Avv. Pier Paolo Muià – Dott.ssa Maria Muià
Garante per la protezione dei dati personali: provvedimento n. 104 del 18 aprile 2019
riferimenti normativi: art. 137, comma 3, del Codice privacy; art. 6 delle regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica; art. 6, comma 2, delle regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.
Fatto
L’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali aveva ricevuto un reclamo nell’ottobre del 2018 da parte di un soggetto interessato che lamentava la violazione dei propri dati personali ad opera di un altro soggetto privato. Nella specie l’interessato sosteneva che la propria abitazione, con tanto di indicazione della via, era stata resa pubblica mediante la diffusione da parte di un soggetto privato sul proprio profilo social di un video, che riprendeva appunto la privata dimora dell’interessato e la via ove questa era ubicata, in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il Garante aveva dunque inoltrato al soggetto verso cui il reclamo era stato esposto una richiesta di informazioni, alla quale il soggetto aveva risposto sostenendo la legittimità della pubblicazione fatta sul proprio profilo social. A sostegno della correttezza del suo operato, l’autore della pubblicazione del video aveva sostenuto che la località in cui si trovava l’abitazione del reclamante era da ritenersi di dominio comune, in quanto il soggetto reclamante era noto alle cronache e l’interesse per quella abitazione scaturiva dal fatto che vi erano stati dei sospetti sulle modalità di pagamento e sulla provenienza delle somme con le quali tale abitazione era stata acquistata.
L’Autorità Garante aveva inoltrato, poi, una richiesta di informazioni anche al noto Social Network ove era stato pubblicato il video, che prontamente si era attivato per rimuovere il video oggetto di lamentela, ritenendolo “in violazione agli standard della comunità”.
A seguito della rimozione del video da parte del Social Network, il Garante per la protezione dei dati personali, accertato il superamento dei motivi di doglianza, aveva nel gennaio 2019 disposto l’archiviazione del reclamo.
Successivamente alla disposizione di archiviazione da parte dell’Autorità Garante la stessa veniva investita nel febbraio 2019 da un nuovo reclamo presentato sempre dal precedente reclamante, che lamentava una ulteriore violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Questa volta la violazione dei dati personali era stata posta in essere attraverso la pubblicazione, sempre sul profilo social di cui sopra, di ben tre video. Di cui uno riprendeva, ancora una volta, la via e l’abitazione privata del reclamante, con contestuale diffusione dell’indirizzo. Un secondo video nel quale venivano mostrate le fotocopie degli assegni circolari con i quali il soggetto reclamante e la moglie avevano acquistato la propria abitazione, e un ultimo video nel quale il proprietario del profilo social, autore della pubblicazione dei video, contestava la richiesta di informazioni che il Garante aveva inoltrato nei suoi confronti nel dicembre 2018, sostenendo che a seguito della stessa era stato bloccato per un mese il suo profilo social.
Con il nuovo reclamo presentato all’Autorità Garante, il soggetto interessato aveva sostenuto che il video che riprendeva la propria abitazione e la via era stato pubblicato da parte del proprietario del profilo social con l’obiettivo di rendere noto a tutti la sua abitazione, inquadrando persino l’ingresso, ed esponendo in tal modo il soggetto interessato e la sua famiglia ad un concreto pericolo per la loro incolumità soprattutto in vista della campagna elettorale nelle quale si apprestava a candidarsi nuovamente per una carica politica. A sostegno di un siffatto pericolo il reclamante aveva reso noto al Garante che a seguito della prima pubblicazione del video, ignoti avevano danneggiato il muro con scritte offensive rivolte al reclamante stesso.
Inoltre sempre nel reclamo presentato, l’interessato, oltre a rappresentare il pericolo della pubblicazione dei video, aveva sostenuto che i video pubblicati erano stati diffusi senza il suo consenso, configurando in tal modo un trattamento illecito di dati personali, realizzando una condotta diffamatoria caratterizzata da recidiva. Aveva quindi richiesto al Garante di ordinare l’oscuramento del profilo social per una durata non inferiore a sei mesi.
