La Polizia Giudiziaria è un organo formato da coloro i quali appartengono alle forze dell’ordine che, previa ulteriore formazione professionale, hanno la possibilità di svolgere attività investigativa per conto di un organo giudiziario – un magistrato del pubblico ministero o un giudice – …diventando, diciamo così, la “longa manus” di quest’ultimo( artt. 55,56,58 e 59 codice procedura penale);
Tra i requisiti per acquisire la qualifica di agente o ufficiale (a seconda del grado ricoperto) di polizia giudiziaria – oltre quello sopra detto di una formazione professionale adeguata – c’è anche il far parte delle forze dell’ordine: quindi, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Agenti di custodia e del Corpo Forestale, finanche il Sindaco dei Comuni dove non vi sia un ufficio della Polizia di Stato, ovvero un comando dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza; infine, anche le Guardie delle Province e dei comuni qando sono in servizio. Sono anche ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria le persone alle quali la legge ed i regolamenti attribuiscono le funzioni precipue di tale qualità.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà ed il dovere di svolgere in via preventiva o su delega dell’autorità giudiziaria indagini e di fermare ed arrestare le persone indiziate di reato o colte in flagranza di reato ( artt. 380, 381 e 382 codice procedura penale), poi il loro operato viene sottoposto al vaglio di un magistrato del pubblico ministero quindi a quello di un giudice “terzo”, imparziale, quest’ultimo tale in quanto vigila affinché tutti abbiano gli stessi diritti, la loro attività si esplica soprattutto nella fase delle indagini preliminari, queste ultime previste nel codice di procedurale penale infatti è un soggetto procedimentale, ma non processuale ( ove è previsto un organo giudicante).
E’ soggetto perché, nella fase preliminare a quella processuale, è titolare di proprie potestà e funzioni investigative, anche parzialmente autonome da quelle del magistrato del pubblico ministero ( ad es. arresto, fermo, atti di indagine…), oltre ad esercitare una propria funzione esecutiva di direttive e di atti delegati sempre dal magistrato del pubblico ministero ( artt. 347 e 370 codice di procedura penale).
La polizia giudiziaria non è parte processuale anche, e soprattutto, perché davanti al giudice non può iniziare, né proseguire, l’azione penale, prerogativa costituzionalmente riconosciuta in via esclusiva al magistrato del pubblico ministero, con il quale, in tema di rapporti, opera in regime di:
PIENA LIBERTA INVESTIGATIVA (art.55 codice procedura penale) che dura per tutto il tempo in cui manca l’intervento del P.M. ( ambito fisiologico ), ed anche dopo la comunicazione della notitia criminis, nel caso di mancanza di sue direttive (art. 348, comma1, codice di procedura penale) o,
LIMITATA LIBERTA’ INVESTIGATIVA, che si ha dopo l’effettivo intervento del magistrato del pubblico ministero, che può emanare direttive specifiche o generiche ossia senza o con ampia facoltà di manovra in ordine all’acquisizione delle fonti di prova.
La polizia giudiziaria, comunque, conserva la titolarità della cosiddetta indagine parallela: vale a dire che può continuare a seguire altre piste per acquisire sempre maggiori indizi su quello stesso fatto-reato o su altri fatti-reato a questo collegati.
In materia di reati di criminalità organizzata (mafia ‘ndrangheta, camorra, e fenomeni simili) diversa è l’Autorità Giudiziaria che indaga: la DDA (Direzione Distrettuale Antimafia), e, di conseguenza, diverso è l’organo di Polizia Giudiziaria che investiga: la DIA (Direzione Investigativa Antimafia), un corpo interforze, creato da poco più di un decennio, scelto – e composto – tra persone già appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, ed alla Guardia di Finanza ( art. 371 bis codice procedura penale ).
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