedere per la partecipazione agli appalti pubblici di forniture di beni e servizi, vi sono diversi orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo filone, il Consorzio, essendo munito di propria personalità giuridica, deve fornire le prescritte dichiarazioni relative al possesso dei requisiti riferite solo a se stesso, senza che le consorziate debbano dichiarare alcunchè.
Un secondo orientamento ritiene invece che non sia sufficiente che i requisiti generali di partecipazione siano posseduti dal solo Consorzio, ma debbono essere posseduti ed accertati anche in capo alle singole imprese designate quali esecutrici del servizio.
Tale secondo orientamento è peraltro da considerarsi prevalente (TAR Vento, sez. I, n. 467/2004).
La giurisprudenza distingue inoltre tra requisiti generali per la partecipazione alle procedure, rilevanti sotto il profilo dell’ordine pubblico economico (idoneità morale e professionale dell’esecutore, assenza di procedure concorsuali in itinere), che devono essere posseduti anche dalle imprese concretamente incaricate dell’esecuzione della prestazione, e requisiti speciali, sul versante della capacità economico-finanziaria e tecnica, riferiti alla singola procedura, che devono essere posseduti dal Consorzio, quale unico soggetto che partecipa alla gara ed assume il vincolo contrattuale, anche avvalendosi delle dotazioni delle sue articolazioni organizzative nei termini sopra indicati (C. Stato, n. 2183/2003; TAR Campani, sez.I, n. 3122/2003; TAR Veneto, n. 467/2004; TAR Lazio, sez. III, 16.04.2003).
E’ quindi con riferimento al Consorzio nel suo complesso che devono essere valutati i requisiti di capacità tecnica d economico-finanziaria, essendo irrilevante la misura in cui i requisiti stessi sono posseduti dalle varie consorziate, con la conseguenza che, in ipotesi, anche una sola consorziata da sola può possedere tutti i requisiti per la partecipazione alle gare (TAR Ligura, sez. II, n. 364/2004).
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