Successivamente a tale reclamo, era seguito subito dopo un’integrazione dello stesso, nel quale il reclamante aveva lamentato la pubblicazione di nuovi video che lo riguardavano, non solo sul solito profilo social ma anche su un nuovo profilo di un altro social network presente in Italia.
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Decisione del Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante, valutati tutti gli elementi ad esso resi noti, ha riscontrato la violazione dei dati personali da parte dell’autore delle pubblicazioni dei video disponendo nei confronti di questo la misura del divieto di trattamento, con riferimento all’ulteriore diffusione dell’indirizzo di residenza del reclamante, delle immagini che riprendono l’abitazione e la via in cui risiede lo stesso e delle fotocopie degli assegni circolari.
Il Garante nel formulare il suo convincimento circa l’illiceità del trattamento dei dati posto in essere ai danni dell’interessato ha esaminato la normativa privacy relativa alle finalità giornalistiche. Secondo tale fonte normativa il giornalista, e al pari di questi chiunque proceda alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Tali principi operano anche con riferimento al trattamento di informazioni che riguardano persone note o che esercitano funzioni pubbliche, pur se, come più volte ribadito dal Garante, per queste ultime vi siano più ampi margini nella diffusione di informazioni, che possono riguardare, entro certi limiti, anche notizie attinenti alla vita privata.
Nel caso di specie con riferimento al primo video, ovverosia quello in cui vengono diffusi l’indirizzo di residenza, le immagini della via e dell’abitazione del reclamante, il Garante ha ritenuto che tale pubblicazione contrasta con il principio di essenzialità dell’informazione, in quanto il video trattava di dati personali eccedenti rispetto alle finalità di informazione e di critica legittimamente perseguite dall’autore della pubblicazione del video, a maggior ragione considerato che la pubblicazione incideva negativamente nella vita privata del reclamante e della sua famiglia, potendo costituire pregiudizio alla sicurezza ed alla tranquillità personale degli interessati, specie nell’imminenza della prossima campagna elettorale. Inoltre il Garante nel decidere circa il divieto di ulteriore diffusione delle immagini, non ha trovato nessun impedimento dovuto all’eventuale precedente diffusione delle medesime notizie su alcuni quotidiani. Questo perché secondo il Garante nel caso di specie dovevano essere considerate le potenzialità diffusive proprie di internet e dei social media, che reiterano e diffondono ulteriormente un dato che è e resta privato.
In riferimento al secondo video, quello cioè nel quale viene mostrata la fotocopia degli assegni circolari, per un valore complessivo di 530.000 euro, con cui i coniugi avevano acquistato la loro abitazione, il Garante si è pronunciato rilevando il mancato rispetto del principio di essenzialità dell’informazione, in quanto venivano riportati dati personali e bancari del reclamante. Inoltre il Garante ha tenuto conto nella formulazione del suo convincimento di una sentenza del Tribunale che aveva affermato la natura diffamatoria di uno degli articoli di stampa, a suo tempo volti a criticare le modalità di acquisto dell’abitazione, per non aver dato conto di elementi essenziali, tra cui quello per cui gli assegni consegnati a saldo del prezzo dell’immobile provenivano da provviste messe a disposizioni da Istituti bancari presso i quali erano in essere rapporti di mutuo, con ciò smentendo le tesi circa l’oscura provenienza dei denari.
In riferimento invece all’ultimo video nel quale l’autore della pubblicazione dei video contestava il provvedimento del Garante a causa del quale aveva subito l’oscuramento per un periodo di tempo del proprio profilo social, dando atto della vicenda, il Garante ha ritenuto che i contenuti del video potevano rientrare nelle finalità di manifestazione del pensiero in quanto relativo a vicende di interesse pubblico, con l’eccezione del passaggio in cui veniva riportato l’indirizzo di residenza del reclamante, in violazione del principio di essenzialità dell’informazione, disponendo limitatamente a quella parte la rimozione.
In conclusione il Garante analizzata la vicenda, in ragione dell’analisi sopra esposta, ha rilevato l’illiceità del trattamento dei dati personali per aver l’autore della pubblicazione diffuso l’indirizzo di residenza del reclamante, le immagini dell’abitazione e la via, le fotocopie degli assegni circolari.
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