La pornografia minorile

Scarica PDF Stampa
Il nostro codice penale non menziona esplicitamente la pedofilia come reato: punisce solamente le condotte che concretamente mettono in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma. Nella fattispecie, il bene tutelato dalla legge è l’integrità psico-fisica del minore, per cui, essendo il pedofilo colui che prova un’attrazione erotica verso i bambini, la nozione di mera pedofilia non costituisce in sé violazione di legge, ma lo sono gli atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne ecc.

Avere particolari tendenze o qualsivoglia perversioni, certamente e giustamente non costituisce reato ma lo diventa quando, e se, una persona venga posta in pericolo; sarà, quindi, perseguibile se realizzerà concretamente la sua attrazione con un atto sessuale.

Nel caso della pedofilia, il legislatore italiano ha previsto una particolare forma di tutela dei minori, perseguendo penalmente non solo la mera condotta fisica riconducibile ad esso, ma qualsiasi comportamento avente ad oggetto rappresentazioni con minori, riguardanti la sfera erotico-sessuale. Infatti, l’art. 600 ter c.p. prevede il reato di pornografia minorile: sanzionando severamente la realizzazione di materiale pedopornografico, perseguendo anche chiunque, pur non prendendo parte attiva alla creazione di dati pedopornografici, ne favorisca la diffusione, produzione o commercio.

Per cui, la ratio legis delle norme riguardanti la tutela sessuale del minore, concerne la  garanzia dell’integrità fisica e psichica di quest’ultimo.

La pedopornografia

La pornografia minorile è un reato previsto dall’art. 600 ter c.p., che sanziona severamente una serie di condotte riconducibili ad ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore di anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite (realizzazione, diffusione o distribuzione del materiale, reclutamento dei minori per tali fini, ecc), al fine di predisporre una completa tutela della sessualità e dello stato psicologico del minore.

A tal fine, infatti, non soggiace a sanzione penale soltanto chi fa commercio di pedopornografia per trarne profitto; lo è anche chiunque offre o cede ad altri il materiale a titolo gratuito. Per quest’ultimo caso, il comma 4 dell’art. 600 ter c.p. prevede una pena più lieve rispetto alle fattispecie di commercio a fini di lucro, prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

È doveroso sottolineare che il codice penale, prevede altresì, che la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi, se il materiale pedopornografico divulgato, pubblicizzato o diffuso, a titolo commerciale o gratuito, sia di ingente quantità.

Si arguisce la severità con cui l’ordinamento penale sanziona le condotte inerenti la pedopornografia, anche dalle norme procedurali che nei casi di realizzazione, produzione e reclutamento o induzione di minori al materiale pornografico, consentono misure cautelari personali (280, 287 c.p.p.), il fermo di indiziato (384 c.p.p.) e  l’arresto obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).

Detenzione di materiale pornografico minorile

La sanzione ex art. 600 quarter c.p., è diretta, invece, contro chiunque si procuri o detenga materiale pedopornografico, seppure non ne sia stato l’autore o gli sia stata offerta a titolo gratuito.

Le condotte in oggetto, non integrano due distinti reati. Procurarsi o detenere dati pedopornografici rappresenta due diverse modalità di perpetrazione del medesimo reato, potendo quindi concorrere tra loro se riguardano lo stesso materiale. Qualora, invece, si consti che il materiale pedopornografico sia stato procurato in momenti diversi e poi detenuto, ricorre la continuazione tra i reati.

Anche nella fattispecie di reato ex art. 600 quarter c.p., soggiace all’aggravante della pena ove il materiale pedopornografico detenuto sia di ingente quantità.

Per quanto riguarda la quantificazione a cui fa riferimento circostanza aggravante, la sent. Cass. pen. n. 39543/2017 impone al giudice di tener conto del numero dei supporti informatici detenuti e del numero di immagini contenute in ognuno di essi. Le immagini in oggetto, sono da considerare come obiettiva unità di misura, perciò “l’ingente quantità” in esame, risulta configurabile nell’ipotesi di detenzione di almeno un centinaio di immagini pedopornografiche.

Il legislatore prescinde dal fine di lucro. Infatti, commette reato anche chi, solo per soddisfare la propria libidine, scatti fotografie alle parti intime di un minorenne consenziente. L’irrilevanza dello scopo a cui destinato il materiale pedopornografico detenuto (domestico o pubblicitario), mette in evidenza l’importanza, ancora una volta, della tutela dell’integrità del minore. L’austerità della sanzione anche per colui che “semplicemente” ma coscienziosamente detiene qualsiasi prodotto pedopornografico, evidenzia la priorità di salvaguardare il minore, dalla condotta di un adulto che possa minacciare o influire sulla sua innocuità.

Sul punto:”Reato di produzione di materiale pedopornografico: quando ricorre la fattispecie?”

Pornografia virtuale

Il quadro della tutela penalistica della sessualità minorile si chiude con l’estensione delle norme sopra analizzate. La c.d. pornografia virtuale, ex art. 600 quarter 1, attiene al materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate con tecniche di elaborazione grafica utilizzando immagini di minori.

In questo caso la pena è comunque diminuita di un terzo rispetto alla detenzione di immagini pedopornografiche reali.

È un reato che ha suscitato ben pochi dibattiti giurisprudenziali, soprattutto riguardo a disegni, pitture o fumetti raffiguranti immagini erotiche riconducibili a minori.

Nel caso di specie, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il fatto commesso non costituisse reato ex art. 600 quarter 1 c.p., poiché “non apparivano effigiati minorenni, per così dire veri, ossia realmente esistenti e non erano state utilizzate immagini, o parti di immagini reali, di soggetti minori degli anni 18”.

