Si badi bene però che la mancanza di detta condizione di procedibilità (come delle altre in ulteriori casi, quindi dell’istanza, della richiesta, dell’autorizzazione ovvero, anche se non espressamente prevista come tale dal Codice di rito, della presenza del colpevole nel territorio dello Stato quale requisito generale condizionante la perseguibilità del delitto comune del cittadino all’estero e dello straniero all’estero ex artt. 9 e 10 c.p.) non impedisce l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto nei confronti della medesima persona ove la condizione di procedibilità sopravvenga (o venga meno la condizione personale che la rendeva necessaria) (art. 345 c.p.p.). Inoltre, in pendenza del termine per presentare la querela (tre mesi, salvo che la legge non disponga diversamente come nel caso di taluni reati in materia sessuale per i quali è di sei mesi oltre che irrevocabile), il P.M. e la P.G. possono comunque compiere gli atti di indagine utili ad assicurare le fonti di prova oltre che può essere assunta nelle forme dell’incidente probatorio la prova per la quale vi sia pericolo nel ritardo (art. 346 c.p.p.): questa attività si considererà come inesistente nel caso di rinuncia ovvero rimessione della querela, ma si comprende chiaramente l’importanza della possibilità di esperire detta attività durante tale spatium deliberandi perché non si disperdano elementi probatori della responsabilità penale (ovvero della non colpevolezza) del (presunto) autore del reato ove intervenga nei termini la querela da parte della persona offesa. Ciò ovviamente si configurerà nell’inconsueto caso in cui non sia proprio la querela il primo atto che porti a conoscenza dell’A.G. il fatto di reato ivi rappresentato.
Dunque, l’obbligo del P.M. di svolgere le indagini necessarie ai fini delle determinazioni relative all’esercizio dell’azione penale per decidere se richiedere, in generale, l’archiviazione ovvero il rinvio a giudizio dell’indagato, come previsto dall’art. 326 c.p.p., è, in casi previamente previsti dal Legislatore, subordinato all’esistenza di presupposti testualmente definiti “condizioni di procedibilità” (Libro V, Titolo III, artt. 336-346 Codice di rito penale).
È al riguardo chiaro che, in tema di condizioni di procedibilità, al Legislatore è concessa ampia discrezionalità, ma la previsione di condizioni a che il P.M. proceda ad indagini deve rispondere a ragioni oggettive e compatibili col sistema costituzionale: ogni impedimento introdotto in modo irrazionale all’intervento investigativo del P.M. violerebbe sì il principio di uguaglianza ma soprattutto quello dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost.
Ora, di regola e laddove il Codice di procedura penale non preveda diversamente, il reato è da considerarsi procedibile d’ufficio. Quindi è lo stesso Legislatore ad indicare quali reati sono perseguibili a querela da parte della persona offesa.
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Definizione e requisiti: la manifestazione della volontà
Premesso quanto sopra, partiamo dalla disposizione di cui all’art. 336 c.p.p. secondo cui “la querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato”.
La giurisprudenza al riguardo si è più volte soffermata sulla nozione di querela definendola come un “atto negoziale di diritto pubblico, riservato alla persona offesa dal reato, alla cui conforme manifestazione di volontà, la legge ricollega l’effetto di rendere possibile l’esercizio dell’azione penale, con riguardo a taluni fatti criminosi i quali in assenza di querela, difetterebbero del presupposto necessario per la procedibilità”[2].
Già da questa definizione è possibile trarre i requisiti fondamentali dell’atto di querela:
- la descrizione del fatto accompagnata da eventuali notizie sull’autore dello stesso o sulle prove. Il querelante non ha l’onere di dare una qualificazione giuridica dell’evento, dovendo esclusivamente limitarsi a esporre, anche in modo sintetico e semplice, il fatto accaduto e non gli viene richiesto neanche di individuare l’A.G. competente;
- la volontà della persona offesa di procedere penalmente nei confronti dell’autore del reato.
Proprio su questo secondo punto non è mancato il configurarsi di un contrasto ed acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale in merito alla definizione di “manifestazione di volontà” ed in relazione a come questa debba risultare dall’atto stesso perché possa considerarsi valido.
Innanzitutto rileva qui la qualificazione di “atto negoziale” della querela e, dunque, deve evidenziarsi come la stessa dovrà essere effettuata sulla scorta delle regole stabilite dagli artt. 1362 e ss. del Codice civile, poiché per la sua validità non è necessario l’uso di formule sacramentali, ma basta che dal’intero contesto dell’atto si evinca chiaramente l’accertamento della responsabilità penale del colpevole in ordine al fatto denunziato[3].
