“La procura generale alle liti nel processo amministrativo: un evidente difetto di rappresentanza tecnica” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sentenza n. 9923 del 23.09.2014).

La sentenza in esame affronta il tema della procura generale alle liti depositata in un giudizio amministrativo dal difensore di un ricorrente, laddove nel relativo ricorso non risulti, invece, alcuna procura in calce o a margine dello stesso.

Ebbene, secondo il Collegio – nell’ambito del processo amministrativo – la procura “generale” alle liti è insufficiente per l’attribuzione della c.d. “rappresentanza tecnica”, dovendo il mandato al difensore essere conferito “con procura speciale in data antecedente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, con la conseguenza che se il ricorso è stato sottoscritto soltanto dal difensore al quale la rappresentanza sia stata conferita con una procura generale alle liti e non con mandato speciale, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di valida rappresentanza tecnica, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio”.

Detta disciplina, del resto, è ripresa letteralmente dall’art. 40 del nuovo codice del processo amministrativo (“C.P.A.”), il quale – nel prevedere che, se il ricorrente non sta in giudizio personalmente, il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore “con indicazione, in questo caso, della procura speciale” – conferma che la procura generale alle liti è insufficiente per l’attribuzione della sopracitata rappresentanza tecnica e che la procura speciale deve essere conferita in data antecedente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore.

Con riferimento al tema di cui trattasi, peraltro, giova sottolineare che non risulta applicabile la disposizione dell’art. 182, comma 2, c.p.c., secondo il quale “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.

Infatti, nonostante parte della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 agosto 2009, sentenza n. 4934) abbia affermato l’applicabilità di tale disposizione nel processo amministrativo in forza dell’art. 39 C.P.A. (secondo il quale, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, “si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”), il Collegio ritiene che una corretta interpretazione di quest’ultima disposizione debba condurre a conclusioni diametralmente opposte.

Il sopracitato art. 182 c.p.c., infatti, non appare essere espressione di principi generali, in quanto già la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 82 del 1996) aveva evidenziato come la regola – tipica del processo amministrativo – che impone il conferimento del mandato speciale prima della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore “è connessa al fatto che il processo amministrativo è strutturato come processo prevalentemente di impugnazione”. La citata disposizione, inoltre, non appare neanche compatibile con le regole proprie del processo amministrativo e, in primis, con la regola generale (tipica del processo di impugnazione) oggi posta dall’art. 41, comma 2, C.P.A., la quale prevede un termine decadenziale per la notifica del ricorso, la quale a sua volta presuppone che il mandato speciale sia già stato conferito al difensore.

Non sussistono, infine, i presupposti per riconoscere il c.d. “errore scusabile”, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 37 C.P.A., “il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto” e che, secondo la giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Ad. Plen., sentenza n. 32 del 9 agosto 2012), nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile costituisce “un istituto di carattere eccezionale, perché deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini d’impugnazione, con la conseguenza che l’art. 37 C.P.A. deve essere considerato norma di stretta interpretazione, perché un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale”.

Avv. Tramutoli Daniele

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