La protezione sussidiaria umanitaria dello straniero

Redazione 23/01/20
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Secondo la definizione normativa contenuta nell’art. 2 lett. g) del d.lgs. n. 251 del 2007, può richiedere la protezione sussidiariail cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese”.

L’art. 14 definisce il contenuto del “danno grave” che costituisce requisito ineludibile della protezione sussidiaria:

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazio­nale”.

Com’è agevole desumere dalla lettura della norma, le prime due fattispecie di danno grave contengono la riproduzione dell’art. 3 CEDU (nonché degli artt. 3 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), arricchendo il mero divieto di espulsione che deriva dall’applicazione dei principi elaborati dalla Cor­te EDU delle garanzie di stabilità e trattamento adeguato proprie del titolo di soggiorno derivante dal riconoscimento della protezione sussidiaria.

L’ipotesi sub c) merita una specifica menzione, perché largamente invocata dai cittadini stranieri in fuga da paesi dilaniati da guerre tra bande rivali del tutto incontrollate dalle autorità statuali o da altre organizzazioni (Nigeria, Congo) o da guerre civili (attualissimo il caso della Siria) o caratterizzate dal dominio non validamente contrastato di organizzazioni ter­roristiche (Afghanistan e Pakistan). In molti casi i richiedenti protezione internazionale lamentano il concreto pericolo di violenza derivante dalla condizione del paese o della regione di provenienza, pur non potendo affermare di essere direttamente “perseguitati” o minacciati individualmente. Essi spesso adducono una situazione micro o macro ambientale, nella quale i componenti di un certo gruppo sociale (donne, cristiani, od altri) hanno subito morti o violenze da essi miracolosamente evitati.

In queste si­tuazioni diventa cruciale stabilire se la situazione di pericolo debba essere diretta specificamente ed univocamente verso il richiedente o possa essere sufficiente la rappresentazione di una situazione sociopolitica dalla quale si è sfuggiti e nella quale il rischio diventa effettivo per qualsiasi persona che appartenga alla categoria a rischio. La natura strettamente individuale della rappresentazione dei fatti incidenti sull’adozione della misura costi­tuisce un requisito tipico soltanto del rifugio politico.

La giurispruden­za di legittimità ha colto tale tratto distintivo indicando nell’ordinanza n. 6880 del 2011: “nell’attuale sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale, il riconoscimento della protezione sussidiaria non richiede, diversamente da quanto previsto per lo status di rifugiato politico, l’accerta­mento dell’esistenza di una condizione di persecuzione del richiedente, ma è assoggettato a requisiti diversi, desumibili dall’art. 2 lettera g) e dall’art. 14 del d.lgs. n. 250 del 2007. Tale diversità è stata ribadita dalla Corte di Giusti­zia (Grande sezione, procedimenti riuniti C 175-179/08), in sede d’interpreta­zione conforme dell’art. 11 n. 1 lettera e) della direttiva 2004/83/CE, proprio al fine di evidenziare che l’eventuale cessazione delle condizioni riguardanti il riconoscimento dello status di rifugiato politico non può incidere sulla concessione della complementare misura della protezione sussidiaria secon­do il diverso regime giuridico di questa misura che si caratterizza, alla luce dell’art. della direttiva, proprio perché può essere concessa a chi non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato”.

La Corte di Giustizia (caso n. 465-07, sent. n. 172 del 2009, caso Elgafaji) ha espressamente precisato che il nesso causale tra situazione generale di dan­no grave e la diretta esposizione individuale è più sfumato rispetto al rifugio politico ed ha ritenuto che ai fini della protezione sussidiaria “una minaccia alla vita individuale può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora

il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livel­lo così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. Questa pronuncia può fornire un’ottima chiave valutativa di situazioni, quali quelle del delta del Niger (e di gran parte della Nigeria), nelle quali i diversi gruppi armati che controllano effettivamente il territorio usano violenza su cose e persone come arma di persuasione per ottenere terreni od altri vantaggi ed il rapimento e la violenza sessuale come rappresaglia o ritorsione con la tacita collusione od inerzia delle autorità.

Con una decisione successiva (sentenza Diakité C-285/12), la Corte di Giu­stizia ha avuto modo di chiarire un ulteriore aspetto relativo all’ipotesi di pro­tezione sussidiaria prevista nell’art. 14 sub c). La Corte si sofferma in parti­colare sul significato da attribuire alla nozione di “conflitto armato interno”, chiarendo come l’espressione utilizzata dal legislatore dell’Unione non abbia nulla a che vedere con le nozioni poste a fondamento del diritto internaziona­le umanitario, stante le diversità di fini nonché dei meccanismi di protezione riscontrabili tra quest’ultimo ed il regime di protezione sussidiaria. Pertanto, afferma la Corte, la nozione di “conflitto armato interno” deve essere inter­pretata sulla base del suo significato abituale “nel linguaggio corrente” (prendendo in considerazione il contesto e gli obiettivi perseguiti dalla normativa) ovverosia “una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro”. I giudici specificano, infine, che per ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno ai fini dell’applicazione della disposizione di cui alla lett. c), non è necessario che “l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”.

I principi affermati dalla Corte di Giustizia, ancorché non privi di ambiguità in ordine all’esatta definizione di violenza indiscriminata, si possono ritenere estensibili anche a situazioni non tecnicamente definibili come guerra civile, ma comunque caratterizzate da violenza indiscriminata ed incontrollata alla quale vengono esposte alcune categorie di persone o di gruppi sociali, e si può ritenere sufficiente, ove suffragata dai riscontri oggettivi officiosamente acquisiti ex art. 8 d.lgs. n. 25 del 2008 in ordine al contesto socio-politico ambientale, la rappresentazione di una storia personale o familiare che esponga il richiedente a quelle tipologie di violenza, come quella sessuale verso le donne, che costituiscono un metodo di soluzione dei conflitti indiscriminatamente attivo, non potendosi relegare tali pericoli nell’ambito della delinquenza comune soprattutto quando le autorità pubbliche non siano in grado di svolgere attività di polizia e sicurezza, né escludere il diritto alla protezione internazionale solo perché la richiedente grazie alla fuga non sia stata oggetto di minacce dirette come altri componenti della famiglia o gruppo sociale.

Si legga anche:” Permesso di soggiorno per motivi umanitari”

I principi di diritto delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno formulato i seguenti principi di diritti.

In primo luogo, statuiscono che: “in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile”.

Infine: “la normativa introdotta con il d.l. n. 113/2018, convertito con la Legge n. 132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall’art. 5, comma 6, del T.U. Immigrazione e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della nuova legge. Tali domande, pertanto, saranno scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tali ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113/2018 comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” sancito dall’art. 1, comma 9, del suesposto decreto legge”.

 

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