La perdita di chance

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La definizione di chance

Per chance si intende una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita. Essa non è una situazione giuridica soggettiva né tantomeno una mera aspettativa di fatto, ma è un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione (F. Caringella). In altri termini, la perdita di chance configura un’autonoma voce di danno patrimoniale attuale, essendo una posta attiva già presente nel patrimonio del soggetto al verificarsi dell’illecito e che va commisurato non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo (tra le altre Cass. 29 nov 2012 n. 21245).

Infatti la domanda di risarcimento per perdita di chance è ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, perché in questo secondo caso l’accertamento è incentrato sul nesso causale del mancato guadagno, mentre nel primo oggetto dell’indagine è un particolare tipo di danno, e segnatamente una distinta ed autonoma ipotesi di
danno emergente, incidente su di un diverso bene giuridico, quale la mera possibilità del risultato finale. Il danno da perdita di una chance sfavorevole è risarcibile purché il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità di conseguire il risultato utile.

La chance, dunque, per essere rilevante dal punto di vista giuridico, cioè ai fini risarcitori, non deve consistere in una mera possibilità di ottenere un risultato favorevole, ma deve essere caratterizzata da una consistente probabilità di successo (tra le altre Cassazione 4 marzo 2004 numero 4400). Essendo una posta attiva già esistente nel patrimonio del danneggiato precedentemente alla produzione dell’evento lesivo. Il danno è attuale, non semplicemente futuro e potenziale, in quanto lede l’aspettativa, la concreta possibilità già in essere.

La liquidazione del relativo danno

Quanto alla liquidazione del danno derivato dalla lesione della legittima aspettativa, se la stessa è di meno complicata individuazione nei rapporti obbligatori, non altrettanto è a dirsi per quelli di natura
extracontrattuale, ove, ai fini della risarcibilità devono concorrere la condotta del danneggiante, l’evento e danno. Si è, pertanto, ritenuto di poter accordare il risarcimento al danno da perdita di chance in ambito extracontrattuale, qualora venga dimostrato che il soggetto leso aveva al momento della realizzazione della lesione una probabilità superiore al 50% di raggiungere il risultato sperato. Nella valutazione del nesso di causalità tra fatto illecito e danno da perdita di chance, la giurisprudenza segue il criterio della probabilità ritenendo necessario che venga fornita la prova, in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, della realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e precluso dalla condotta illecita di cui il danno risarcibile deve essere immediata e diretta conseguenza (tra le altre Cassazione 8 novembre  2011 numero 23240).

Il nesso di causalità

La tematica del nesso di causalità in caso di perdita di chance è pertanto costituita dalle probabilità perdute, ove dimostrato che un fatto illecito traduca, come conseguenza, la perdita di occasioni di raggiungere un risultato utile. Dunque, il danneggiato per ottenere il risarcimento ha l’onere di provare di aver avuto una chance e di non averla potuta cogliere, nel senso di avere avuto una ragionevole probabilità di verificazione della stessa. È necessario cioè che questa non sia meramente aleatoria ma concreta ed effettiva ed assistita da elementi di valenza obiettiva che ne consentano una previsione di ragionevole avveramento.

Sì badi però che l’ammontare del danno risarcibile non può mai essere comunque pari al guadagno atteso sperato, perché, come visto, la chance costituisce un bene diverso da quest’ultimo. Tuttavia secondo un certo orientamento della Suprema Corte la perdita di una chance favorevole non costituisce un danno diverso ma soltanto se la chance perduta aveva la certezza o l’elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi ( Cassazione sezione terza 10 dicembre 2012 numero 22366– Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6488/17 ).

 

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