La questione del giudice competente per la liquidazione dei compensi dell’avvocato per attività svolta in più gradi dello stesso processo

In materia di controversie per la liquidazione dei compensi dell’avvocato, recentemente è stata risolta la questione se nell’attuale quadro normativo resti impregiudicata per l’avvocato la possibilità di chiedere i compensi per attività svolte in più gradi in un unico processo dinanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo della controversia.

Come è noto, nella formulazione originaria dell’art. 28 della Legge 13 giugno 1942, n. 794 era stabilito che il legale per ottenere la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intendeva seguire la procedura di cui all’art. 633 ss. c.p.c., doveva proporre ricorso al Capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo.

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Secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità formatosi in riferimento all’originaria formulazione del citato art. 28, il carattere funzionale ed inderogabile della competenza ivi prevista con conseguente necessità di proporre la domanda al Capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo comunque non impediva al difensore che avesse svolto il patrocinio in più gradi di instaurare un unico giudizio per ottenere l’intero corrispettivo.

In tale ultimo caso la domanda doveva essere proposta all’ufficio giudiziario che per ultimo avesse trattato il processo, sull’assunto che solo quest’ultimo fosse in condizione di valutare l’opera svolta nella sua globalità e liquidare il compenso in misura adeguata, sicché per le prestazioni rese in primo ed in secondo grado, la competenza restava radicata dinanzi al giudice d’appello (tra le più recenti, cfr. Cass. civ., sez. II, 17 dicembre 1991 n. 13586; Id., 8 novembre 1989 n. 4704).

A sostegno di tale tesi, si rilevava che il testo normativo non stabiliva una competenza dei Capi degli uffici giudiziari pronunciatisi nel corso del processo inderogabile dei giudici dei diversi gradi del processo né reciprocamente l’obbligo del legale di proporre più ricorsi a tali diversi Capi dei vari uffici giudiziari e che, d’altra parte, la previsione della suindicata facoltà era finalizzata a consentire di ottenere il provvedimento richiesto da parte del giudice più di ogni altro in grado di valutare le prestazioni professionali inerenti all’intero procedimento.

Tale orientamento, peraltro, è in sintonia con l’altro indirizzo in base al quale, l’art. 28 citato, nella parte relativa alla previsione dell’attivazione dello speciale procedimento in oggetto “dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura” – espressione presente anche nel testo dell’art. 28 attualmente vigente – deve essere interpretato nel senso che per “decisione della causa” deve intendersi il provvedimento conclusivo che definisce l’intero procedimento (Cass. civ., sez. II, 21 dicembre 2007 n. 27137), salvo restando che la procedura può essere attivata anche in caso di prestazioni relative a giudizi non compiuti per ragioni processuali oppure a giudizi giunti regolarmente a termine ma non compiuti dal professionista per revoca o rinuncia al mandato o anche a giudizi definiti con transazione (Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2000 n. 9241).

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 – il cui art. 14 contiene la disciplina delle controversie prima disciplinate dall’art. 28 citato e seguenti, stabilendo che tali controversie nonché l’opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c., contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto – gran parte della giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di considerare attratte al rito sommario speciale tutte le controversie riguardanti i compensi dei difensori, pure se concernenti l’an della pretesa.

Procedimenti per il recupero nei confronti del cliente dei compensi spettanti all’avvocato

Dunque, il sistema delineato dal nuovo testo dell’art. 28 della Legge n. 794 del 1942 prevede due procedimenti per il recupero nei confronti del cliente dei compensi spettanti all’avvocato per l’attività svolta nei giudizi civili: quello di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c. e il procedimento speciale disciplinato dall’art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

In entrambi i casi, come indicato anche nel testo dell’art. 28 attualmente vigente, l’azione può essere proposta “dopo la decisione della causa o l’estinzione procura”, espressione complessivamente da intendere, come si è detto, nel senso che la “decisione della causa” è il provvedimento conclusivo che definisce l’intero procedimento, ma l’azione è proponibile anche in caso di prestazioni relative a giudizi non compiuti per ragioni processuali oppure a giudizi giunti regolarmente a termine ma non compiuti dal professionista per revoca o rinuncia al mandato o anche a giudizi definiti con transazione.

Da Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2018 n. 4485 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità (vedi, per tutte: Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2018 n. 24515; Id. 18 settembre 2019, n. 23259) si desume chiaramente che le modifiche introdotte dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, con riguardo alla suddetta questione, non hanno certamente introdotto innovazioni incompatibili con l’indirizzo maggioritario di cui si è detto – al quale viene data sostanziale continuità – visto che in linea generale il legislatore ha anzi seguito gli orientamenti consolidati della Corte di legittimità in materia, in coerenza del resto con i principi e criteri direttivi dettati dalla Legge delega 18 giugno 2009, n. 69.

Infatti, la nuova normativa si è limitata sul punto a eliminare la competenza funzionale del Capo dell’ufficio stabilendo che: “è competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera”, aggiungendo che “il tribunale decide in composizione collegiale” (art. 14, comma 2, cit.).

Con la sentenza n. 4247 del 19 febbraio 2020 le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato la seguente regola generale in materia di controversie per la liquidazione dei compensi dell’avvocato: “nel procedimento ex art. 28 della legge n. 794 del 1942 (come modificato dagli artt. 14 e 34 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150) in caso di attività professionale svolta dall’avvocato in più gradi e/o fasi di un giudizio in favore del medesimo cliente la domanda per i relativi compensi deve essere proposta al giudice che abbia conosciuto per ultimo della controversia”.

Secondo la Corte, la soluzione scelta meglio risponde alle ragioni di economia processuale che presidiano l’ordinamento e mirano ad evitare moltiplicazioni dei giudizi, in linea con i principi del giusto processo. Del resto il giudice che decide la causa nel grado superiore ha una migliore visione d’insieme dell’opera prestata dall’avvocato, dovendo per compito istituzionale seguire, ai fini della decisione richiestagli, lo svolgersi delle attività processuali dall’atto introduttivo della lite al momento in cui il professionista ha proposto il ricorso di liquidazione in oggetto.

Secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale (vedi, per tutte: Corte cost. 23 luglio 2010 n. 281), infatti, l’applicazione dei principi del giusto processo comporta che, per assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., in coerenza con l’art. 6 della CEDU, devono essere evitati i frazionamenti di tutela processuale per la medesima vicenda e comunque si deve dare una risposta, possibilmente celere, alla domanda di giustizia proposta, con una decisione di merito che sia esauriente.

Al riguardo, in particolare, sono ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità i seguenti indirizzi:

  1. non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità si traduce in una unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, ponendosi in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (tra le tante: Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726);
  2. le domande aventi a oggetto diversi e distinti diritti di credito relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – la loro proposizione in autonomi e separati è possibile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito (vedi, per tutte: Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2017, n. 4090; , sez. II, 13 agosto 2018, n. 20714; Id., sez. II, 15 ottobre 2019, n. 26089);
  3. pertanto, non viola il suddetto divieto di frazionamento della tutela processuale e non incorre in abuso del processo l’attore che, a tutela di un unico credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio – nella specie per il pagamento di compensi professionali non di tipo forense agisca con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua, in quanto tale comportamento non si pone in contrasto né con il principio di correttezza e buona fede nei confronti del debitore, né con il principio del giusto processo, dovendosi riconoscere il diritto del creditore a una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore (Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2015 n. 10177; , sez. II, 7 novembre 2016, n. 22574).

Ad avviso di chi scrive, la soluzione adottata dalla Suprema Corte è anche compatibile con la lettera dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 cit. ove si parla di “ufficio adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera“. Infatti, l’uso del singolare (“ufficio”, e soprattutto “processo”) induce a pensare che, se l’opera è stata prestata in più gradi del processo, sia possibile un’azione unitaria e l’ufficio sia da intendere come quello che ha definito il processo e quindi l’ultimo (di merito).

Pertanto, nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 della Legge 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dalla lett. a) del comma 16 dell’art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, nei confronti del proprio cliente, proponendo l’azione prevista dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.

La proposizione da parte dell’avvocato di distinte domande davanti a ciascuno degli uffici di espletamento delle prestazioni professionali senza far luogo al cumulo è meramente residuale ed è una strada percorribile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito.

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