La procura avente ad oggetto la partecipazione al procedimento di mediazione: specificità e forma

Edoardo Barni 06/06/22
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  1. La questione dei requisiti della procura per partecipare al procedimento di mediazione 
  2. Tribunale di Oristano, 6 aprile 2022, n. 194

1. La questione dei requisiti della procura per partecipare al procedimento di mediazione  

Tra le questioni più delicate e di maggior rilievo affrontate dalla giurisprudenza, di legittimità e di merito, negli ultimi anni in materia di mediazione di controversie civili e commerciali, vi è certamente quella se, nell’ambito del procedimento stragiudiziale disciplinato dal D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il cui previo esperimento è previsto obbligatoriamente con riferimento alle controversie attinenti alla materie indicate dall’art. 5, comma 1-bis [i], le parti, intese come diretti interessati rispetto alla controversia, siano tenute a comparire personalmente davanti al mediatore designato dall’organismo oppure possano, secondo determinate modalità, farsi sostituire in tale sede. A tale proposito, posto che l’importanza di tale questione è legata alla messa a fuoco delle condizioni in presenza delle quali il previo esperimento del tentativo di mediazione può davvero dirsi compiuto e può dunque ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1-bis, la giurisprudenza ha precisato che le parti possono farsi sostituire, negli incontri di mediazione, da un rappresentante sostanziale, delegato mediante apposita procura e che il rappresentante della parte può ben essere l’avvocato difensore della stessa.

Una pronuncia di merito che si è soffermata sui vari profili della procura avente ad oggetto la partecipazione al procedimento di mediazione è la recentissima sentenza n. 194/2022 del Tribunale di Oristano, che, oltre richiamare quanto affermato dalla Cassazione e da alcune altre pronunce di merito riguardo alla specificità della procura, si è occupata della questione inerente alla forma della stessa.

2. Tribunale di Oristano, 6 aprile 2022, n. 194 

  • a) La vicenda processuale

Il caso esaminato dal Tribunale di Oristano concerneva una controversia in materia successoria, e relativa, in particolare, alla reintegrazione della quota di legittima mediante azione di riduzione. L’attore chiedeva al giudice adito di disporre, appunto, la reintegrazione della quota di legittima a lui spettante sulla successione del proprio genitore venuto a mancare, mediante azione di riduzione del testamento con cui il defunto genitore aveva lasciato in eredità alcuni beni immobili, e mediante riduzione della donazione con cui era stata trasferita dallo stesso la nuda proprietà di un altro appartamento. Le convenute si costituivano in giudizio eccependo, in primo luogo, l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento di valido tentativo di mediazione in quanto parte attrice non era comparsa personalmente in sede di primo incontro, l’inammissibilità dell’azione di riduzione sia per carenza di legittimazione attiva sia per carenza di interesse, e, nel merito, contestando, in quanto compagna more uxorio e figlia del de cuius, la sussistenza della lamentata lesione della quota di legittima nonché rilevando l’errata stima del valore dei beni.

Nel caso di specie, trattandosi di una controversia in materia successoria, si era in presenza di una delle materie per le quali, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010, è prevista la mediazione obbligatoria ex lege, e per le quali, pertanto, il previo esperimento di un valido tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La mediazione si era svolta, ma, in sede di primo incontro, era comparso, innanzi al mediatore designato, l’avvocato di parte attrice, nata nei Paesi Bassi ed ivi residente, munito di procura speciale in lingua straniera e corredata da traduzione. L’avvocato delle parti invitate aveva rilevato l’invalidità di tale procura speciale, e, nella impossibilità di un accordo conciliativo, il mediatore aveva dichiarato il procedimento chiuso con esito negativo. Si esamina, qui di seguito, l’iter logico-argomentativo esposto nella sentenza del Tribunale di Oristano con particolare attenzione alla questione dei requisiti che debbono essere propri della procura affinché, in casi come questo, possa ritenersi validamente esperito il tentativo di mediazione e soddisfatta la condizione di procedibilità.


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  • b) L’iter logico-argomentativo della sentenza del Tribunale di Oristano

Il Tribunale di Oristano, esaminando la questione sollevata, ha ritenuto opportuno richiamare e sintetizzare alcuni rilevanti principi in tema di partecipazione delle parti al procedimento di mediazione e in tema di soddisfacimento della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010. Si tratta di principi concernenti, appunto, l’ipotesi di mediazione c.d. obbligatoria ex lege, tesi a definire le condizioni che debbono sussistere affinché il tentativo di mediazione possa propriamente considerarsi esperito, e ricavabili in parte da previsioni facenti parte del tessuto normativo dello stesso D. Lgs. 28/2010, in parte esplicitati e chiariti da alcune pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito.

