La prova nel processo civile – Scheda di Diritto

Nel processo civile, la prova rappresenta l’elemento cardine attraverso cui le parti dimostrano i fatti su cui si fondano le loro domande o difese.

Redazione 06/12/24

Nel processo civile, la prova rappresenta l’elemento cardine attraverso cui le parti dimostrano i fatti su cui si fondano le loro domande o difese. In questo contesto, il giudice valuta le prove per stabilire la fondatezza delle pretese. Esaminiamo le principali caratteristiche, tipologie e modalità di ammissione delle prove nel diritto civile.

Indice

1. Il concetto di prova


La prova, nel processo civile, è ogni elemento che consente di accertare l’esistenza o meno di un fatto rilevante per la decisione della controversia. Il suo obiettivo è garantire che la sentenza si basi su fatti concretamente accertati e non su mere supposizioni.
Secondo il principio dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), spetta a chi agisce in giudizio dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre il convenuto deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

2. La rilevanza e l’ammissibilità della prova


Non tutte le prove proposte dalle parti sono ammissibili. Il giudice valuta:

  • Rilevanza: la prova deve essere pertinente al tema del contendere.
  • Ammissibilità: la prova deve rispettare i limiti previsti dalla legge (ad esempio, l’inammissibilità della prova testimoniale per contratti di valore superiore a 2.500 euro, salvo eccezioni, art. 2721 c.c.).

Inoltre, l’ammissibilità delle prove è soggetta ai termini perentori previsti dal codice di procedura civile, come specificato nell’art. 183 c.p.c., che disciplina la fase di trattazione.

3. Tipologie di prove nel processo civile


Le prove si distinguono in due categorie principali: prove documentali e prove orali. Vediamole nel dettaglio.

3.1. Prove documentali
I documenti rappresentano uno degli strumenti probatori più utilizzati e possono essere:

  • Scritti privati: considerati validi fino a querela di falso, purché la firma sia riconosciuta.
  • Atti pubblici: godono di fede privilegiata fino a querela di falso.
  • Documenti elettronici: disciplinati dal Codice dell’Amministrazione Digitale, possono avere la stessa efficacia degli atti tradizionali se dotati di firma elettronica qualificata.

3.2. Prove orali
Tra le prove orali rientrano:

  • Testimonianze: dichiarazioni rese da terzi, disciplinate dagli artt. 244 e ss. c.p.c.
  • Interrogatorio formale: strumento volto a provocare una confessione, regolato dall’art. 228 c.p.c.
  • Confessione: ammissione di fatti sfavorevoli da parte di una delle parti.
  • Giuramento: utilizzato in casi specifici, può essere decisorio o suppletorio.

3.3. Altri mezzi di prova

  • Ispezioni giudiziali: il giudice accerta direttamente un fatto rilevante.
  • Consulenza tecnica d’ufficio (CTU): strumento che integra le conoscenze del giudice in ambiti tecnici.

4. La valutazione della prova


Nel processo civile italiano, il giudice dispone di ampia discrezionalità nella valutazione delle prove. Due sono i criteri principali:

  • Libero convincimento del giudice: il giudice valuta la prova secondo la sua prudente discrezione, salvo i casi di prova legale (ad esempio, gli atti pubblici).
  • Principio del contraddittorio: ogni prova deve essere sottoposta al vaglio della controparte, che ha il diritto di contestarla.

5. Le novità del processo telematico


Con l’introduzione del Processo Civile Telematico (PCT), la gestione delle prove ha subito un’importante innovazione. Le prove documentali, ad esempio, devono essere depositate in formato digitale, e l’acquisizione delle prove orali può avvenire mediante registrazioni e verbali digitalizzati.

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