1.- Il termine di prescrizione dei tributi locali.
2.-Il principio della postalizzazione.
3.- L’inapplicabilità del principio della scissione soggettiva in materia di prescrizione.
1.- Il termine di prescrizione dei tributi locali.
La giurisprudenza consolidata ha affermato che alla TA.RI. e, più in generale, ai tributi locali si applica il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., trattandosi di prestazioni periodiche.
L’orientamento della Suprema Corte di Cassazione sul punto è consolidato fin dalla sentenza n. 4283 del 2010, con cui i tributi locali sono stati ricondotti alla sfera delle “prestazioni periodiche” e, come tali, sono stati assoggettati alla prescrizione quinquennale, a norma dell’art. 2948 comma 4 c.c..
Con la successiva sentenza n° 2996/2018 la Sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha affermato:
“Nel caso di specie, trattandosi di tributo locale, secondo la giurisprudenza di questa Corte tali tributi (a differenza di quelli erariali) sono “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2948 comma 4 cod. civ., che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale (Cass. sent n. 4283 del 23.02.2010, 10344/15, 4322/15, 22543/17)”.
La giurisprudenza delle Commissioni Tributarie ha aderito alle indicazioni della Suprema Corte nel ritenere che il termine prescrizionale quinquennale si applichi anche alla tassa sui rifiuti urbani : “Il recupero del credito riguardante, ad esempio nel caso specifico, la tassa sui rifiuti è soggetto al termine di prescrizione quinquennale poiché si tratta di una prestazione periodica a carico del contribuente. […] In definitiva, essendo il tributo in contestazione una TARSU (tributo a caratteristiche periodiche) il termine prescrizionale non può che essere quinquennale.” (CTR Lazio, sentenza n. 47/2017).
2.- Il principio della postalizzazione.
In materia di prescrizione dei tributi locali non si applica il così detto principio della “postalizzazione” degli atti, ovvero della diversa decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, valido solo per la decadenza e per gli atti processuali e non per la prescrizione.
Gli artt. 1334 e 1335 del codice civile sanciscono il generale principio della ricettizietà degli atti unilaterali in base al quale gli atti producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, presumendosi la conoscenza, salvo prova contraria, quando giungono all’indirizzo dello stesso.
In vigenza del predetto principio, al fine di salvaguardare l’interesse del notificante a non incorrere nella decadenza per gli atti processuali, a causa dell’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.477/2002, dichiarò costituzionalmente illegittimi l’art.149 c.p.c e l’art.4, comma 3, L.890/82 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziali), nella parte in cui era previsto che la notificazione si perfezionava per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, a condizione, veniva precisato, del successivo perfezionamento del procedimento notificatorio anche nei confronti del destinatario, in modo da non pregiudicare comunque l’interesse di costui.
Per effetto della predetta sentenza della Consulta, con la Legge n.263/2005 è stato aggiunto un terzo comma all’art.149 c.p.c., che testualmente dispone :“La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.
Va allora precisato che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, anche a mezzo posta, era stato posto dalla Consulta con riferimento agli atti del processo civile e all’istituto della decadenza, onde l’agevole deduzione che le innovazioni legislative predette, inclusa quindi quella contenuta nell’art.60 cit., si riferivano unicamente all’istituto della decadenza.
Nella sentenza n.15617/2005 della Terza Sezione della Cassazione, si afferma che per gli atti unilaterali di natura sostanziale, invece, ai fini della integrazione dell’efficacia, si applicano le regole di cui agli artt.1334 e 1335 c.c. e non quelle per le notificazioni a mezzo posta dettate dalla L. n.890/82, come emendata dalla sentenza della Corte Costituzionale, precisandosi che “Dette norme, come è noto, stabiliscono rispettivamente che l’efficacia degli atti unilaterali recettizi si verifica al momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati e che, allorquando giungono all’indirizzo del destinatario si reputano da questi conosciuti, se egli non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne avuto notizia (c.d. presunzione di conoscenza)”.
Nella successiva sentenza n.17644/2008, la Corte, nel trattare della decorrenza dell’ interruzione della prescrizione mediante un atto di messa in mora, dopo avere premesso che l’illegittimità parziale della norma sulle notificazioni a mezzo del servizio postale era stata dichiarata dalla Consulta “innanzitutto per violazione dell’art.24 della Costituzione, vale a dire per mancato rispetto del diritto alla difesa in giudizio”, precisava che “Questa esigenza non sussiste quando quello trasmesso a mezzo del servizio postale sia un atto stragiudiziale”.
Il Giudicante si curava di indicare la ratio della diversa regolamentazione della efficacia degli atti processuali rispetto a quelli sostanziali affermando che, per quanto concerne l’atto interruttivo della prescrizione, come è un avviso di accertamento di Ente Locale, “Il legislatore ha ritenuto di privilegiare…l’interesse del destinatario alla certezza del diritto (a sapere cioè se la prescrizione sia stata tempestivamente interrotta, oppure il rapporto sia ormai definito), rispetto all’interesse contrapposto del mittente ad interrompere la prescrizione, ma questa scelta non appare irragionevole in un equo contemperamento degli interessi contrapposti, perché il mittente ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività, e, per effetto del coordinamento tra gli artt.1334 e 1335 c.c., non è strettamente necessario che l’interruzione sia effettivamente conosciuta dal destinatario, ma che la richiesta pervenga al suo indirizzo in tempo utile”.
3.- L’inapplicabilità del principio della scissione soggettiva in materia di prescrizione.
Per quanto concerne l’ applicabilità del predetto principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione in materia di prescrizione, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sempre concordemente in senso negativo affermando che: “La data di consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare varrebbe infatti se si trattasse di decadenza, ossia nel caso in cui viene imposto all’interessato di proporre l’azione giudiziaria entro un termine perentorio…poiché però si tratta di estinzione del diritto non già per decadenza ma per prescrizione, l’effetto interruttivo del relativo termine esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non certamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore” con la precisazione che “In materia di prescrizione, la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale- affermato dalla sentenza n.477 del 2002 della Corte Cost.- secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estenda all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione” (Cass. 17644/08, 13588/09, 4587/09, 9841/2010, 26804/2013).
L’ inapplicabilità del principio di scissione soggettiva della notificazione agli atti interruttivi della prescrizione è condivisa anche dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.24822/2015.
Premette il Giudicante che il principio di postalizzazione, pur essendo potenzialmente applicabile a tutti gli atti (processuali e sostanziali), è da ritenere in concreto applicabile solo agli atti processuali per i quali è concesso un termine di difesa, la cui violazione è sanzionata con la decadenza, e non anche agli atti sostanziali, essendo per questi ultimi impedito dalla regola della ricezione di detti atti, prevista dall’art.1334 c.c..
Sulla base del criterio di ragionevolezza, utilizzato anche dalla Consulta congiuntamente al diritto di difesa, perviene alla conclusione che la scissione soggettiva della notificazione è da ritenersi applicabile anche alla prescrizione solo qualora essa non può che essere interrotta con un atto processuale( ad esempio esercizio dell’azione revocatoria ex artt. 2903, 2943 c.c. e 149 c.p.c.).
Precisa la Corte che “quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica”.
In conclusione, con la predetta sentenza n°24822/15 si afferma il principio che la scissione degli effetti dell’atto di partecipazione comunicativa deve ritenersi operativo per tutti gli atti processuali sia che essi abbiano effetti processuali difensivi (perché incidenti sulla decadenza) sia che abbiano effetti sostanziali (perchè incidenti sulla prescrizione).
Relativamente agli atti sostanziali unilaterali, quale un avviso di accertamento di tributo locale, si afferma la inapplicabilità del principio predetto della scissione , dal momento che “per gli atti sostanziali la tecnica del bilanciamento è preclusa da una norma specifica (art.1334 c.c.): qui il bilanciamento lo ha già fatto il legislatore…l’inequivoco testo della norma…preclude all’interprete ogni diversa interpretazione rispetto a quella fatta palese dal significato delle parole”.
Pertanto, con la sentenza n.24822/15 la Suprema Corte di Cassazione, liddove manifesta di adeguarsi all’indirizzo giurisprudenziale che ritiene applicabile il principio della scissione soggettiva solo agli atti processuali, in materia di prescrizione conferma implicitamente, in modo inequivoco, che nella generalità dei casi la scissione soggettiva della notificazione non può trovare applicazione in materia di prescrizione.
In conclusione, in ordine alla prescrizione del tributo locale, che ha prevalente funzione sanzionatoria nei confronti del titolare del diritto, è privilegiato, applicandosi il criterio della ricezione della notificazione, l’interesse del destinatario dell’avviso alla certezza del diritto, ovvero a conoscere se la prescrizione sia stata o meno interrotta tempestivamente oppure il rapporto sia stato definito, rispetto al contrapposto interesse del titolare del diritto ad interrompere la prescrizione.
La predetta esclusione della postalizzazione per la prescrizione deve ritenersi valida anche per gli atti tributari, poiché le ragioni poste a fondamento della stessa, ovvero assicurare certezza al destinatario e nel contempo sanzionare il mittente per l’inerzia protratta, valgono indubbiamente anche per la materia tributaria.
Né può, in contrario, invocarsi il disposto dell’art. 60, comma sesto, del D.P.R. n° 600/73 ,che disciplina l’accertamento delle imposte sui redditi, secondo il quale “Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione”, poiché esso non è riferibile alla prescrizione.
Numerose sono le decisioni delle Commissioni Tributarie che hanno aderito ,anche di recente , alle indicazioni della Suprema Corte ( CTP Sassari, Sezione 2, n° 458/2021; CTP Napoli n°7790/2021; CTR Salerno n°5314/2021; CTP Roma n°8572/2021).
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