Segnatamente, per “patria potestas” si intendeva il potere del pater familias sui figli: tale “condizione”, peraltro, veniva considerata come il cemento di unione della famiglia romana, per vari secoli.
Il pater familias era colui qui in domo dominium habet: egli era, dunque, il titolare delle potestà sulle persone e sulle cose. Con il concetto di supremazia dell’uomo, il marito era, quindi, giudice, senza limiti, della propria moglie e quest’ultima non aveva, invece, poteri in caso di adulterio compiuto dal marito.
Sotto un’altra ottica, va osservato che chi era sotto la patria potestas faceva parte della famiglia: il “sottoposto” aveva, comunque, capacità di diritto pubblico, potendo cioè partecipare ad assemblee popolari, cursus honorum e supreme magistrature, mentre era incapace patrimonialmente e secondo il diritto privato.
Tra i principali effetti diretti della patria potestas, possiamo ricordare lo ius vendendi, lo ius noxae dandi, lo ius vitae ac necis e lo ius tollendi.
Essendo il figlio considerato come forza-lavoro, lo ius vendendi era, in sostanza, il diritto del pater familias di vendere, al terzo, il figlio il quale, così, diveniva liber in mancipio ossia libero in condizione di schiavo.
Sul punto, è da notare che un cittadino romano non poteva essere schiavo a Roma bensì peregre trans Tiberium (in territorio straniero): ciò costituiva un vero e proprio principio-cardine dell’ordinamento romano antico.
Con l’espressione ius noxae dandi, si intendeva il diritto di trasferire i sottoposti che avessero compiuto illeciti al capo del gruppo offeso o danneggiato.
Lo ius vitae ac necis conferiva, al pater familias, il potere di condannare a morte il figlio per gravi infrazioni, probabilmente dopo avere ascoltato il parere di un consilium domesticum, composto dai parenti più stretti: ad esempio, per figli deformi, per i vecchi ritenuti ormai inabili al lavoro produttivo, per allevamento di un numero maggiore di maschi, per i gemelli (in quanto il parto plurimo era ritenuto un crimine).
Infine, lo ius tollendi delineava, mediante un gesto simbolico ma rilevante da parte del pater familias che sollevava il neonato tra le braccia, l’ingresso “giuridico” nella famiglia: in mancanza di tale gesto, il neonato restava, invece, nella condizione di expositus o di vulgo quaesitus.
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