In particolare, l’attuale dettato normativo del D. Lgs. 28/2010 [ii] richiede la presenza, in sede di mediazione, sia delle parti, intese notoriamente come soggetti in lite nonché come diretti interessati rispetto alla controversia, sia dei rispettivi avvocati, il che implica, come conseguenza, che, affinché possa considerarsi soddisfatta la condizione di procedibilità, la parte non può mancare di presentarsi innanzi al mediatore designato, inviando all’incontro di mediazione soltanto il proprio avvocato difensore. La giurisprudenza, tuttavia, ha poi chiarito che la necessità di comparizione personale delle parti in mediazione non esclude affatto che tale attività possa essere delegata, magari proprio all’avvocato difensore. In una pronuncia di legittimità richiamata molto spesso negli ultimi anni in materia di mediazione civile e commerciale [iii], si afferma che, nella comparizione obbligatoria innanzi al mediatore, la parte che non possa o non intenda partecipare in prima persona all’incontro di mediazione può liberamente farsi sostituire dal proprio avvocato difensore o da chiunque altro, a condizione che quest’ultimo sia fornito di un’apposita procura speciale sostanziale, avente, come precisato anche da successive pronunce di merito [iv], lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione nonché il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali su cui verte la controversia.

Un altro principio richiamato dal Tribunale di Oristano nella sentenza in esame è quello per cui, come chiarito dalla Corte di cassazione, con riferimento al dettato dell’art. 8, comma 1, D. Lgs. 28/2010, ossia “Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”, l’inciso circa la “possibilità di iniziare la procedura” può ben essere inteso nel senso che una delle parti od entrambe possano comunicare al mediatore, in sede di primo incontro e dopo essere state adeguatamente informate dallo stesso, di non voler procedere oltre, senza che ciò pregiudichi il soddisfacimento della condizione di procedibilità.

Quanto espresso sopra attiene al requisito di specificità della procura a conciliare che, nel caso, deve essere rilasciata all’avvocato difensore oppure ad altra persona, ma un’altra questione non meno importante concerne i requisiti formali che debbono essere propri dell’atto mediante il quale si conferisce il potere rappresentativo ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione. A tale proposito, in mancanza di altra previsione normativa, la sentenza in esame è partita dal disposto dell’art. 1392 cod. civ. [v], che riguarda, appunto, la forma della procura, prevedendo che essa non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. Si tratta del principio, di carattere generale, di simmetria formale tra il negozio rappresentativo e la procura.

Quanto al perfezionamento dell’accordo di conciliazione, l’art. 11 D. Lgs. 18/2010 [vi] prevede che, nell’ipotesi in cui la mediazione abbia esito positivo e sia quindi raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale deve essere allegato il testo dell’accordo medesimo, e, se mediante tale accordo le parti concludono uno dei contratti oppure compiono uno degli atti di cui all’art. 2643 cod. civ. [vii], occorre, al fine di procedere alla trascrizione dello stesso, che la sottoscrizione del processo verbale sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Soltanto nel caso in cui le parti concludano un contratto oppure compiano un atto avente effetti traslativi della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, occorre, ai fini della trascrizione, che la sottoscrizione sia autenticata da un notaio, ai sensi dell’art. 2657 cod. civ. [viii]. In ogni altro caso, il mediatore si limita a certificare l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Si tratta, dunque, di un’incombenza che costituisce un quid minus rispetto al controllo notarile.

Nel caso di specie, parte attrice, nata nei Paesi Bassi ed ivi residente, era impedita, proprio a causa della distanza geografica, a partecipare in prima persona al procedimento di mediazione, e pertanto aveva conferito valida procura sostanziale, con forma scritta ed oggetto distinto dalla difesa e specifico in quanto consistente nel conferimento del potere di rappresentanza nell’ambito del procedimento di mediazione al fine di tentare di risolvere la controversia insorta tra le parti. L’interessato aveva quindi apposto la propria sottoscrizione a tale dichiarazione, e, accertata l’identità dello stesso mediante passaporto, la sottoscrizione era stata autenticata dal funzionario incaricato dal Sindaco del Comune olandese.

  • c) La decisione del Tribunale di Oristano e conclusioni

L’iter logico-argomentativo appena esposto in sintesi ha portato il Tribunale di Oristano a concludere che, non essendo richiesti particolari requisiti formali per la partecipazione al tentativo di mediazione quando il procedimento stragiudiziale ha ad oggetto una pretesa meramente pecuniaria, non aveva rilevanza accertare se la procura conferita all’estero fosse o meno dotata dei requisiti formali propri della scrittura privata con sottoscrizione autenticata, e neppure se rientrasse o meno nel potere di autentica del dipendente comunale secondo l’ordinamento italiano o secondo l’ordinamento olandese, poiché la procura rilasciata non riguardava il perfezionamento di un atto negoziale destinato alla trascrizione all’interno dei registri immobiliari. Di conseguenza, il tentativo di mediazione doveva considerarsi esperito regolarmente, avendo il delegato, comparso in quella sede in luogo del delegante, previamente ricevuto valida procura, e la condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, doveva ritenersi avverata, a seguito della chiusura del procedimento stragiudiziale con esito negativo. 

 


Note

  • [i] Art. 5 D. Lgs. 28/2010
  • [ii] Art. 8 D. Lgs. 28/2010
  • [iii] Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473
  • [iv] Tribunale di Cosenza, 13 gennaio 2020; Tribunale di Milano, 11 febbraio 2020
  • [v] Art. 1392 cod. civ.
  • [vi] Art. 11 D. Lgs. 28/2010
  • [vii] Art. 2643 cod. civ.
  • [viii] Art. 2657 cod. civ. “La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”.

 

 

Sentenza collegata

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