A tal proposito, con sent. n.  22265/2017, la Suprema Corte di legittimità classifica il delitto di pedopornografia virtuale come un reato di pericolo in concreto.

Ciò significa che, per rilevare sul piano penale, l’immagine pedopornografica virtuale (anche un fumetto o un cartone animato), deve avere una qualità rappresentativa tale da far apparire come accadute o realizzabili nella realtà e quindi vere, ovvero verosimili, situazioni non reali, ossia frutto di immaginazione di attività sessuali coinvolgenti bambini/e. Ne deriva che, se l’immagine pedopornografica virtuale per la sua grossolanità e rozzezza non ha la forza in concreto di rappresentare un minore in carne ed ossa, non rientra nei cari di fattispecie di reato di cui all’art. 600 quarter 1 c.p.

Una volta delineati i margini dei casi rientranti nella fattispecie dell’art. 600 quarter 1 c.p., la Cass. Penale, sottolinea l’importanza della codificazione della pedopornografia virtuale ricordando che il legislatore, così facendo, ha ampliato e rafforzato la tutela penale contro la pornografia minorile, perseguendo chi utilizza in qualunque modo, o diffonde, materiale pedopornografico virtuale, in quanto, conducono comportamenti che alimentano l’attrazione per manifestazioni di sessualità rivolte al coinvolgimento di minori.

Lo scopo della criminalizzazione delle suddette condotte soggiace, altresì, nell’evitare che tali immagini possano divenire strumento per sedurre dei soggetti minori od invitarli a partecipare ad attività sessuali.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Corte censura la sentenza impugnata per avere escluso la sussistenza del fatto soltanto perché le immagini incriminate rappresentavano minori di fantasia. Atteso che, come si è visto, anche il disegno pedopornografico di un minore di fantasia sia del tutto simile a un minore reale, va ricompreso nella definizione data dall’art. 600 quater 1 c.p.

Se, come si è visto, l’art. 600 quater 1 c.p. serve a proteggere i percorsi di crescita del soggetto minorenne, è indubbio che per poter raggiungere questo obiettivo tale norma, deve perseguire coloro che producono, diffondono e/o detengono immagini virtuali pedopornografiche che, proprio per la loro alta capacità evocativa di situazioni reali, siano potenzialmente in grado di sedurre o traviare minori.

Volume consigliato

La tutela giuridica del minore

Il volume si propone di offrire una panoramica della normativa nel particolare settore che riguarda il diritto minorile, con approfondimenti in ordine alle problematiche delle scelte dei genitori che si ripercuotono sulla vita dei figli. Nel manuale vengono affrontate le tematiche afferenti a quei diritti che affondano le radici nei principi della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tali diritti vengono messi in serio pericolo quando padri e madri affrontano la fine del loro rapporto e dovrebbero mantenere un costruttivo rapporto genitoriale; purtroppo, invece, la realtà ci mostra quanto sia difficile preservare le relazioni familiari. Tale difficoltà è stata recepita anche dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che nella neonata “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” prevede in apertura il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. Secondo tale documento, bambini e adolescenti hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione (o fine del rapporto) dei genitori, il diritto di essere ascoltati e quello di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano, per giungere poi all’individuazione dei diritti come quello all’ascolto e alla partecipazione, del diritto a preservare le relazioni familiari, a non essere separati dai genitori contro la propria volontà, a meno che la separazione non sia necessaria nell’interesse preminente del minorenne. Ciò premesso, è doveroso evidenziare che i principi che regolano il diritto minorile sono materia d’interpretazione da parte dei magistrati, ma la loro conoscenza è necessaria anche nella formazione degli avvocati e in coloro che operano in questo settore.Cristina Cerrai, Avvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei mi- nori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania Ciocchetti, Avvocata formata nel diritto di famiglia, si occupa di mediazione familiare dal 1995; componente Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento c/o Fondazione Scuola Forense Barese; componente Commissione Famiglia c/o COA Bari, nomina a componente Consiglio Distrettuale di Disciplina (distretto di Corte Appello Bari) per il prossimo quadriennio.Patrizia La Vecchia, è avvocato in Siracusa con una formazione specifica nell’ambito del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia e dei minori; già relatrice in numerosi convegni e corsi di formazione in materia di tutela dei minori e violenza alle donne; già componente dell’osservatorio del Diritto di famiglia dell’AIGA, autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. Oggi Vicepresidente della Sezione di Siracusa.Ivana Enrica Pipponzi, Avvocata cassazionista, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. A seguito della sua provata esperienza specifica, ha ricoperto le cariche di componente dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e dei Minori di AIGA, di responsabile nazionale del Dipartimento “Diritto di Famiglia e Persone” e di coordinatrice del Dipartimento “Persona e Tutela dei Diritti Umani” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli. Già Commissaria Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, è l’attuale Consigliera Regionale di Parità per la Basilicata. Coautrice di numerosi volumi editi dalla Maggioli Editore in materia di Diritto di famiglia, dei minori e Successioni.Emanuela Vargiu, Avvocato cassazionista, formata nel diritto civile ed amministrativo; da dieci anni patrocinatore di cause innanzi alle Magistrature Superiori, esercita la professione a Cagliari. È autrice di diverse pubblicazioni giuridiche in materia di Diritto di famiglia e successioni.Contenuti on line L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al sito https://www.maggiolieditore.it/approfondimenti, dove sono presenti significative risorse integrative, ovvero il formulario, in formato editabile e stampabile, la giurisprudenza e la normativa di riferimento. Le indicazioni per effettuare l’accesso sono all’interno del volume.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2019 Maggioli Editore

34.00 €  27.20 €

Dott.ssa Chiara Vinci

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento