La prescrizione del reato di usura

Il reato di usura è attualmente disciplinato dall’articolo 644 c.p. ss. L’intera disciplina di questo reato è stata interessata da importanti modifiche attuate attraverso la legge n. 108/1996, la quale, tramite l’art. 11, ha aggiunto l’art. 644 ter c.p., rubricato “Prescrizione del reato di usura”. Il nuovo dispositivo recita: “La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale”.

Natura del reato di usura ai fini della prescrizione

Ai fini della seguente indagine è rilevante osservare che la dottrina si è sempre divisa sulla natura di questo reato. La configurazione dello stesso è di estrema rilevanza anche per l’istituto della prescrizione.

Prima delle modifiche occorse nel 1996, la dottrina aveva finito per qualificarlo come reato istantaneo a effetti permanenti. Tuttavia, in seguito all’inserimento dell’art. 644 ter c.p. tale discussione appare irrilevante. La formulazione di tale articolo lascia pensare che esso debba essere inquadrato come un reato a consumazione prolungata. Questo significa che il legislatore, ponendo tutta l’attenzione sul momento della riscossione di capitale e interessi, rende essenziali i pagamenti effettuati dalla vittima del patto usurario. Infatti, se questi prima erano considerati il post factum, oggi si ritiene che non solo compongano il fatto lesivo penalmente rilevante ma che segnino anche il momento consumativo (Cass. Sez. II, n. 37693/2014).

Nel corso dello stesso anno la Corte di Cassazione ritornò sulla questione della natura del reato di usura e lo configurò come un reato a schema duplice (Cass. Sez. II, n. 50397/2014). Il momento di perfezionamento sarebbe rappresentato o dall’accettazione della promessa degli interessi e degli altri vantaggi usurari, anche se non seguita dall’effettiva dazione degli stessi, ovvero, quando questa segua, con l’integrale adempimento dell’obbligazione usuraria. L’articolo può essere considerato come una specificazione rispetto all’art. 158 c.p., rubricato “Decorrenza del termine della prescrizione”, norma che considera le diverse tipologie di reato e il rispettivo termine di prescrizione.

Favor per le vittime dell’usura

In deroga, quindi, alla norma generale, l’art. 644 ter c.p. prevede, al fine di rendere più agevole la repressione del reato di usura, un diverso dies a quo per la decorrenza della prescrizione. La ratio sottesa sarebbe, quindi, incoraggiare le vittime a sporgere denuncia e poter sanzionare il delitto anche laddove la convenzione usuraria sia occorsa da molto tempo, evitando così che il reato si estingua per avvenuta prescrizione. Il legislatore sembra, dunque, essersi reso conto della generale refrattarietà delle vittime nella denuncia del reato, comportamento controproducente alla perseguibilità dello stesso e che esponeva il più delle volte al rischio di estinzione del reato.

Va infine sottolineato che la nuova formulazione suscitò dubbi di incostituzionalità: parte della dottrina riteneva che contenesse una deroga ai principi di ragionevolezza e certezza, dal momento in cui avrebbe allargato eccessivamente la potestà punitiva, giacché il termine di decorrenza della prescrizione è legato al momento della riscossione del capitale e non a quello della riscossione degli interessi usurai, storicamente considerato il momento in cui il fatto criminoso raggiunge il suo apice. Tuttavia, anche la Cassazione ha ribadito con la sentenza n. 40380/2015 che: “la consumazione del reato non è limitata al momento della pattuizione originaria, ma si prolunga al momento in cui, in seguito alla pattuizione in questione, si verifichi effettiva riscossione degli interessi o il concreto conseguimento dei vantaggi usurai”.

Si può affermare che il legislatore abbia introdotto un favor tanto per la vittime di questo reato che per le autorità inquirenti. Ciò si dimostra in linea con il fatto che tradizionalmente l’usura fosse considerata delitto lesivo esclusivamente del patrimonio del singolo. Recentemente, invece, la dottrina sembra essere orientata a reputarla dannosa anche per l’economia pubblica.

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Dott.ssa Maggese Giuditta

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