La ratio dell’art. 26 bis legge 248/2006

Con Sentenza non definitiva del 13 aprile 2006 n. 2032, la Sezione VI del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha rimesso alla Corte Costituzionale, in relazione agli articoli 3, 16, 41 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli articoli 49, 57, 86, D.P.R. n. 602 del 1973, e degli articoli 2 e 19, d.lgs. n. 546 del 1992, se interpretati, secondo il diritto vivente quale risulta dalla giurisprudenza, nel senso di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo tributario di veicoli, perché non attribuiscono alla giurisdizione del giudice ordinario un sindacato pieno sul provvedimento, anziché essere interpretati nel senso di attribuire la giurisdizione al giudice amministrativo.
Con Ord. n. 14701 del 16 marzo 2006, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciandosi su un regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi degli artt. 3, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e 41 c.p.c. , è entrato incidentalmente nel merito della motivazione del Consiglio di Stato, criticandone la statuizione in quanto ritenuta, non solo palesemente infondata, ma anche poiché “prospetta al giudice delle leggi il quesito se la mancanza di un sindacato pieno sul provvedimento, da parte del giudice ordinario, non si ponga in conflitto con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 16, 41 e 42 della Costituzione. Il provvedimento, non appare condivisibile se (e/o nella parte in cui) rimette alla Corte Costituzionale una questione di giurisdizione, sulla quale sono competenti a pronunciarsi queste Sezioni Unite”.
Quel che appare incomprensibile allo scrivente è come la Cassazione, pronunciandosi il 16 marzo 2006, abbia potuto conoscere della Sentenza emessa dal Consiglio di Stato, resa pubblica soltanto il 13 aprile 2006.
Ma prescindendo da tale circostanza, è dalla lettura della motivazione resa dal Consiglio di Stato che trae giustificazione l’emendamento che il Governo della Repubblica ha apportato al d.l. 4 luglio 2006 n. 223 solo in sede di discussione avanti il Senato della Repubblica della legge di conversione, introducendo nel novero degli atti autonomamente impugnabili avanti le commissioni tributarie, come previsto dall’art. 19 d.lgs. 546/1992, il fermo dei beni mobili registrati e l’ipoteca previsti, rispettivamente, dagli artt. 86 e 77 d.p.r. 602/1973.
Detto emendamento, incluso fra le “Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica”, potrebbe trovare giustificazione solo nella previsione della minore spesa attinente la amministrazione della giustizia tributaria rispetto quella amministrativa o ordinaria, attribuendo ai giudici tributari, con minor costo, la soluzione di controversie altrimenti spettanti al T.A.R. ovvero ai Giudici Ordinari ove la Consulta ritenga fondata la questione alla stessa devoluta.
Forse se il Governo avesse provveduto ad emanare il Regolamento di attuazione previsto al comma quarto dell’art. 86 d.p.r. 602/1973, come peraltro previsto nell’art. 3, comma 41, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, avrebbe prodotto risultati maggiormente esaurienti, evitando l’inasprirsi di dialettiche non solo dottrinali, ma anche una questione di giurisdizione non risolta assolutamente con la legge 246/2006.
Così come non può evitarsi che – a parere dello scrivente – il malcontento del giudici tributari in merito alla sottostima della loro funzione, non si manifesti, di qui a breve, con maggiore acredine in conseguenza del maggior carico di lavoro cui saranno chiamati ad attendere, senza alcuna gratificazione o riconoscimento economico e trovandosi a risolvere le sicure eccezioni che perverranno dai contribuenti.
 
Claudio Cutrano
(Palermo)

Cutrano Claudio

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