La rappresentanza, definizione e disciplina giuridica

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La rappresentanza si realizza con la sostituzione di un soggetto a un altro nel compimento del negozio giuridico.

Si può definire come quella figura di sostituzione per la quale un determinato soggetto , che prende il nome di rappresentante, ha il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto, che prende il nome di rappresentato.

Gli effetti dei negozi compiuti dal primo ricadono direttamente nella sfera giuridica del secondo.

La caratteristica della rappresentanza è il ruolo del rappresentante di gestire un interesse altrui, in modo che un eventuale suo interesse abbia ha rilevanza esclusivamente nei rapporti tra loro.

Il rappresentante resta estraneo e non diventa parte del cosiddetto negozio rappresentativo.

L’altruità dell’interesse differenzia la rappresentanza da altre figure di sostituzione, come l’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.), l’accollo liberatorio (art. 1273 c.c.) e il contratto estimatorio (art. 1558 c.c.).

La rappresentanza, si definisce rappresentanza diretta e va distinta da altre figure affini che presentano delle analogie, come la rappresentanza indiretta e la rappresentanza legale.

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Si ha quando il rappresentante agisce oltre che per conto e nell’interesse del rappresentato anche in suo nome.La rappresentanza diretta

Le caratteristiche della rappresentanza diretta sono:

La spendita del nome altrui (contemplatio domini) attraverso la quale si rende palese al terzo l’agire per conto del rappresentato.

Il verificarsi degli effetti del negozio direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.

Il rappresentante che stipula in nome del rappresentato è parte in senso formale del negozio, mentre il rappresentato è parte in senso sostanziale, assume la titolarità del rapporto negoziale.

La rappresentanza indiretta

Si ha rappresentanza indiretta, detta anche rappresentanza di interessi, quando il rappresentante agisce per conto ma non nel nome del rappresentato.

Le caratteristiche della rappresentanza indiretta sono:

La mancata spendita del nome altrui.

La realizzazione degli effetti del negozio nella sfera giuridica del rappresentante, e sarà necessario il compimento di un’altra attività in modo che questi effetti si possano riversare definitivamente in capo al rappresentato.

A questa attività il rappresentante è tenuto in base al rapporto interno che lo lega con il rappresentato, e comporta che, nonostante alcuni effetti traslativi si producano direttamente in capo al rappresentato, questi non assuma la veste di parte del contratto, né formale né sostanziale.

La rappresentanza indiretta, per le sue caratteristiche e per il fatto che ad essa in genere ricorre chi vuole conseguire gli effetti di un atto pur non figurando come parte, è anche chiamata interposizione reale di persona. È detta «reale», cioè effettiva, proprio perché è voluta dalle parti. Essa si distingue nettamente dalla cosiddetta interposizione fittizia, che è un caso di simulazione  soggettiva nel negozio e non è reale tra le parti.

La differenza tra rappresentanza legale e volontaria

Nonostante l’articolo 1387 del codice civile sancisca che il potere di rappresentanza è conferito dalla legge o dalla volontà dell’interessato, in relazione alle differenze tra rappresentanza legale e volontaria, è evidente che la rappresentanza legale sia una figura autonoma, e abbia una sua disciplina al di fuori del capo dedicato dal codice alla rappresentanza.

Casi di rappresentanza legale sono quelli previsti dall’articolo 320 e seguenti del codice civile.

Non si può avere rappresentanza legale, e neanche volontaria, in quei casi nei quali, anziché incapacità di agire, ricorre una limitazione della capacità giuridica, come l’incapacità di contrarre matrimonio prima dei 16 anni.

La differenza tra rappresentanza legale e volontaria

La differenza tra rappresentanza legale e volontaria si ha:

Alla fonte.

Nella rappresentanza legale la fonte che conferisce i poteri al rappresentante è la legge, mentre nella rappresentanza volontaria il conferimento è rimesso al libero apprezzamento dell’interessato (art. 1387 c.c.).

La conseguenza è che la rappresentanza legale ha luogo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Al fondamento.

La rappresentanza legale presuppone iuris et de iure l’impossibilità giuridica del rappresentato di compiere determinati atti (incapacità di agire), mentre quella volontaria si basa esclusivamente su una valutazione del rappresentato che, nell’ambito dell’autonomia contrattuale ritiene convenga di più agire a mezzo di sostituti.

Per il fatto che è concessa al rappresentato la facoltà di questa scelta, lo stesso deve essere capace di agire.

Alla funzione.

Mentre la funzione della rappresentanza legale è quella di rendere possibile all’incapace di agire il compimento di atti che, in caso contrario, gli sarebbero preclusi, la funzione della rappresentanza volontaria è strettamente legata all’opportunità del singolo.

All’estinzione.

La rappresentanza legale si estingue con l’acquisto della capacità di agire da parte del rappresentato, mentre la rappresentanza volontaria si estingue in modo diverso.

Compimento dell’atto, revoca del potere, morte del rappresentato o del rappresentante, ma può durare anche l’intera vita del rappresentante.

Ad esempio la procura generale ad amministrare i beni.

La rappresentanza organica

Anche la rappresentanza organica non può essere considerata una forma di rappresentanza, per le difformità che, sotto diversi profili, presenta rispetto alla rappresentanza diretta.

A questo proposito, tra la persona giuridica e il soggetto che agisce si instaura un rapporto di compenetrazione, cosiddetta immedesimazione organica.

Significa che l’organo non si sostituisce all’ente, ma è sua parte integrante, e ogni attività svolta va imputata dall’organo nell’esercizio delle sue funzioni, anche quando dallo stesso scaturisca un illecito contrattuale.

L’abuso del potere di rappresentanza

Il rappresentante deve agire nell’interesse del rappresentato (art. 1388 c.c.).

Si ha abuso di potere quando il rappresentante, nonostante sia fornito di potere di rappresentanza, ne abbia fatto cattivo utilizzo, agendo per un fine diverso da quello per il quale il potere era stato conferito, perseguendo un interesse personale o di terzi in contrasto con gli interessi del rappresentato.

Per configurare l’abuso è necessario che il rappresentante persegua il suo interesse o quellodi un terzo in via esclusiva, potendo concorrere con l’interesse del dominus.

Non è indispensabile l’esistenza di un danno patrimoniale attuale del dominus.

Il danno può anche essere potenziale e nel fatto che l’interesse perseguito è contrastante con quello del dominus.

La legge prevede il fenomeno dell’abuso di rappresentanza in due norme, delle quali una (art. 1394 c.c.) sancisce l’annullabilità dell’atto compiuto dal rappresentante in conflitto d’interessi con il rappresentato, l’altra (art. 1395 c.c.) prevede un’ipotesi particolare, il contratto con se stesso.

Dott.ssa Concas Alessandra

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