La posizione di autonomia e indipendenza del Comandante sopravvive anche dopo la soppressione del Corpo di Polizia municipale

Costa Cosimo 28/11/17
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (sezione seconda), con sentenza 13 febbraio 2017, n. 265 si è pronunciato su un ricorso proposto da un Comandante della Polizia municipale per l’annullamento di una delibera con la quale la Giunta comunale aveva disposto l’incardinamento del servizio di Polizia municipale nell’ambito dell’area “Urbanistica e Attività Produttive”.

In particolare, con una prima delibera, la Giunta – preso atto dell’insufficienza di personale in organico, sceso al di sotto del numero legale- sopprimeva il Corpo di Polizia Municipale e, con una seconda, incardinava il servizio di Polizia municipale nell’ambito del “Settore Area Urbanistica e Attività Produttive”.

In esecuzione a tali provvedimenti, il Responsabile del Settore, con successivo decreto, conferiva al Comandante la nomina a Responsabile del Servizio di Vigilanza, prevedendo che i provvedimenti del servizio di Polizia municipale sarebbero stati istruiti e controfirmati da quest’ultimo nella qualità di RUP.

Il Comandante, impugnava la seconda delibera di Giunta e il conseguente decreto, rilevandone l’illegittimità per violazione della disciplina riguardante l’organizzazione del Servizio di Polizia municipale e per lesione dell’autonomia gestionale e funzionale dello stesso, rilevando altresì che con la previsione della subordinazione gerarchica del Comandante di Polizia municipale al Dirigente del “Settore Area Urbanistica e Attività Produttive”, il Comune avrebbe, di fatto, esautorato il Comandante delle sue prerogative.

Il caso

Per comprendere meglio i termini della questione occorre innanzitutto ricordare che l’art. 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65, consente ai Comuni di istituire il Corpo di Polizia municipale se il relativo servizio sia espletato da almeno 7 addetti, e di disciplinarne lo stato giuridico con apposito Regolamento.

Nel caso, il Corpo di Polizia municipale- al cui vertice è posto il Comandante che ne ha la responsabilità e ne risponde direttamente al Sindaco-  rappresenta un’entità organizzativa unitaria e autonoma rispetto alle altre strutture organizzative del Comune e risulta costituito dall’aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale.

Di contro, nelle ipotesi in cui non si raggiunga il numero minimo di personale indicato dalla legge, il Servizio di Polizia municipale non può essere eretto a Corpo, ma piuttosto viene incardinato all’interno di un’altra struttura al cui vertice è posto un funzionario con qualifica e mansioni dirigenziali.

Giunti a tal punto insorge  il problema di conciliare la posizione di autonomia e indipendenza del Comandante, che deve porsi in rapporto diretto solo con il Sindaco, con il ruolo apicale del capo dell’Area in cui il Servizio di Polizia municipale è incardinato, che svolge compiti e funzioni di tipo dirigenziale. In altre parole, bisogna stabilire entro quali limiti e in che modo il Comandante debba rispondere del suo operato al Dirigente da cui verrebbe a dipendere.

Ebbene, l’art. 9 della legge 65/86, prevedendo che il Comandante della Polizia municipale sia responsabile verso il Sindaco, quale organo titolare delle funzioni di polizia locale che competono al Comune (artt. 1 e 2 stessa legge), istituzionalizza una relazione diretta tra i due soggetti finalizzata ad assicurare, all’autorità posta al vertice dell’Amministrazione e in relazione ai poteri e ai compiti ad essa conferiti dai precedenti artt. 2 e 3,  il diretto controllo dei profili organizzativi e funzionali del servizio (addestramento, disciplina, impiego tecnico-operativo) che presentano la maggiore specificità e delicatezza (Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2013, n 2607).

La giurisprudenza amministrativa, altresì, riconosce che la strutturazione della Polizia municipale in Corpo ne impedisce la collocazione, quale struttura intermedia, in una struttura più ampia, di natura dirigenziale, impedendo che il Comandante sia posto alle dipendenze gerarchiche del Funzionario che tale più ampia struttura dirige (Cons. Stato, Sez. V, sent. 4 settembre 2000, n. 4663). Lo stesso però non può dirsi con riguardo al caso in esame in cui la Polizia municipale non sia eretta a Corpo.

Conseguentemente, la scelta del Comune di sopprimere il Corpo di Polizia municipale secondo il Tribunale Amministrativo è  legittima e coerente con quanto previsto all’art. 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65, essendo sceso al di sotto del minimo di 7 il numero degli addetti.

Invece il decreto, con il quale il Dirigente conferiva al Comandante la nomina a Responsabile del Servizio di Vigilanza, siccome stabilisce che i provvedimenti del servizio di Polizia municipale sarebbero stati istruiti e controfirmati da quest’ultimo nella qualità di RUP, risulta essere illegittimo, essendo idoneo ad esautorare il Comandante delle sue prerogative e a snaturare la sua peculiare posizione di vertice del servizio di Polizia municipale.

 

 

 

 

Costa Cosimo

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