Tuttavia, gli Ermellini, pur non ignorando un recente precedente[4] dove era stato espresso che “la manifestazione della volontà di perseguire l’autore del reato, nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorché senza la necessità di utilizzare formule sacramentali, non potendo ritenersi sufficiente l’intestazione dell’atto come ‘querela’ da parte degli agenti verbalizzanti”, sono arrivati (sempre in seno alla Sezione V) ad una conclusione opposta poco più tardi con la Sentenza n. 42994/2016 mediante la quale si è precisato che, invece, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l’autore del reato, è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato dalla P.G., come “verbale di denuncia querela” (il ricorrente, persona offesa e costituita parte civile, contro la Sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela, desumeva che dal verbale di ricezione di denuncia-querela la vittima aveva espressamente sporto “la presente denuncia-querela contro C.R., resasi responsabile del reato di minacce e lesioni e per qualunque altro illecito che dovesse emergere dalla esposizione dei fatti di seguito riportati”), ed è quindi necessario dare preminenza al cosiddetto “favor querelae” in virtù del quale è possibile interpretare come querela anche delle manifestazioni lessicali non esplicite, rese in situazioni di incertezza. Si comprende bene, però, che volendo dare una così importante rilevanza al titolo dell’atto, piuttosto che alla semplice indicazione all’interno di esso che trattasi di denucia-querela, si finirebbe di perdere di vista almeno altri due aspetti non secondari: la lettera della disposizione di cui all’art. 336 c.p.p. a mente del quale deve risultare “manifesta” la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato e che, ai fini della valutazione della manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, tale decisione in ordine alla presenza di tale requisito non può essere fondata unicamente sulla denunzia di un fatto reato alla P.G. in quanto tale deduzione implica anche l’annullamento della distinzione tra i reati perseguibili d’ufficio e quelli a querela[5].
Forse anche volendo fare una sintesi della ricostruzione sistematica e maggiormente conforme al dato normativo delle proprie pronunce, i Giudici di piazza Cavour hanno ancora dopo stabilito che “in linea di principio, nel caso in cui l’atto venga redatto dalla polizia giudiziaria che raccoglie le dichiarazioni della parte, la volontà della persona offesa deve essere esplicita, ancorché non ritualizzata in forme sacramentali, ovvero desumibile da espressioni interpretabili quali manifestazioni di volontà di perseguire l’autore del fatto (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, Martinez, Rv. 26672201). In tal senso, ad esempio, è stato affermato che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all’atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile, deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep.2014, Anzalone, Rv. 26055701); analogamente la sollecitazione rivolta all’Autorità Giudiziaria di ‘voler prendere provvedimenti al più presto’, contenuta nella integrazione ad una precedente denuncia, costituisce manifestazione di volontà diretta a richiedere la punizione dell’autore del reato e conferisce all’atto valore di querela (Sez. 5, n. 6333 del 18/10/2013, C., Rv. 25887601). Anche manifestazioni non esplicite, in situazioni di incertezza, devono comunque essere interpretate alla luce del favor querelae; occorre, tuttavia, che ci si trovi in presenza di una manifestazione lessicale proveniente inequivocabilmente dalla parte (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, Martinez, Rv. 26672201). In ogni caso, la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se rispondente alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che la ha ricevuta, sempre che l’intenzione di voler perseguire l’autore dei fatti ivi denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento (Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Q, Rv. 25838401)”[6].
Proprio nell’occasione di questa ultima pronuncia richiamata, il Supremo Collegio di legittimità aveva considerato valida la manifestazione della volontà di querelare l’imputato ancorché non formalizzata in un vero e proprio atto di querela se dall’atto sia desumibile l’intento punitivo (il Tribunale aveva espresso conforme valutazione richiamando la richiesta della persona offesa che il colpevole fosse punito riportata nella comunicazione di notizia di reato redatta dai Carabinieri: i giudici di merito hanno motivato il loro giudizio valutando il contesto in cui tale manifestazione di volontà era stata raccolta quindi presso l’ospedale prima che la persona offesa fosse trasferita in altro nosocomio per essere sottoposta ad intervento chirurgico. Date le circostanze del caso, hanno ritenuto che essa fosse valida manifestazione della volontà di querelare l’imputato, ancorché non formalizzata in un vero e proprio atto di querela, qualificandola come querela proposta oralmente).
La sua natura mista
È certamente poi da segnalare qui, al fine di meglio comprendere e per ragioni di completezza in ordine alla natura della querela, la recentissima ed importante Sentenza n. 21700/2019 tramite la quale la Sezione II della S.C. ha espressamente chiarito la natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità, oltre che per avere ben chiarito il rapporto tra la modifica del regime di procedibilità dei reati e il principio di successione delle leggi penali nel tempo.
Proprio e soprattutto per la natura sostanziale, più che per quella processuale, è necessario prestare attenzione alla presenza della chiara volontà del querelante affinché sia perseguito il (presunto) responsabile del (presunto commesso) fatto di reato rappresentato nell’atto.
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[1] Si segnala qui Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 17449/2008 per sottolineare il fatto che, stando alla lettera del disposto dell’art. 333, co. 2, c.p.p. potrebbe addivenirsi altrimenti alla conclusione che a ricevere una querela potrebbero essere solo gli Ufficiali di P.G. e non anche gli Agenti, ma è stato chiarito il senso contrario.
[2] Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 46282/2013.
[3] Cass. Pen., Sentenza del 28 maggio 1986, n. 4554.
[4] Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 15166/2016.
[5] V. Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 11386/2003.
[6] Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 52538/2017.
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